domenica, gennaio 27, 2008

Terza direttiva antiriciclaggio

Sull'ottimo sito tuttoantiriciclaggio.it ho trovato un breve riassunto della terza direttiva antiriciclaggio.
  • L'obbligo dell'identificazione della clientela scatta per operazioni di importo pari o superiore a 15.ooo euro;
  • Non esiste più l'ufficio italiano cambi, ma l'ufficio di informazione finanziaria;
  • I consulenti del lavoro non sono più obbligati alla identificazione e registrazione di clienti e prestazioni;
  • L'omessa tenuta dell'archivio unico informatico è punita con una sanzione da 50.000€ a 500.000€;
  • Le segnalazioni possono essere trasmesse all'ufficio di informazione finanziaria o presso gli ordini professionali;
  • I dati contenuti nell'archivio unico informatico potranno essere usati anche per fini fiscali.
Per comodità riporto l'intero articolo, ma rimando alla fonte per maggiori dettagli.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n.268) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della della direttiva 2005/60/CE. La maggior parte degli obblighi entrerà in vigore il 29 dicembre 2007, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

Come già ampiamente anticipato verrà soppresso L'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e al suo posto in tema di antiriciclaggio nascerà l'UIF (Unità di informazione finanziaria).

Come richiesto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.

L’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi andranno inviate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) oppure potranno essere inviate agli Ordini Professionali che provvederanno a trasmetterle senza ritardo all'UIF.

A sorpresa è stato modificato l'art. 36 al comma 6 che ora consente che i dati e le informazioni registrate per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico potranno essere utilizzati anche ai fini fiscali.

Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.

* Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
* I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
* Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

giovedì, gennaio 24, 2008

Novità in ambito antiriciclaggio

Dal sito tuttoantiriciclaggio.it ho trovato un interessante riassunto sulle principali novità in ambito antiriciclaggio. Le riporto di seguito per comodità del lettore, ma rimando al sito per maggiori approfondimenti.

Il 16 novembre 2007 su proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri di settore il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di recepimento della Terza Direttiva Europea riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio).
Il nuovo provvedimento, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

Come già ampiamente anticipato verrà soppresso L'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e al suo posto in tema di antiriciclaggio nascerà l'UIF (Unità di informazione finanziaria).

Come richiesto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.

L’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi andranno inviate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) oppure potranno essere inviate agli Ordini Professionali che provvederanno a trasmetterle senza ritardo all'UIF.

A sorpresa è stato modificato l'art. 36 al comma 6 che ora consente che i dati e le informazioni registrate per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico potranno essere utilizzati anche ai fini fiscali.

Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

martedì, gennaio 22, 2008

Fiduciarie

Ho trovato un interessante articolo su la stampa che illustra come le nuove norme antriciclaggio cambieranno il modo di lavorare delle fiduciarie.
Una fiduciaria è una società che gestisce beni per conto di terzi. Fino all'entrata in vigore del legislativo 231/2007, potevano avvalersi del segreto bancario per celare i titolari delle ricchezze amministrate, ad eccezion fatta degli accertamenti fiscali e di legge.
Ora esistono altri enti ai quali non potranno opporre il segreto sui titolari dei beni gestiti.

Da la stampa.it:

19/12/2007 (8:4)
Meno segreti per le fiduciarie

"Con le nuove regole i nostri
clienti manderanno i soldi all'estero"
FRANCESCO SPINI
MILANO
Tremano le fiduciarie. Ma soprattutto tremano i loro clienti. Succede che dal 29 dicembre entrerà in vigore il decreto legislativo 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio. Ecco, da quel momento le società a cui i Paperoni d’Italia si rivolgono per rendere anonime le proprie ricchezze amministrate potranno dispensare un po’ meno riservatezza. Con il decreto infatti le fiduciarie non potranno più opporre alle banche, alle Sim e alle Sgr il segreto dietro alle cifre con cui fino ad oggi sono stati schermati i reali beneficiari dei conti, ma a ogni codice dovranno corrispondere un nome e un cognome. La cosa dovrebbe riguardare solo gli uffici che si occupano dell’antiriciclaggio.

