giovedì, dicembre 31, 2009

Anomalie e fattori di rischi

A firma di Giovanni Falcone, vi segnalo un interessante articolo :"Antiriciclaggio, professionisti ai nastri di partenza", dove viene fornito un elenco esemplificativo di quali possano essere le anomalie e i fattori di rischio che i professionisti sono tenuti a riconoscere al fine di identificare i profili di rischio.

A titolo esemplificativo riporto i primi tre punti dell'elenco:

  1. la emissione e/o l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti [...]
  2. le fittizie esportazioni di beni [...]
  3. incassi o costi in nero [...]

Per maggiori dettagli e approfondimenti rimando all'articolo.

mercoledì, dicembre 09, 2009

Guida antiriciclaggio

Oggi voglio segnalare la Guida Antiriciclaggio di Armando Bassotti, coordinatore ufficio studi FIAIP, rivolta ad agenti immobiliari e mediatori creditizi. Una recensione è disponibile su mondocasablog.

Dalla home page del sito Guida Antiriciclaggio riporto:
GUIDA “ANTIRICICLAGGIO“ D.Lgs 231/2007
PRIMA INFORMATIVA COMPLETA dedicata a FIAIP e agli AGENTI IMMOBILIARI e MEDIATORI CREDITIZI
Il volume esamina la disciplina Antiriciclaggio alla luce del D.Lgs 231/2007 in recepimento della III° Direttiva Europea con particolare attenzione alle applicazioni e agli obblighi estesi anche agli "Agenti Immobiliari" iscritti al Ruolo di cui alla legge 39/1989 ed ai “Mediatori Creditizi“ iscritti all'Albo (U.I.C.-U.I.F.) di cui alla legge 108/1996. Il volume intende costituire una guida, un aiuto illustrato e operativo per i soggetti obbligati ai quali è dedicato. Il libro è completato con alcuni approfondimenti e con appendice normativa e con alcune disposizioni che disciplinano la materia.
L'indice del libro è così strutturato:

  • Premessa
  • Normativa di Riferimento
  • Disciplina Antiriciclaggio
  • Ruolo delle associazioni di categoria
  • Premessa
  • Nozioni generali: Riciclaggio e Finanziamento terrorismo
  • Struttura del sistema
  • Ambito di Applicazione
  • Categoria dei soggetti obbligati
  • Contenuto degli obblighi
  • Approccio basato sul Rischio
  • Obbligo di registrazione e conservazione
  • Modalità di Assolvimento
  • La Registrazione dei mezzi di pagamento
  • Obbligo di segnalazione
  • Indicatori di anomalia
  • F.A.Q. su probabili operazioni sospette nel campo immobiliare
  • Commissione legislativa gruppo di studio antiriciclaggio
  • Obbligo Rapporto Responsabilità
  • Modalità relativa alla Segnalazione
  • Riservatezza
  • Segreto Professionale
  • Obblighi di comunicazione delle infrazioni per uso del contante
  • Privacy e antiriciclaggio
  • Formazione del personale
  • Controlli
  • Sanzioni
  • Manuale pratico operativo antiriciclaggio
  • Procedura di adeguata verifica della clientela
  • F.A.Q.: U.I.C. Operatori non finanziari
  • F.A.Q.: domande e risposte sulle nuove disposizioni antiriciclaggio
  • L'antiriciclaggio: nelle collaborazioni di lavoro all'interno delle agenzie immobiliari
  • Gli adempimenti privacy nell'antiriciclaggio nelle collaborazioni di lavoro all'interno delle agenzie immobiliari
  • 3ª direttiva antiriciclaggio
  • Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
  • Esempi modulistica antiriciclaggio
  • Informativa - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
  • Adeguata verifica della clientela
  • Adeguata verifica della clientela - Procuratore
  • Adeguata verifica della clientela - Persona giuridica o Ente
  • Scheda analisi rischio
  • Archivio dati operazione
  • Corso di Formazione E-Learning
  • Glossario antiriciclaggio 
  

giovedì, novembre 12, 2009

Nuova edizione del manuale

Il manuale è ora disponibile anche in formato e-book, scaricabile da lulu.com al prezzo imbattibile di €10,99.
Per gli amanti della carta stampata è sempre disponibile la vecchia versione, sempre al prezzo imperdibile di €10,99 + spese di spedizione.

