giovedì, marzo 13, 2008

Seconda tranche dlgs 231/2007

Il 30 aprile 2008 scatta la seconda tranche degli obblighi antiriciclaggio dettati dal dlgs 231/2007. Il sole 24ore propone un'ottima scheda riassuntiva, che riporto per comodità di lettura.
Per gli approfondimenti rimando alla fonte.

Antiriciclaggio: denaro sospetto sotto controllo
di Luigi Ferrajoli
10 Marzo 2008

Dal 30 aprile prossimo scatta le seconda tranche delle nuove norme antiriciclaggio varate con il Dlgs 231/2007: limitazioni all'uso di denaro contante, libretti al portatore, obbligazioni, assegni in forma libera (si veda anche la pagina a fianco). Già dallo scorso 29 dicembre, invece, sono cambiate le regole per i controlli e le segnalazioni sul denaro sospetto con nuovi (non facili) obblighi per professionisti e intermediari tenuti all'identikit della clientela in correlazione al rischio. In sintesi, maggiore è il sospetto che un'operazione mascheri tentativi di riciclaggio, più forte dev'essere l'allerta con indagini mirate e conservazione dei documenti-prova.

La verifica della clientela
Sono stati previsti oneri di «adeguata verifica» della clientela, che scattano quando vengono instaurati rapporti continuativi o eseguite operazioni occasionali che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro.
A prescindere dal valore della prestazione, l'obbligo di verifica scatta anche se sussiste un sospetto di riciclaggio ovvero se insorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione. Per gli intermediari finanziari, la verifica è richiesta anche quando agiscono da tramite o sono parti nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo superiore a 15.000 euro; mentre gli agenti in attività finanziaria devono adempiere all'obbligo anche per operazioni di importo inferiore alla soglia. I professionisti effettuano altresì la verifica quando l'operazione ha un valore indeterminato o indeterminabile, come nel caso di assistenza a operazioni dirette alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
L'obbligo di verifica della clientela comporta dunque l'identificazione del cliente per mezzo di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti. Prima della conclusione del rapporto o al momento del conferimento o esecuzione dell'incarico, l'identificazione avviene in presenza del cliente tramite un documento di identità non scaduto.

Le novità
È richiesta l'acquisizione di informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale, anche al fine di poter svolgere costantemente un controllo sul loro svolgimento.
Controllo effettuato analizzando le transazioni concluse durante l'arco del rapporto, in modo da verificare la loro compatibilità con la conoscenza del cliente, le sue attività commerciali e il suo profilo di rischio, nonché con l'origine dei fondi e tenendo sempre aggiornati i documenti e le informazioni. L'obbligo di adeguata verifica della clientela va infatti assolto con un approccio fondato sul rischio associato alla natura giuridica, all'attività e al comportamento del cliente, nonché alla tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e ragionevolezza dell'operazione e prestazione professionale Con la nota informativa n. 10/2008, il Consiglio dei dottori commercialisti ha precisato che i professionisti effettuano la valutazione del rischio sin dal momento del conferimento dell'incarico anche al fine di astenersi dal compiere la prestazione sospetta di rischio di riciclaggio.
Gli intermediari e i professionisti non sono tuttavia soggetti all'obbligo di adeguata verifica della clientela se il cliente è un intermediario finanziario o un ente creditizio comunitario o situato in un Paese extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio e preveda specifiche forme di controllo.
L'identificazione non è poi richiesta se il cliente è una Pubblica amministrazione, anche se permane il dovere di raccogliere informazioni per stabilire se il cliente possa beneficiare dell'esenzione.

Gli esclusi
Gli obblighi semplificati non trovano però applicazione se sussistono motivi per ritenere che l'identificazione non appaia attendibile o non consenta di acquisire informazioni sufficienti. Sono dunque richieste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come nel caso in cui il cliente non è fisicamente presente per l'identificazione.
Il rischio è compensato, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari e adottando misure extra atte a verificare la certificazione dei documenti. Il primo pagamento relativo all'operazione deve poi essere effettuato tramite un conto intestato presso un ente creditizio. L'adeguata verifica della clientela è infine assolta senza la presenza fisica del cliente quando lo stesso è già stato identificato in relazione a un rapporto in essere a condizione che le informazioni siano state aggiornate.

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