«Appunto, dovrebbe», sottolinea Victor Uckmar, presidente di Assofiduciaria, l’associazione che in questi giorni sta dando battaglia («sì, siamo molto arrabbiati», ammette Uckmar) per rivedere la normativa almeno in sede di decreti attuativi. «Il punto - continua il tributarista genovese - è che con questa normativa la riservatezza tipica della nostra attività viene a cadere». Da che sono state istituite, nel 1939, le fiduciarie trattano le loro informazioni su due livelli. Alle pubbliche autorità - anche al Fisco, quando procede nelle sue ispezioni - non possono nascondere alcunché. Se Mario Rossi delega la Fiduciaria Bianchi a gestire per conto proprio 60 milioni di euro, a loro lo deve dire. Ma a livello civilistico, come spiegano gli addetti ai lavori, hanno facoltà totale di riservatezza.

Tanto per intendersi: la Banca Verdi, sempre sul filo dell’esempio precedente, non poteva sapere che sul conto 1234 acceso dalla Fiduciaria Bianchi ci sono i 60 milioni di euro del signor Rossi. Presto, invece, molti segreti custoditi in queste cassaforti che fanno della discrezione il loro punto di forza, potrebbero almeno in parte cadere. «Il punto è che se in banca non si erigono delle muraglie cinesi tra chi gestisce l’antiriciclaggio e il settore commerciale, l’istituto potrebbe sfruttare informazioni che prima restavano riservate», commenta l’amministratore delegato di una fiduciaria italiana che preferisce non comparire. Questo significherebbe complicare un po’ i rapporti tra quei clienti - che spesso sono imprenditori, grandi professionisti, finanzieri - e gli intermediari del credito. Le prime reazioni non sono mancate.

«Alcuni clienti ci hanno già telefonato: “E’ vero che c’è un nuovo regolamento?”». Sì, il regolamento c’è e applica una direttiva europea sulle norme antiriciclaggio, è la risposta. Segue panico? «Non ancora, ma è facile immaginare quale sarà la conseguenza di questo decreto legislativo, se la normativa di attuazione non conterrà sufficienti garanzie: le fiduciarie, per non perdere i propri clienti dirotteranno i capitali all’estero, dove non sono tenute alla comunicazione. Fiscalmente non ci sono problemi, in quanto le fiduciarie operano in qualità di sostituto d’imposta, quindi...». Quindi il denaro è pronto a volare fuoriconfine. «O peggio - aggiunge Uckmar -, i clienti si rivolgeranno alle fiduciarie straniere su cui gravano meno controlli e operano in maggiore libertà».

In Svizzera, in Lussemburgo, nei paradisi fiscali. «Sia chiaro: ci siamo sempre battuti per accettare ogni controllo che il legislatore ritiene opportuno. Ma così ci hanno declassati». Anche ieri però fonti ministeriali, impegnate in un giro di convegni per spiegare la nuova normativa, tendevano a minimizzare l’impatto, spiegando come le procedure saranno descritte nei decreti attuativi. Nel frattempo si tenta la mediazione. E’ già stato proposto un tavolo a cui siederanno Bankitalia, Abi e a cui sarà probabilmente invitata anche Assofiduciaria. Parallelamente l’Abi preme alla creazione di un altro tavolo a livello europeo per omogeneizzare il più possibile la normativa antiriciclaggio tra i Paesi membri, per non creare disparità di trattamento che potrebbero penalizzare proprio le banche. In gioco ci sono quei 60 miliardi coperti dalla riservatezza delle fiduciarie, pronti a prendere la dorata via dell’estero.

sabato, gennaio 12, 2008

Direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce

Dal 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, che recepisce la direttiva 2005/60/ce, a contrasto del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento ad attività terroristiche, e la direttiva 2006/70/ce, sui criteri tecnici semplificati di identificazione e verifica della clientela.