venerdì, novembre 06, 2009

Novità per i professionisti

Dal sito de ilsole24ore alcune novità per i professionisti:
Cadono gli obblighi per i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni fiscali.
...
professionisti che compongono gli organi di controllo [...] cade il vincolo della verifica, della registrazione della clientela, come l'obbligo di denuncia delle operazioni sospette
Per maggiori dettagli si rimanda alla fonte, dove è possibile scaricare pure alcuni estratti del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, corretto dal dal decreto legislativo n. 151/2009.

mercoledì, ottobre 28, 2009

Ricordiamo alcuni soggetti obbligati

La Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali ci ricorda alcune categorie con obbligo antiriciclaggio:
Oreficerie e gioiellerie, mediatori d’affari e immobiliari sono tenuti a rispettare specifici obblighi e disposizioni particolari in relazione alle operazioni che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500,00 Euro. 

Per maggiori informazioni rimando alla fonte.

martedì, ottobre 27, 2009

Resoconto decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07

Sul sito dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, trovate un interessante resoconto sulle principale modifiche apportate dal decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07.

Si parla di:
  • Le novità sull’UIF – Unità di Informazione Finanziaria
  • Le novità previste per le succursali e le filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari
  • Le novità sul titolare effettivo
  • Le novità per i professionisti
  • Le novità sulle operazioni collegate


    sabato, ottobre 17, 2009

    Antiriciclaggio: obblighi limitati per i Consigli dell’Ordine forense

    Dal sito dell'Consiglio Nazionale Forense riporto il seguente comunicato stampa:

    15/10/2009 - La vigilanza sulla correttezza degli iscritti scatta solo in occasione del controllo disciplinare
    Roma 16/10/2009. Gli Ordini forensi sono tenuti a segnalare all'Uif la mancata attuazione degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti esclusivamente in occasione del controllo disciplinare. Nessun altro potere ispettivo e di controllo gli è stato loro affidato dalla normativa in vigore o in attesa di entrare in vigore.
    L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha messo a punto una nota interpretativa per spiegare l'effetto delle nuove prescrizioni in capo agli ordini professionali, introdotte con la terza direttiva Ue, recepita dal decreto legislativo n.231 /2007, anche alla luce del cosiddetto decreto correttivo (approvato dal Consiglio dei ministri del 18 settembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La nota interpretativa è stata inviata oggi ai presidenti dei Consigli dell'ordine accompagnata da una lettera circolare del presidente Guido Alpa.
    Secondo la nota, che propone una interpretazione sistematica dell'articolo 8 del dlgs 231/07,
    gli obblighi in capo agli Ordini devono modularsi quanto a intensità a seconda che l'Ordine professionale abbia scelto di proporsi "da filtro" tra gli iscritti e Uif. A seconda cioé, che l'Ordine si sia assunto la responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ritrasmetterle all'Uif.
    La funzione di "filtro" nella segnalazione delle operazioni sospette. Così è, per esempio, per il Consiglio nazionale del notariato e per i Consigli territoriali notarili, che in quanto filtro saranno tenuti  a vigilare costantemente sull'adempimento degli obblighi da parte dei propri iscritti; saranno tenuti ad applicare in maniera penetrante l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio nel caso in cu svolgerà tale funzione di filtro e saranno tenuti a realizzare compiutamente l'obbligo di formazione del personale e di invio dei dati raccolti  all'Uif
    Diversamente ha scelto il Consiglio nazionale forense. In conseguenza di ciò, gli obblighi gravanti sugli Ordini forensi sono di natura più elastica.
    Per l'Ufficio studi, infatti, la normativa in vigore, pur chiamando in causa gli Ordini sui controlli, non conferisce loro alcun particolare potere ispettivo o di indagine. Non solo. La terza direttiva ha previsto un coinvolgimento degli Ordini piuttosto elastico, lasciando la scelta al legislatore nazionale che, in sede di recepimento,  ha confermato la "flessibilità" della soluzione adottata in ambito comunitario, rimettendo a una fonte normativa secondaria l'individuazione degli Ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti.
    Così, il decreto del ministro delle Finanze (27 febbraio 2009) ha operato la scelta subordinandola però al consenso dell'Ordine professionale considerato. Consenso manifestato dal solo Consiglio nazionale del notariato.
    La flessibilità degli obblighi in capo agli Ordini. "Con ciò si vuole segnalare che la misura del coinvolgimento degli ordini professionali può esser diversa e che dunque gli obblighi previsti dal dlgs 231 in capo agli ordini possono diversificarsi in correlazione con il grado di coinvolgimento" attuato dalle varie norme", spiega la nota che  continua sottolineando che proprio la formulazione dell'articolo 8, lascia intendere che per gli Ordini forensi gli obblighi di controllo scattano nella più generale funzione disciplinare, laddove la norma stabilisce che "gli ordini promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi nell'ambito delle attribuzioni già previste dall'ordinamento". Questa interpretazione trova oggi un argomento forte nello stesso decreto correttivo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, laddove questo ha precisato che l'obbligo di informazione all'Uif grava sugli ordini " nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali".
    Gli obblighi che gravano sugli Ordini forensi. Di conseguenza, specifica la nota, " se nell'ambito dei propri poteri di cognizione esercitati nel quadro del controllo disciplinare emerge a carico dell'iscritto una violazione di un obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio, l'ordine dovrà tenerne conto nella comminazione dei eventuali sanzioni e sarà tenuto a informare l'Uif in caso di eventuali omissioni di segnalazione". Quanto agli altri obblighi, essi sono modulati di conseguenza: meno pregnante quello sulla formazione del personale, evidentemente correlato allo svolgimento del ruolo di filtro da parte dell'ordine. Per quanto concerne l'obbligo di fornire dati statistici e informazioni sull'attività svolta nell'anno solare, l'obbligo "non può non ritenersi per sé inesistente, ma è chiaro che, riguardando solo gli elementi acquisiti nel corso della funzione disciplinare, potrà esser nei fatti inattuabile se  nell'anno solare non vi siano occasioni di rilevare violazioni della normativa antiriciclaggio".
     Per approfondimenti consiglio:


