lunedì, luglio 30, 2007

Attività professionale in forma associata o societaria

I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale.

domenica, luglio 29, 2007

Agenti immobiliari: esclusione dagli obblighi di registrazione nel caso di potenziale cliente

La mera presentazione di un potenziale cliente ad altro agente non costituisce attività significativa ai fini della registrazione in archivio.

mercoledì, luglio 11, 2007

Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.

martedì, luglio 10, 2007

Corte UE : antiriciclaggio , lecito imporre ad avvocati collaborazione

Riporto un articolo apparso su www.osservatoriosullalegalita.org a firma Gabriella Mira Marq e datato 01/07/2007. Buona lettura.

Gli Stati possono imporre agli avvocati di collaborare con le autorita' responsabili della lotta al riciclaggio di capitali quando essi partecipano ad alcune transazioni di natura finanziaria non collegate ad un procedimento giudiziario e cio' non viola il diritto ad un equo processo. Lo ha stabilito con una sentenza della scorsa settimana la Corte di giustizia europea, spiegando che tali obblighi sono giustificati dalla necessita' di lottare efficacemente contro il riciclaggio.

La direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite costituisce uno dei principali strumenti internazionali di lotta contro il riciclaggio. Nel 2001 essa è stata aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desideri espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. A partire da tale momento, i notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, sono assoggettati alle disposizioni della direttiva, quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o immobiliare o agiscono in nome e per conto di società in ogni operazione finanziaria o immobiliare.

Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 da vari Consigli dell'ordine degli avvocati, è stato chiesto alla Cour d'arbitrage (Corte Costituzionale del Belgio) di annullare taluni articoli della legge belga di recepimento della direttiva. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che l'estensione agli avvocati degli obblighi di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che queste ritengono utili, arreca un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.

In tale contesto, la Cour d'arbitrage ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali viola il diritto ad un equo processo. La Corte ricorda che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.

Come regola generale - ha sottolineato la Corte - tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.

Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo, mentre invece - ha evidenziato la Corte UE - le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell’ambito preciso delle dette operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali che esercita un'influenza evidente sullo sviluppo della delinquenza organizzata, la quale costituisce a sua volta una minaccia particolare per le società degli Stati membri.

Pertanto, la Corte europea ha dichiarato che l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora essi partecipino a talune operazioni finanziarie non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, non viola il diritto ad un equo processo.


lunedì, luglio 09, 2007

Richieste di nuove funzionalità

Ecco una domanda a quanti usano i software per la tenuta dell'archivio unico informatico distribuito da queste pagine: avete suggerimenti per nuove funzionalità da aggiungere al programma?
Scrivetemi su poderico@gmail.com oppure aggiungete direttamente un commento a quest'articolo.

Obblighi di registrazione nel caso di collaborazione tra agenti immobiliari

Qualora due agenti immobiliari collaborino nell'ambito della stessa operazione di compravendita, svolgendo la propria attività l'uno per il venditore e l'altro per il compratore, entrambi dovranno registrare l'operazione di compravendita identificando e registrando tutte le parti (venditore/i, acquirente/i) indipendentemente da quale sia il proprio cliente.

martedì, luglio 03, 2007

Normativa antiriciclaggio per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi

Dal sito www.casaclick.it riporto un semplice e chiaro schema riassuntivo, che spiega i punti principali della normativa antiriciclaggio a carico di agenzie immobiliari e mediatori creditizi.
Il 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi (attesi dal Novembre del 2004) del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.

Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano quindi la normativa ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.


L’Archivio Antiriciclaggio potrà essere tenuto nelle due modalità previste: cartaceo o informatico.
L’Archivio Unico Cartaceo (AUC) dovrà essere tenuto senza cancellazioni, abrasioni, firmato in ogni pagina e con l’indicazione del totale delle pagine su ognuna. Non potranno essere fatte correzioni e le pagine dovranno essere firmate singolarmente dal responsabile. Le modalità di compilazione sono le stesse dell’archivio di tipo informatico.
L’Archivio Unico Informatico (AUI) dovrà essere tenuto in conformità alle istruzioni dell’Allegato A del provvedimento UIC (Provvedimento UIC - Allegato tecnico A). Le registrazioni,sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 anni.

