giovedì, marzo 12, 2009

Seminario antiricialaggio

Dal sito http://www.scudo.org riporto il seguente annuncio di seminario sull'antiriciclaggio:

ANTIRICICLAGGIO 
LINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/09 
19-20 Marzo 2009 -Bologna
RELATORI 

Dott. Paolo Ciarrocchi
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Gruppo Crèdit Agricole 
 
Avv. Giuseppe Ferrante
Responsabile Auditing Credito e Operativo
Gruppo Banca Popolare di Vicenza 
 
Dott. Gian Luca Greco
Responsabile Compliance
Banca Sella 
 
Cons. Pier Luigi Dell'Osso
Magistrato - Procura Nazionale Antimafia
Coordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie Sospette 
 
Cons. Alberto Cisterna
Sostituto Procuratore
Direzione Nazionale Antimafia 
 
Gen. B. Bruno Buratti
Comando Generale
Guardia di Finanza

mercoledì, marzo 11, 2009

Adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 da parte degli agenti in

Per quanto concerne gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 374/1999, si rileva che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), tali soggetti sono sottoposti agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In tale quadro, gli agenti in attività finanziaria sono tenuti, in particolare, a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 15 e ss. del menzionato d.lgs. 231/2007.

Si osserva inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, 30, comma 7, e 36, comma 4 del d.lgs. 231/2007, tali soggetti quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono agli obblighi di registrazione inviando entro trenta giorni agli intermediari medesimi una comunicazione contenente le informazioni ed i dati acquisiti. La comunicazione va trasmessa anche per le operazioni di importo inferiore ai 15.000 euro in relazione alle quali sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela (articolo 15, comma 4 del d.lgs. 231/2007).

L’obbligo ricadente sugli agenti in attività finanziaria afferisce solo alla comunicazione delle suddette informazioni. In ogni caso, l’intermediario di riferimento, ove lo ritenga opportuno, può richiedere all’agente anche l’invio di copia della documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente. Inoltre, nell’apposita convenzione stipulata, l’intermediario e l’agente possono concordare ulteriori modalità operative per dare attuazione ai suddetti obblighi.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state preliminarmente concordate con la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria.

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