    sabato, settembre 26, 2009

    I revisori contabili chiedono l'anonimato

    Forti le perplessità espresse da Virgilio Baresi, presidente dell'INRC, sul contenuto del decreto legislativo correttivo del dlgs 231/2007 mancando la possibilità dell'anonimato dei professionisti in occasione di una segnalazione antiriciclaggio.

    La normativa antiriciclaggio pone infatti ogni professionista nella condizione di non poter agire con la dovuta serenità, in quanto l'assenza dell'anonimato può esporlo, ingiustamente, a procedure sia penali che civili
    Infatti il professionista non è tutelato contro le azioni possibili da parte del "segnalato". Baresi elenca solo azioni penali o civili; io aggiungerei anche altri tipi di azioni meno legali ma più efficaci.

    La notizia completa è riportata da:

    mercoledì, luglio 29, 2009

    Per i notai segnalazioni online


    Dal sito notizie.yahoo.com una buona notizia per i notai:
    [...] i notai potranno trasmettere al Consiglio Nazionale del Notariato in via informatica, con modalita' idonee a garantirne l'anonimato, le segnalazioni delle operazioni sospette.
    Per maggiori dettagli rimando alla fonte e su:

    domenica, luglio 19, 2009

    Il Ministero dell'Economia e Finanza risponde agli intermediari immobiliari

    In riferimento all’ interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 / 2007 arriva la risposta del Ministero dell’ Economia e delle Finanze a Fiaip.

    In particolare viene precisato che nell’ ambito dell’ attività quotidiana dell’ agente immobiliare l’ obbligo di acquisire i dati necessari per l’ identificazione del cliente per l’ adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’ incarico di vendita, ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione, alla cessione / affitto d’ azienda, perché solo allora si ha l’ effettiva instaurazione del rapporto.
    Per maggiori dettagli si rimanda a mondocasablog.com.