La sanzione prevista per l’omessa istituzione archivio unico è l’arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro, mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell'archivio viene prevista una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro.

Per le singole categorie sono previste informazioni specifiche da registrare e conservare. Vediamo nel dettaglio.

AGENZIE IMMOBILIARI (Articolo 12)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.

Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti;
b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.

Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8201 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto preliminare
8202 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo
8299 Mediazione immobiliare - altro

MEDIATORI CREDITIZI (Articolo 16)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.

Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
c) alla data della concessione del finanziamento;
d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.

I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.

Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8601 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria
8602 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di acquisto di crediti
8603 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito al consumo, così come definito da l'art.121
del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
8604 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito ipotecario
8605 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di prestito su pegno
8606 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito
documentate, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito
8699 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di altra forma

Particolare attenzione dovrà essere fatta quindi da quegli agenti immobiliari (iscritti all’albo) che svolgono anche attività di mediazione creditizia: dovranno essere tenuti due archivi distinti e separati per le due posizioni, nei quali indicare le informazioni di natura diversa previste dalla normativa.

In sintesi, l’agenzia Immobiliare dovrà tenere un registro in cui registrare l’avvenuta identificazione del cliente e gli estremi del contratto concluso con lo stesso. Il mediatore creditizio dovrà sempre registrare i dati identificativi del cliente e specificare i dettagli del finanziamento accordato.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE all’UIC

Ai soggetti tenuti la normativa chiede, oltre alla tenuta dell’Archivio Unico, di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi, con le modalità previste del provvedimento dello stesso, tutte le operazioni che potrebbero essere ritenute “sospette”: Vengono allo scopo pubblicati nel Provvedimento UIC gli indici di anomalia da considerare nella valutazione (in ogni caso soggettiva e relativa) dell’indice di sospetto.

SEGNALAZIONI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Devono essere segnalate le infrazioni all’art. 1 della legge antiriciciclaggio (197/1991), che riportiamo: È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
L’importo è aggiornato a 12.500 Euro.

Lo scopo dell’articolo è limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore, obbligando in sintesi a:
  • Trasferimenti tra soggetti diversi di somme e di titoli al portatore maggiore di €12.500 solo tramite intermediari abilitati.
  • Assegni d’importo maggiore di € 12.500 con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Circolare CNCL del 4 maggio 2006 n° 914

Dal sito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riporto una circolare che spiega in maniera sintetica e chiara gli strumenti e gli obblighi che i consulenti del lavoro sono tenuti rispetto alla normativa antiriciclaggio.

In attesa dell’emanazione di ulteriori e più approfondite istruzioni in materia di antiriciclaggio in particolare sui rilievi mossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, appare opportuno dotare i professionisti coinvolti negli adempimenti di strumenti utili ad agevolarne l’attività. Punto di partenza non può che essere il registro in versione cartacea necessario per l’identificazione del cliente, di cui alleghiamo facsimile (utilizzabile in format word sul sito www.consulentidellavoro.it). Ma la di là delle istruzioni per l’uso, che qui di seguito si riportano qualche considerazione di carattere generale appare quanto mai opportuno formularla. Non vi è dubbio infatti che, in merito al segreto professionale, il legislatore abbia cercato di garantire l’attività dei professionisti prevedendo, all’art. 9 c. 3 del regolamento n. 141/06, che le segnalazioni effettuate "non costituiscono violazione del segreto professionale, ne comportano alcun tipo di responsabilità per i professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori". E’ certo che il nuovo legislatore avrà il compito, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, di procedere quanto prima a formulare nuove regole meno opprimenti e più funzionali alla lotta all’antiriciclaggio.

