Riporto per comodità cosa dicono i chiarimenti sopra citati:
4. Archivio unico cartaceo
(del 18 Maggio 2006)
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
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