    Antiriciclaggio e consiglio nazionale forense

    Su toplegal.it viene riportato una dura critica del CNF al
    la normativa antiriciclaggio:
    Il Consiglio nazionale forense chiede al governo e al parlamento alcune modifiche al decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei ministri del 26 giugno e correttivo del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della Costituzione e una normativa efficace e ragionevole che contemperi tutti i valori costituzionali coinvolti.
    Travisamento della direttiva comunitaria, tutela dell'anonimato e del segreto professionale le principali accuse.
    Per maggiori dettagli rimando alla fonte.

    lunedì, luglio 06, 2009

    Antiriciclaggio e il mondo delle scommesse e dei giochi

    Ecco un interessante commento tratto da www.giocoegiochi.com sulle modifiche in vista per la normativa antiriciclaggio:
    MODIFICHE AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO, COSA CAMBIA
    Due le novità di rilievo, per quanto riguarda il mondo del gioco, apportate dalle integrazioni e modifiche al decreto antiriciclaggio del 2007 che, se approvate, dovrebbero ridisegnare il quadro normativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del riciclaggio. Una, l'abbiamo anticipato, è l'introduzione di un archivio informatico unificato per la "schedatura" dei giocatori, che consentirebbe di creare una sorta di database per l'identificazione dei soggetti che effettuano transazioni in denaro, cash o sotto forma di assegni. L'altra estende i controlli antiriciclaggio ai negozi "fisici" (finora erano interessate solo le forme di gambling online), dalle sale bingo alle agenzie di scommesse. Perché il legislatore ha ritenuto di allargare la rete antiriciclaggio alla sfera "terrestre"? "Ci sono evidenze empiriche - argomenta il presidente dell'Aira Ranieri Razzante - purtroppo è cronaca di tutti i giorni, le infiltrazioni illecite nel mondo del gioco sono sempre più invasive, non dimentichiamoci che scopo del riciclatore è occultare la provenienza illecita del denaro e per farlo trova nel gioco un terreno fertile".


    cc - 01/07/2009 - 17:39
    Per gli approfondimenti del caso rimando alla fonte.

    domenica, giugno 28, 2009

    Modifiche in vista sulla normativa antiriciclaggio

    Dal sito del sole24ore.com riporto la seguente interssante notizia:
    Professionisti più liberi
    dai controlli antiriciclaggio
    26 GIUGNO 2009
    I controlli antiriciclaggio diventeranno più leggeri per i professionisti, ma si allargheranno alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, come ai Caf e ai patronati. Alla lotta alle "lavatrici" di denaro saranno chiamati, accanto ai casinò e alle case da gioco online, anche i corner di giochi e scommesse. E si rafforzerà il monitoraggio dei pagamenti in contanti. È questo il pacchetto di correzioni sull'antiriciclaggio approvato dal Consiglio dei ministri. Ora il testo passerà all'esame delle commissioni parlamentari per acquisire i pareri. E solo dopo aver ottenuto un secondo «sì» da Palazzo Chigi le modifiche diventeranno definitive.
    Seguendo il link, troverete pure due interessanti documenti: la bozza di decreto legislativo e la relazione illustrativa.
    Attendo vostri commenti in merito.

    martedì, giugno 09, 2009

    Manuale operativo dell'archivio unico informatico


    Il volume "Manuale operativo dell'archivio unico informatico" è ora distribuito anche da amazon, al seguente indirizzo.

    Grazie a tutti quanti hanno permesso questo risultato.

    giovedì, giugno 04, 2009

    Ancora sulla bozza di correttivo del decreto legislativo 231/07

    Altre informazioni utili sulla bozza di correttivo del decreto legislativo 231/07 sono reperibili sul sito della lastampa.it, dove viene riportata una interessante rassegna fiscale.

    Ai fini dell'AUI, abbiamo:
    ANTIRICICLAGGIO FLESSIBILE SUI TEMPI DI REGISTRAZIONE
    Lo schema di decreto correttivo del d.lgs. 231/2007 introduce il comma 1 bis all'art. 38, precisando che l'obbligo di registrare i loro incarichi nell'archivio cartaceo deve adempiersi entro trenta giorni "dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale".

    La correzione apportata sembra comportare un regime di "alternatività" del momento dal quale far decorrere il termine per la registrazione dell'incarico ai fini antiriciclaggio da parte del professionista rispetto a quanto fino ad oggi previsto (ove l'evento a quo era individuato nella "fine della prestazione").

    Pertanto, il professionista potrà effettuare la registrazione entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico quando questa è contestuale all'identificazione del cliente ovvero procedere al termine della prestazione, nel caso la stessa sia ad esecuzione periodica o continuata.

    La possibilità residuale di registrare i dati del cliente entro trenta giorni dalla conoscenza successiva di ulteriori informazioni potrebbe ricondursi a quelle prestazioni in apparenza ed inizialmente non assoggettate all'obbligo di registrazione (p. 32).