E' tutto spiegato per bene in due articoli apparsi sul sole 24 ore e reperibili qui e qui. Li riporto per comodità del lettore, ma rimando alla fonte per maggiori dettagli ed approfondimenti.

Primo articolo.

27 DICEMBRE 2007
Antiriciclaggio, sabato 29 cambiano le regole
di Giampaolo Conforti




Entreranno in vigore sabato 29 dicembre le nuove regole sull'azione antiriciclaggio cui sono chiamati i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi) con l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre (Supplemento ordinario 268) del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 vengono recepite nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/70/Ce sui criteri tecnici per le procedure semplificate di verifica della clientela.
In pratica, i professionisti sono soggetti all'obbligo di «adeguata verifica» della clientela quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori a 15mila euro (anche nel caso di prestazione occasionale); quando l'operazione è di valore indeterminato; quando, indipendentemente dai casi di esonero, ci sia il sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 15 del decreto legislativo). Oltre alla verifica del cliente è dovuta la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. Il tutto con l'obbligo di conservazione decennale di dati e documenti.
Sono esentati dagli obblighi di verifica, identificazione e registrazione chi svolge la «mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi » e chi effettua gli adempimenti in materia di amministrazione del personale (si veda «Il Sole-24 Ore»dell'11 dicembre).
Per i notai gli obblighi di registrazione si intendono assolti con la tenuta dei repertori e la descrizione dei mezzi di pagamentonelle compravendite immobiliari (si veda la legge 248/06, richiamata dall'articolo 38, comma 6 del nuovo decreto).
L'identificazione del cliente avverrà attraverso un documento tra quelli elencati nel Dpr 445/2000 (per esempio passaporto, carta di identità, patente di guida di autovettura o nautica e porto d'armi).Saranno annotati gli estremi e fatta una fotocopia ( come detto dal Garante della privacy, sia pure per le banche, nelle «Linee guida» del 25 ottobre, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 273/07).
In alcuni casi si è ecceduto: come per il notaio, che deve identificare il funzionario della banca che eroga il mutuo all'acquirente di un immobile.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (articolo 41) non si applica,poi,per le informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dei compiti di difesa e rappresentanza in giudizio (articolo 12, comma 2).
Sugli obblighi di segnalazione di sospetto di denaro o beni di provenienza illecita –trasformati in vera e propria notitia criminis
(articolo 41) – l'Ufficio italiano cambi (Uic) ha formulato nel febbraio 2006 degli «Indicatori di anomalia».
Si tratta, per esempio, della riluttanza del cliente a fornire informazioni, dell'uso di documenti che appaiono contraffatti, del fatto che il cliente cambi spesso professionista o compia operazioni verso Paesi a rischio o in paradisi fiscali. O, ancora, del fatto che si investa in immobili senza adeguati mezzi economici, vengano costituite società o gruppi complessi e articolati, e infine, si occulti ricchezze con sopravvalutazioni o sottovalutazioni di poste o cespiti.
27 DICEMBRE 2007
Secondo articolo:
28 Dicembre 2007
Antiriciclaggio, oggi primo via. Professionisti scettici
di Laura Cavestri



