Ai sensi del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 (Parte IV, paragrafo 6) le operazioni da registrare da parte degli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi sono quelle di acquisto, vendita o mediazione, così come indicato nell'apposita tabella recante i codici e la descrizione delle operazioni di cui all'allegato 1 del provvedimento citato. Pertanto, la semplice lavorazione, non è compresa tra le operazioni oggetto di registrazione.
L'esenzione dagli obblighi antiriciclaggio riguarda anche la fattispecie del "prestito d'uso", ovvero quel contratto attraverso il quale gli operatori possono disporre di un quantitativo di lingotti o barre necessario per le lavorazioni per un periodo definito, seppur rinnovabile.
mercoledì, agosto 29, 2007
Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: operazioni di trasferimento di materie, beni e prodotti senza trasferimento della proprietà
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