    ALLEGGERITI I COMPITI DEI COLLEGI
    I professionisti membri di organi collegiali di controllo (collegi sindacali, comitati di controllo di gestione, organismi di vigilanza) non sono tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio, salvo comunque l'obbligo di comunicare al ministero dell'Economia ed all'unità di informazione finanziaria le violazioni commesse all'interno delle società di appartenenza. Così il decreto correttivo (vd. supra) ha circoscritto l'ambito di responsabilità di pertinenza degli organi societari con riguardo al sistema dei controlli istituito dal d.lgs. 231/2007.

    Sono esonerati dalla registrazione delle informazioni nell'archivio univo informatico tutti i "controllori" quando l'operazione gode dell'adeguata verifica semplificata (p. 32).

    mercoledì, giugno 03, 2009

    Antiriciclaggio, accordo tra UIF e CNN per lo scambio telematico delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette

    Riporto il seguente comunicato stampa, reperibile presso il sito web del notariato:
    Roma, 3 giugno 2009 - In attuazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto oggi a Roma il Protocollo d’Intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire l'anonimato dei notai segnalanti.
    Come è noto, con decreto del 27 febbraio 2009 (in G.U. n.77 del 2/4/2009), il Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha individuato il Consiglio Nazionale del Notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai notai. Ciò in base all’art. 43 del dlgs n. 231/2007, che consente ai professionisti di trasmettere le segnalazioni alla UIF utilizzando il filtro degli ordini professionali espressamente abilitati.
    Il sistema entrerà in funzione il 1° luglio 2009. Il Consiglio Nazionale del Notariato è il primo ordine professionale italiano ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio; in Europa analoga funzione è svolta dal Consiglio Generale del Notariato spagnolo (Consejo General del Notariado de Espaňa).
    Il Protocollo sottoscritto oggi stabilisce le modalità che il CNN è tenuto ad adottare per:
    - trasmettere alla UIF il testo integrale della segnalazione, escludendo l’indicazione del nominativo del notaio segnalante;
    - custodire gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei notai segnalanti garantendone la riservatezza;
    - curare l’acquisizione e il successivo inoltro ai notai segnalanti delle richieste di approfondimento della UIF.

    Bozza di correttivo del decreto legislativo 231/07

    Dal sito del sole24ore.com apprendiamo alcuni dettagli su di una bozza di decreto correttivo al decreto legislativo 231/07.

    Flessibilità sui tempi di registrazione: la bozza prevede una più flessibile modalità di registrazione degli incarichi.
    L'obbligo decorre, si legge nel decreto correttivo, «dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale».
    Semplificazione dei collegi di controllo
    Non devono mettere in campo i controlli antiriciclaggio i professionisti che compongono gli organi collegiali di controllo (collegi sindacali, comitati di controllo di gestione, organismi di vigilanza) di intermediari soggetti alle norme per la lotta alle "lavatrici" di denaro sporco.
    Operazioni collegate, contanti e assegni, giochi e obblighi fiscali: altre semplificazioni ed obblighi appaiono nella bozza in oggetto: la bozza
    fa saltare l'obbligo di monitorare in modo stringente le operazioni collegate;
    vietati i pagamenti in contanti superiori o uguale a 12.500 euro, anche se effettuati in maniera artificiosamente frazionata; per tutti gli assegni: 
    bancari e postali (anche in quelli di taglio inferiore ai 12.500 euro e trasferibili) diventa obbligatorio indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario
    per i giochi: 
    Dovranno rispettare gli obblighi antiriciclaggio anche i corner di giochi e scommesse in possesso delle autorizzazioni dei Monopoli.
    per i professionisti che adempiono ad obblighi fiscali: 
    Niente controlli per i professionisti che si limitano a redigere e trasmettere tutte le dichiarazioni «derivanti da obblighi fiscali» e non più solo quelle «dei redditi».
    Maggiori dettagli sono disponibili alla fonte di volta in volta citata.

    giovedì, marzo 12, 2009

    Seminario antiricialaggio

    Dal sito http://www.scudo.org riporto il seguente annuncio di seminario sull'antiriciclaggio:

    ANTIRICICLAGGIO 
    LINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/09 
    19-20 Marzo 2009 -Bologna
    RELATORI 

