ANTIRICICLAGGIOLINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/0919-20 Marzo 2009 -BolognaRELATORIDott. Paolo CiarrocchiResponsabile Servizio AntiriciclaggioCassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Gruppo Crèdit AgricoleAvv. Giuseppe FerranteResponsabile Auditing Credito e OperativoGruppo Banca Popolare di VicenzaDott. Gian Luca GrecoResponsabile ComplianceBanca SellaCons. Pier Luigi Dell'OssoMagistrato - Procura Nazionale AntimafiaCoordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie SospetteCons. Alberto CisternaSostituto ProcuratoreDirezione Nazionale AntimafiaGen. B. Bruno BurattiComando GeneraleGuardia di Finanza
giovedì, marzo 12, 2009
Seminario antiricialaggio
Dal sito http://www.scudo.org riporto il seguente annuncio di seminario sull'antiriciclaggio:
mercoledì, marzo 11, 2009
Adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 da parte degli agenti in
Per quanto concerne gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 374/1999, si rileva che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), tali soggetti sono sottoposti agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In tale quadro, gli agenti in attività finanziaria sono tenuti, in particolare, a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 15 e ss. del menzionato d.lgs. 231/2007.
Si osserva inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, 30, comma 7, e 36, comma 4 del d.lgs. 231/2007, tali soggetti quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono agli obblighi di registrazione inviando entro trenta giorni agli intermediari medesimi una comunicazione contenente le informazioni ed i dati acquisiti. La comunicazione va trasmessa anche per le operazioni di importo inferiore ai 15.000 euro in relazione alle quali sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela (articolo 15, comma 4 del d.lgs. 231/2007).
L’obbligo ricadente sugli agenti in attività finanziaria afferisce solo alla comunicazione delle suddette informazioni. In ogni caso, l’intermediario di riferimento, ove lo ritenga opportuno, può richiedere all’agente anche l’invio di copia della documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente. Inoltre, nell’apposita convenzione stipulata, l’intermediario e l’agente possono concordare ulteriori modalità operative per dare attuazione ai suddetti obblighi.
Le indicazioni contenute nella presente nota sono state preliminarmente concordate con la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria.
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