A questo proposito, si osserva che la considerazione n. 20 della direttiva 2005/60/CE lascia intravedere un mutamento di indicazioni nel momento in cui fa riferimento a "liberi professionisti che forniscono consulenza legale come ad esempio (dunque non esclusivamente) gli avvocati" ed ancor più quando afferma che "è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale non partecipi all’attività di riciclaggio..".

Ora, sappiamo bene, che consulente legale non è sinonimo di avvocato o notaio, ma ancor più interessante è l’accento posto dalla direttiva, prima ancora che sui soggetti, sull’attività.

Se il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo oggi si sviluppano nel campo extra finanziario, è certamente più utile colpire le attività che sono suscettibili di agevolare tali pratiche, senza rimanere vincolati ad una elencazione, magari tassativa, di questi o quei soggetti obbligati.

L’art. 23 c. 2 della direttiva 2005/60/CE stabilisce che "gli stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all’art. 22 c. 1 (che prevede nello specifico obblighi di informazione e comunicazione all’UIC da parte dei soggetti destinatari della direttiva) ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso". A ben vedere, non vi è riferimento ai "consulenti del lavoro", ma questa è una mancanza meramente letterale che, ci auspichiamo, venga superata dal legislatore italiano il quale potrebbe operare un’enunciazione più conforme alla nostra realtà di quelli che sono i soggetti coinvolti nelle procedure antiriciclaggio, rimanendo perfettamente in sintonia con la finalità della direttiva che mira a sviluppare la collaborazione tra liberi professionisti e Stato.

Si può ritenere che questa norma, una delle più importanti della nuova direttiva, di per sé potrebbe diventare sufficiente a tutelare il segreto professionale.

Vi è convinzione che occorrerà, ad ogni modo, garantire l’operato del professionista affinché questo, nella sua delicata funzione, non diventi oggetto di ritorsioni e gravi ripercussioni personali a seguito di eventuali segnalazioni che potrebbe operare.

Nell’attesa di nuove regole che definiscano più razionalmente l’intera disciplina dell’antiriciclaggio, è stato predisposto il modulo/registro di identificazione tipo che ottempera a quanto disposto dall’art. 6 c. 6 del DM 3 febbraio 2006 n. 141.

Nella prima nota esplicativa, emessa dal Consiglio Nazionale con la circolare n.913 del 20 aprile, è stato già modo di trattare degli obblighi del professionista, tra cui l’obbligo di identificazione, di registrazione e conservazione nell’archivio unico informatico o cartaceo dei dati del cliente.

Il provvedimento dell’UIC del febbraio 2006 ha confermato che:

  1. l’archivio unico cartaceo consiste in un registro tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile non recante spazi bianchi e abrasioni
  2. il registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o dalla società di revisione, ovvero da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto
  3. l’ultimo foglio deve recare l’indicazione del numero delle pagine di cui si compone il registro e l’apposizione della firma delle persone di cui al punto sub 2.

Nella circostanza, al fine di dettagliare il modulo/registro di identificazione ribadiamo che si rende necessario, per l’identificazione del cliente che operi in proprio o per conto di altro soggetto, acquisire i seguenti dati distinti per:

  • PERSONE FISICHE:

    • • nome e cognome
    • • luogo e data di nascita
    • • indirizzo della residenza o domicilio
    • • codice fiscale
    • • estremi del documento utilizzato

    1. SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

      • • denominazione
      • • sede legale
      • • codice fiscale

      Il modulo/registro di identificazione predisposto, per facilitare l’annotazione dei dati relativi al cliente è stato suddiviso in tre parti:

          1. identificazione del cliente (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)
          2. identificazione del legale rappresentante del soggetto diverso da persona fisica (persona giuridica)
          3. identificazione del soggetto terzo per conto del quale il cliente identificato opera.