    Dott. Paolo Ciarrocchi
    Responsabile Servizio Antiriciclaggio
    Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Gruppo Crèdit Agricole 
     
    Avv. Giuseppe Ferrante
    Responsabile Auditing Credito e Operativo
    Gruppo Banca Popolare di Vicenza 
     
    Dott. Gian Luca Greco
    Responsabile Compliance
    Banca Sella 
     
    Cons. Pier Luigi Dell'Osso
    Magistrato - Procura Nazionale Antimafia
    Coordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie Sospette 
     
    Cons. Alberto Cisterna
    Sostituto Procuratore
    Direzione Nazionale Antimafia 
     
    Gen. B. Bruno Buratti
    Comando Generale
    Guardia di Finanza

    mercoledì, marzo 11, 2009

    Adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 da parte degli agenti in

    Per quanto concerne gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 374/1999, si rileva che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), tali soggetti sono sottoposti agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In tale quadro, gli agenti in attività finanziaria sono tenuti, in particolare, a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 15 e ss. del menzionato d.lgs. 231/2007.

    Si osserva inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, 30, comma 7, e 36, comma 4 del d.lgs. 231/2007, tali soggetti quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono agli obblighi di registrazione inviando entro trenta giorni agli intermediari medesimi una comunicazione contenente le informazioni ed i dati acquisiti. La comunicazione va trasmessa anche per le operazioni di importo inferiore ai 15.000 euro in relazione alle quali sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela (articolo 15, comma 4 del d.lgs. 231/2007).

    L’obbligo ricadente sugli agenti in attività finanziaria afferisce solo alla comunicazione delle suddette informazioni. In ogni caso, l’intermediario di riferimento, ove lo ritenga opportuno, può richiedere all’agente anche l’invio di copia della documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente. Inoltre, nell’apposita convenzione stipulata, l’intermediario e l’agente possono concordare ulteriori modalità operative per dare attuazione ai suddetti obblighi.

    Le indicazioni contenute nella presente nota sono state preliminarmente concordate con la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria.

    lunedì, febbraio 23, 2009

    Regime semplificato di adeguata verifica

    Ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 231/2007, i soggetti destinatari del decreto
    hanno la facoltà di compiere un’adeguata verifica di tipo semplificato se il cliente è:
    • uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
    • un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
    • un ente creditizio o finanziario situato in Stati extracomunitari – individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria – che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedano il controllo del
    • rispetto di tali obblighi, come specificati nell’articolo 25, comma 1;
    oppure
    • un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato (ex articolo 25, comma 3).
    In questi casi, mancando la fase di acquisizione delle informazioni necessarie per assolvere gli adempimenti di adeguata verifica, si ritiene che gli obblighi di registrazione dei dati non trovino esecuzione.

    Tuttavia, va comunque sottolineato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 25, i destinatari degli obblighi sono sempre tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tale articolo.

    Infine, va ricordato che, a seguito dell’emanazione, in data 12 agosto 2008, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - pubblicato in G.U. n. 202 del 29 agosto 2008 - che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE, devono considerarsi incompatibili con quanto disposto dall’articolo 25 del d.lgs. 231/2007 l’articolo 14, comma 2, del decreto MEF 142/2006 e le relative disposizioni di attuazione concernenti deroghe in favore dei soggetti cui sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero.

    venerdì, febbraio 20, 2009

    Adeguata verifica della clientela esistente

    L’articolo 22 del d.lgs. 231/2007 richiede l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica alla clientela già acquisita, “previa valutazione del rischio presente”.

    Al riguardo, i soggetti obbligati devono stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati sulla clientela sulla base di un’autonoma valutazione del rischio; tale valutazione dovrà comunque aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad es., scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in occasione del primo contatto utile con i clienti.

    L’acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, lettera c) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto.

    martedì, febbraio 17, 2009

    Adeguata verifica della clientela

    L’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 individua le seguenti attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela:
    1. identificare il cliente e verificarne l’identità;
    2. identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
    3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazion professionale;
    4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.

