giovedì, agosto 30, 2007

Società di elaborazione dati

Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell'attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l'incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell'attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonché la vendita o il noleggio di programmi software destinati all'elaborazione stessa) non comporta l'adempimento degli obblighi in questione.

mercoledì, agosto 29, 2007

Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: operazioni di trasferimento di materie, beni e prodotti senza trasferimento della proprietà

Ai sensi del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 (Parte IV, paragrafo 6) le operazioni da registrare da parte degli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi sono quelle di acquisto, vendita o mediazione, così come indicato nell'apposita tabella recante i codici e la descrizione delle operazioni di cui all'allegato 1 del provvedimento citato. Pertanto, la semplice lavorazione, non è compresa tra le operazioni oggetto di registrazione.
L'esenzione dagli obblighi antiriciclaggio riguarda anche la fattispecie del "prestito d'uso", ovvero quel contratto attraverso il quale gli operatori possono disporre di un quantitativo di lingotti o barre necessario per le lavorazioni per un periodo definito, seppur rinnovabile.

martedì, agosto 28, 2007

Identificazione di persona giuridica

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.

lunedì, agosto 27, 2007

Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: obblighi in materia di identificazione dei fornitori e di registrazione degli acquisti

Gli obblighi di identificazione e registrazione nelle fattispecie in epigrafe non sussistono per le operazioni poste in essere tra i soggetti rientranti tra quelli indicati all'art. 2, lett. g), h) ed l), del D.M. n. 143/2006, nonché per le operazioni di acquisto poste in essere con gli intermediari bancari e con Poste italiane s.p.a..

sabato, agosto 25, 2007

Incarichi ricevuti da altro professionista

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

venerdì, agosto 24, 2007

Agenti immobiliari: contratti preliminari sottoposti a condizione sospensiva e di contratti sottoposti a prelazione a favore di terzi

Sono assoggettati agli obblighi di identificazione e registrazione in archivio unico i contratti preliminari sottoposti a condizione sospensiva per i quali la condizione non si sia ancora avverata, quelli sottoposti a condizione risolutiva, e i contratti sottoposti a prelazione a favore di terzi per i quali il relativo diritto non sia stato ancora esercitato.

mercoledì, agosto 22, 2007

Agenti immobiliari che svolgano anche attività di mediazione creditizia

Se l'agente immobiliare è anche mediatore creditizio iscritto all'albo UIC, può tenere un unico archivio (cartaceo o informatico), purché nello stesso sia tenuta traccia della tipologia di attività esercitata (mediazione creditizia o immobiliare - attributi A01A e A24 per l'attività o indicazioni di contenuto equivalente per l'archivio cartaceo, D01A per l'anagrafica, o indicazione di contenuto equivalente per l'archivio cartaceo ).

Nel caso di compravendita immobiliare, qualora l'operatore sia intervenuto esclusivamente per la concessione del finanziamento, in qualità di mediatore creditizio, e non abbia pertanto contribuito, in qualità di agente immobiliare, a detta compravendita, è tenuto a registrare l'operazione in archivio, tenendo evidenza del fatto che opera in qualità di mediatore creditizio (attrib. A01A = 40, A24 = 8604, D01A = 40 ).

Nel caso di concessione di finanziamento legata ad una compravendita, ovvero qualora la mediazione creditizia sia strumentale rispetto alla mediazione immobiliare, l'operatore (anche se iscritto al relativo albo) dovrà registrare entrambe le operazioni in archivio, attribuendole in entrambi i casi all'attività di agente immobiliare (attrib. A01A = 33, D01A = 33), valorizzando l'attributo A24 con i codici 8201 oppure 8202 per la mediazione immobiliare, e 8299 per la concessione del finanziamento. In tal caso dovrà essere registrato nell'anagrafe clienti l'intermediario con il quale viene messo in contatto il cliente (attrib. D09C.1).

sabato, agosto 18, 2007

Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione

Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l'attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione successivamente cancellata. Si valorizza altresì l'attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell'attributo A54.A passa da 0 a 3 e nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B

martedì, agosto 07, 2007

Agenti immobiliari: mancata accettazione di proposta d'acquisto irrevocabile

Se l'agente riceve una proposta d'acquisto irrevocabile, non è tenuto all'identificazione e alla registrazione se la proposta non viene accettata, in quanto le disposizioni prevedono l'obbligo di registrazione per il solo contratto preliminare o definitivo di compravendita. L'operazione può comunque essere tenuta in considerazione per eventuali ipotesi di operazioni sospette.

domenica, agosto 05, 2007

Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria

L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.

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