      L’identificazione deve essere effettuata dal professionista o da un suo collaboratore contestualmente all’incarico (identificazione diretta), alla presenza fisica del cliente. Tutti i dati devono essere desunti da un documento di riconoscimento valido e non scaduto. Per esemplificare l’annotazione del documento utilizzato si farà ricorso alla declaratoria riportata nel provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 recante la seguente codifica:

      01 = Carta di identità

      02 = Patente di guida

      03 = Passaporto

      04 = Porto d'armi

      05 = Tessera postale

      06 = Altro

      Potranno, però, verificarsi condizioni nelle quali non sarà possibile procedere contestualmente all’identificazione del cliente, in quanto lo stesso potrebbe conferire l’incarico non direttamente.

      Nella fattispecie (identificazione indiretta) il professionista procederà senza la presenza del cliente tenendo cura di verificare che:

      a) il cliente sia già stato identificato direttamente dal professionista in relazione ad altra attività professionale;

      b) i dati e le altre informazioni risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documento recante la firma digitale ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 445/2000;

      c) i dati e le altre informazioni risultino da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 23 maggio 1997 n.153;

      d) i dati e le altre informazioni risultino dall’attestazione di altro professionista che abbia identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera e che eserciti in altro Stato U.E. in attuazione della Direttiva 2001/97/CE.

      Altra casistica di identificazione prevista dal provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006 è l’identificazione a distanza, ovvero in assenza del cliente e del professionista, prevista nel caso in cui al cliente sia stata rilasciata apposita attestazione da soggetti che lo hanno già identificato e rientranti in una delle seguenti categorie:

      a) intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 20/02/2004, n. 56;

      b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Uunione europea, così come definiti nell’art.1, lett. a) e b),n. 2), 3) e 4) della Direttiva 2001/97/CE del 04/12/2001

      c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri stati aderenti allo stesso organismo.

      Infine, è utile rammentare che il professionista potrà istituire l’archivio unico informatico che deve essere tenuto secondo gli standard tecnici indicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi. Riteniamo utile richiamare l’attenzione sull’utilizzo informatico dell’archivio unico per il quale è prevista la possibilità di affidare a terzi la gestione, solo se è assicurato l’accesso diretto e immediato del professionista all’archivio stesso. Si osserva che, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione restano a carico del professionista unico responsabile.

      Cordiali saluti.

      IL PRESIDENTE
      (Marina E. Calderone)


  • lunedì, luglio 02, 2007

    Ecco la nuova bozza del Decreto Antiriciclaggio

    Riporto dal sito http://www.tuttoantiriciclaggio.it/ alcune note sulla nuova bozza del decreto antiriciclaggio.
    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto una nuova bozza di Decreto Legislativo di attuazione della terza direttiva comunitaria (2005/60/CE) in materia di antiriciclaggio.
    Il provvedimento, che diventerà il Testo Unico di riferimento per la disciplina dell’antiriciclaggio e che abroga tutte le normative e decreti attuativi attualmente in vigore, ricalca la precedente impostazione ma introduce importanti e sostanziali novità rispetto alla bozza precedente soprattutto sull'utilizzo del contante e sulle norme per l'emissione degli assegni.
    • Viene drasticamente abbassata la soglia alla circolazione del contante che passa dagli attuali 12.500 Euro a 5.000 Euro per tutte le operazioni che intercorrono tra i soggetti privati, importo che peraltro costituirà soglia non valicabile (in altri termini le transazioni in contanti non potranno eccedere i 4.999,99 Euro), mentre è stata innalzata a 15.000 Euro la soglia per far scattare l’obbligo di identificazione e registrazione da parte dei professionisti.
    • Molte anche le novità per quello che riguarda l'uso degli assegni. I moduli di assegni bancari e postali potranno essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. solamente se muniti della clausola di non trasferibilità.Il cliente potrà richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera ma per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
      Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
      Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

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