lunedì, febbraio 23, 2009

Regime semplificato di adeguata verifica

Ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 231/2007, i soggetti destinatari del decreto
hanno la facoltà di compiere un’adeguata verifica di tipo semplificato se il cliente è:
  • uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
  • un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
  • un ente creditizio o finanziario situato in Stati extracomunitari – individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria – che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedano il controllo del
  • rispetto di tali obblighi, come specificati nell’articolo 25, comma 1;
oppure
  • un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato (ex articolo 25, comma 3).
In questi casi, mancando la fase di acquisizione delle informazioni necessarie per assolvere gli adempimenti di adeguata verifica, si ritiene che gli obblighi di registrazione dei dati non trovino esecuzione.

Tuttavia, va comunque sottolineato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 25, i destinatari degli obblighi sono sempre tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tale articolo.

Infine, va ricordato che, a seguito dell’emanazione, in data 12 agosto 2008, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - pubblicato in G.U. n. 202 del 29 agosto 2008 - che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE, devono considerarsi incompatibili con quanto disposto dall’articolo 25 del d.lgs. 231/2007 l’articolo 14, comma 2, del decreto MEF 142/2006 e le relative disposizioni di attuazione concernenti deroghe in favore dei soggetti cui sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero.

venerdì, febbraio 20, 2009

Adeguata verifica della clientela esistente

L’articolo 22 del d.lgs. 231/2007 richiede l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica alla clientela già acquisita, “previa valutazione del rischio presente”.

Al riguardo, i soggetti obbligati devono stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati sulla clientela sulla base di un’autonoma valutazione del rischio; tale valutazione dovrà comunque aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad es., scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in occasione del primo contatto utile con i clienti.

L’acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, lettera c) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto.

martedì, febbraio 17, 2009

Adeguata verifica della clientela

L’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 individua le seguenti attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela:
  1. identificare il cliente e verificarne l’identità;
  2. identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazion professionale;
  4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.

Il successivo articolo 19 individua le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18.
Al riguardo, si precisa che non è coerente con lo spirito delle richiamate disposizioni in materia di adeguata verifica la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest’ultimo dichiari la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell’operazione o della prestazione professionale.

lunedì, febbraio 16, 2009

Ambito di applicazione e intermediari di cui all’articolo 113 del TUB

I soggetti destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 sono stati individuati dal testo di legge in base a specifiche categorie omogenee negli articoli da 11 a 14 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; professionisti; revisori contabili; altri soggetti).

Tra gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto non sono contemplati gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 113, d.lgs. 385/93 (cd. Testo Unico bancario – TUB). Di conseguenza, appare chiara la volontà del legislatore delegato di escludere dall’applicazione degli obblighi del d.lgs.231/2007 questo tipo di intermediari.

In proposito, va anche sottolineato che l’abolizione degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 113 del TUB deve intendersi operante a partire dal 29.12.2007, data di entrata in vigore del d.lgs.231/2007. Da tale data, dunque, gli intermediari di cui all’articolo 113 del TUB sono altresì esentati dal dover effettuare registrazioni nell’Archivio Unico Informatico.

Peraltro, i dati registrati fino al 29.12.2007 nell’Archivio Unico Informatico, dovranno essere conservati presso gli intermediari per un periodo di dieci anni.

Resta salva la facoltà di mantenere evidenza fino al 29.12.2017 dei dati registrati in data antecedente al 29.12.2007.

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