mercoledì, agosto 30, 2006

Obbligatorietà dell'archivio unico informatico

Come chiarito dall'Ufficio Italiano Cambi con i "Chiarimenti in materia di Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Professionisti (del 18 maggio 2006, aggiornato al 21 giugno 2006)" e i "Chiarimenti in materia di Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Operatori non finanziari (del 18 maggio 2006)", l'uso di strumenti informatici per la tenuta del registro unico non è obbligatoria, pur rimanendo l'obbligo del registro cartaceo.

Riporto per comodità cosa dicono i chiarimenti sopra citati:

4. Archivio unico cartaceo

(del 18 Maggio 2006)
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.



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