venerdì, novembre 23, 2007

Niente antiriciclaggio nella gestione dei rapporti di lavoro

Semplificazioni in vista per i consulenti del lavoro.
Riporto da newsfood.com:
Art. 12 del dlgs in materia di antiriciclaggio
Antiriciclaggio: la norma si fa più leggera per i consulenti del lavoro
Il Cdm accoglie le richieste dei professionisti

Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha accolto con soddisfazione il recepimento delle richieste avanzate in materia di antiriciclaggio ed accolte dal governo con l’art. 12 del decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria.
In particolare, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti di cui all'art.2 della legge 12/79, ovvero gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
“La semplificazione in materia di antiriciclaggio, a più riprese avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sostenuta anche in sede di audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha trovato finalmente oggettivo riscontro nella bozza di D. L.vo che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare”, ha commentato Marina Calderone.
“I consulenti del Lavoro – ha continuato la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - esprimono perciò viva soddisfazione per l’esclusione dai previsti adempimenti in materia di antiriciclaggio , situazione già da tempo segnalata e recepita dal Sottosegretario Mario Lettieri”.


Il testo dell'articolo 12 riporta quanto segue:
ART.12 DLGS RECEPIMENTO DIRETTIVA SU ANTIRICILAGGIO
Art. 12(Professionisti)
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a. i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro.
b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nellapredisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridicianaloghi;
d. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dallelettere a), b) e c) del presente comma;

2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenzasull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, del presente decreto non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2,comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12

martedì, novembre 20, 2007

L'Ufficio italiano cambi viene assorbito dalla Banca d'Italia

Riporto una notizia presa da bluinvest che commenta il decreto approvato dal consiglio dei ministri che sopprime l'ufficio italiano cambi.

19/11/2007, 09.29
Addio all'Uic. A Draghi l'antiriciclaggio
Ok dal Consiglio dei ministri al decreto che sopprime l'Ufficio cambi. Alla Banca d'Italia andranno i poteri ispettivi sui casi di riciclaggio
Si tratterà, secondo il quotidiano Finanza e Mercati di sabato che dedica spazio all'argomento, di un trasferimento e potenziamento delle funzioni di un ente dello Stato che ha un ruolo di primo piano nelle indagini della magistratura sui reati finanziari e sul terrorismo.

La nuova struttura che di fatto assorbirà e integrerà la vecchia godrà di larga autonomia e assorbirà i 70 funzionari circa che lavorano atualmente per l'Ufficio italiano cambi.

Nei prossimi giorni cercherò di approfondire l'argomento.

domenica, novembre 18, 2007

Altre misure antiriciclaggio

Dal sito de ilgiornale.it riporto una notizia che cita alcune delle modifiche alla normativa antiriciclaggio.

Libretti al portatore non oltre i 5mila euro

di Redazione - sabato 17 novembre 2007, 07:00

Le norme antiriciclaggio approvate ieri dal governo «assicurano maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie prevedendo una più attenta identificazione di cliente e titolare effettivo». È il giudizio del sottosegretario dell’Economia Mario Lettieri, che fa notare come vengano introdotte anche procedure semplificate per rischi di riciclaggio ridotto.
Con la soppressione dell’Ufficio italiano cambi e la sua integrazione nella Banca d’Italia, le transazioni in contanti o strumenti di pagamento al portatore non possono superare i 5mila euro; gli istituti di credito dovranno emettere assegni con la dicitura «non trasferibile». Queste misure entreranno in vigore il 30 aprile del prossimo anno.
Entro la stessa data, le case da gioco dovranno individuare le modalità per collegare i dati dei clienti con le operazioni di cambio-fiches oltre i 2mila euro. Lo schema del provvedimento, oltre a riguardare i casinò, coinvolge quanti offrono «attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione... » giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, sulla base delle autorizzazioni concesse dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

sabato, novembre 17, 2007

Modalità di applicazione degli obblighi antiriciclaggio a carico dei soggetti di cui all'art. 2, co.1, lett. b-bis del D.M. 141/ 2006

Ai nuovi soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio in base al D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 si applica per via interpretativa la disciplina transitoria prevista dall'art.13 co. 3 del D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006.

Soggetti di cui alla lett. b-bis del D.M. 141/2006: codice da utilizzare per l'identificazione del segnalante delle operazioni sospette

In relazione all'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai soggetti di cui alla nuova lett. b-bis del D.M. 141/2006, come modificato dal D.M. 60/2007 ("ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi"), si precisa che per l'identificazione del tipo del soggetto segnalante delle operazioni sospette ex Tabella 1 dell'Allegato E del Provvedimento UIC 24/02/2006 è possibile utilizzare il codice "24: Ragionieri e periti commerciali".
Pertanto, nei confronti dei rapporti con i clienti che si sono instaurati con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 (25 maggio 2007) e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, i professionisti di cui in epigrafe adempiranno agli obblighi di identificazione e registrazione entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto.

giovedì, novembre 15, 2007

Arbitrato

Da un utente anonimo ricevo la seguente domanda:
un commercialista è stato incaricato di svolgere l'attività di arbitrato in una controversia tra una società e un (ex) socio.
Ristolta la controversia, si decide di attribuire le spese al 50% tra entrambe le parti (socio riammesso nella società e società). bisogna identificarli entrambi? oppure nessuno dei 2 visto ke si tratta di arbitrato?

Premesso che avrei gradito una domanda non anonima, e che il commercialista di oggetto del quesito dovrebbe essere in grado di risolvere il problema da solo, analizziamo la questione.

Nel provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24/02/2006 trovi
egli eventualmente operi nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico.
L’identificazione è dovuta:
a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.
Quindi la prestazione professionale deve avere come oggetto la trasmissione o movimentazione di "denaro". La domanda si può quindi riformulare se l'arbitrato è una prestazione professionale che comporta o può comportare la trasmissione o movimentazione di "denaro".

Io non sono commercialista, ma informatico. Ma a buon senso direi proprio di si.
In oltre, l'identificazione e la scrittura nell'AUI costa poco ed è una operazione di routine all'interno di uno studio commerciale tale per cui, nel dubbio, io registrerei.

... oppure contattami

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