«Trasformare l'Ordine in una "centrale di Polizia" di smistamento delle segnalazioni antiterrorismo è, prima che privo di senso, neppure praticabile». È lapidario il giudizio di Luigi Martino, presidente, a Milano, dell'Ordine dei dottori commercialisti (in chiusura) e dell'imminente Albo unico con i ragionieri (dal 1° gennaio). I nuovi adempimenti contro le rotte illegali del denaro, in vigore da oggi, non convincono gli Ordini. Non mette in dubbio, Martino, il principio. Ma segnala come l'aumento degli adempimenti significhi «scaricare su terzi costi e responsabilità».
Anche Lucio Strazziari, presidente dell'Ordine forense bolognese segnala dubbi interpretativi e organizzativi: «Mi serve tempo per studiare bene gli obblighi. Ma per come siamo strutturati qui – 15 persone in tutto – la capacità di indagare e "filtrare" le segnalazioni all'Uif non l'abbiamo».
Gli Ordini professionali – con l'eccezione del Notariato – sembrano per lo più scettici e impreparati al debutto dei nuovi obblighi antiriciclaggio. Adempimenti e sanzioni scattano da domani, in base alle regole del decreto legislativo 231 del 21 novembre che, recependo la III direttiva Ue, ha riscritto le norme di verifica della clientela, registrazione e segnalazione all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, che dal 1° gennaio sostituirà l'Ufficio italiano cambi. Ieri Via Nazionale, con una nota, ha ricordato l'imminente passaggio di consegne.
Gli Ordini territoriali saranno "filtri intermedi" tra il professionista che segnala e l'amministrazione che riceve. Con una funzione pubblicistica di tutela della riservatezza e di attendibilità della segnalazione che per i presidenti non è letta come opportunità ma come obiettivo difficilmente realizzabile. Per Gerardo Longobardi, presidente dei dottori commercialisti di Roma, «servirebbero soldi e tempo per il rodaggio». Eppure il tempo – quasi un anno tra pareri e passaggi ministeriali e parlamentari – ai professionisti non è mancato.
Per qualcuno, in realtà, non sarà forse necessario tanto allarme, come spiega Giuseppe Colavitti, consigliere del Consiglio nazionale forense con delega all'antiriciclaggio. Ieri il Cnf ha diffuso le «prime valutazioni interpretative degli obblighi gravanti su Ordini forensi e avvocati» (il documento è disponibile sul sito www.Ilsole24ore.com). L'articolo 43 comma 2 del decreto, ha spiegato Colavitti, «prevede che gli Ordini che possono ricevere le segnalazioni siano individuati con decreto di Economia e Giustizia. Noi avvocati abbiamo chiesto che le nostre sedi non siano chiamate a questi compiti». Insomma, il professionista riceverà periodiche linee guida ma informerà individualmente l'Uif senza coinvolgere l'Albo. Una linea su cui si erano orientati anche i dottori commercialisti, spiega Giovanni Stella, ma che «anche a causa del passaggio di consegne al nuovo Albo unico con i ragionieri non è stata ufficializzata. Mi auguro – ha concluso Stella – che anche il nuovo Consiglio nazionale agisca sulla via intrapresa dai legali». D'accordo anche Lucia Starola, per i ragionieri. «Anche perché – spiega ancora Longobardi – i grandi studi professionali, presenti per lo più su Roma e Milano, sono in grado di autodotarsi di "mini-strutture" antiriciclaggio assai più del loro Ordine professionale».
L'unico giudizio complessivamente positivo sulle novità arriva dal Notariato, che per primo ha reso note le sue specifiche. «Questa normativa – spiega il notaio Bruno Barzellotti – giunge a una più attenta considerazione delle peculiarità delle varie categorie professionali e calibra le misure di prevenzione in funzione del diverso grado di "rischio" riciclaggio. Trasmetteremo all'Uif le segnalazioni dei nostri iscritti. Ma puntiamo a un'azione bilaterale con gli organi ministeriali per migliorare gli indici di anomalia. Il sistema è migliorabile. Ma intendiamo esserne parte».

Le date e i controlli

Dal 29 dicembre
Partono i nuovi obblighi di vigilanza per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti (come chi svolge attività di recupero crediti, gestori di case da gioco, mediatori immobiliari).
I controlli
I controlli si articolano in tre fasi: adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif).
Le sanzioni
In vista anche nuove sanzioni. La responsabilità amministrativa delle imprese si estende a ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita
Dal 1° gennaio 2008
L'Ufficio italiano dei cambi (Uic) è soppresso. Poteri e funzioni passeranno alla Uif (l'Unità di informativa finanziaria)
Gli Ordini «filtro»
In base all'articolo 43 del decreto legislativo 231/07 «Gli Ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del ministero dell'Economia, di concerto con la Giustizia». Gli avvocati hanno già chiesto di non essere coinvolti. Il notariato, invece, si è detto favorevole
28 Dicembre 2007

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