    Il successivo articolo 19 individua le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18.
    Al riguardo, si precisa che non è coerente con lo spirito delle richiamate disposizioni in materia di adeguata verifica la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest’ultimo dichiari la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell’operazione o della prestazione professionale.

    lunedì, febbraio 16, 2009

    Ambito di applicazione e intermediari di cui all’articolo 113 del TUB

    I soggetti destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 sono stati individuati dal testo di legge in base a specifiche categorie omogenee negli articoli da 11 a 14 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; professionisti; revisori contabili; altri soggetti).

    Tra gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto non sono contemplati gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 113, d.lgs. 385/93 (cd. Testo Unico bancario – TUB). Di conseguenza, appare chiara la volontà del legislatore delegato di escludere dall’applicazione degli obblighi del d.lgs.231/2007 questo tipo di intermediari.

    In proposito, va anche sottolineato che l’abolizione degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 113 del TUB deve intendersi operante a partire dal 29.12.2007, data di entrata in vigore del d.lgs.231/2007. Da tale data, dunque, gli intermediari di cui all’articolo 113 del TUB sono altresì esentati dal dover effettuare registrazioni nell’Archivio Unico Informatico.

    Peraltro, i dati registrati fino al 29.12.2007 nell’Archivio Unico Informatico, dovranno essere conservati presso gli intermediari per un periodo di dieci anni.

    Resta salva la facoltà di mantenere evidenza fino al 29.12.2017 dei dati registrati in data antecedente al 29.12.2007.

    venerdì, gennaio 09, 2009

    Prevenzione dei reati finanziari

    Sul sito del Dipartimento del Tesoro, troviamo alcune interessanti notizie su come viene impostata la prevenzione dei reati finanziari e, in particolare, del reato di antiriciclaggio.

    Di seguito è riportato l'intero articolo per comodità di lettura. Maggiori dettagli sono reperibili alla fonte.

    L'opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita è svolta dalla Direzione V mediante un'attività normativo-interpretativa e un'attività sanzionatoria.

    I     Attività normativo-interpretativa.

    - Predisposizione degli schemi di provvedimento necessari per dare attuazione alla legge antiriciclaggio e al testo Unico bancario. Risoluzione delle questioni rilevate in sede operativa nell'ambito di applicazione delle suddette leggi. Il Comitato antiriciclaggio, composto da rappresentanti del MEF, della Banca d' italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza a tutt'oggi ha emanato 96 pareri ai quali è stata data attuazione nell'ambito delle categorie interessate. 
    - Collabora con le altre autorità competenti nella lotta al riciclaggio nonché con le omologhe autorità di altri paesi e con gli organismi internazionali di settore e fornisce il proprio contributo alla predisposizione di provvedimenti normativi a livello internazionale.


    II     Attività sanzionatoria.

    Il rispetto della normativa antiriciclaggio è assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie. Le infrazioni amministrative della normativa antiriciclaggio sono segnalate al MEF da banche, uffici della P.A. e in genere da organi di vigilanza e controllo.

    Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:

    - l'inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;

    - l'inosservanza dell'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00;

    - l'omessa comunicazione al   MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;

    - l'omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.

    Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell'ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori , contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

    Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.

    lunedì, gennaio 05, 2009

    Altri software

    Di seguito trovate alcuni link ad altri software disponibli per la tenuta dell'archivio unico informatico. Non li ho provate né li conosco, quindi i collegamenti forniti sono da considerare solo a titolo informativo.

    L'ordinamento è puramente casuale e non fornisce nessuna graduatoria implicita o esplicita.

    giovedì, gennaio 01, 2009

    AIRA: resoconto del convegno antiriciclaggio del 4 dicembre 2008

    Il 4 dicembre 2008 si è svolto a Roma un interessante convegno dal titolo "ANTIRICICLAGGIO: guida agli adempimenti gestionali" a cura dell'AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio).

    L'agenda della giornata è stata:

    • Introduzione a cura del Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria - Presidente AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
    • Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: obblighi per gli intermediari e compiti della UIF, dottor Giorgio Merlonghi, Funzionario Divisione Analisi e Gestione Dati, Unità di informazione finanziaria (UIF) Banca d’Italia
    • L’archivio unico informatico nell’approfondimento delle segnalazioni sospette, Tenente Colonnello ST Cosimo Di Gesù, Capo Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
    • L’AUI delle SIM e delle SGR, adeguata verifica e titolare effettivo, avvocato Andrea Mifsud, Direttore Generale Unione Fiduciaria, avvocato Fabrizio Vedana, Coordinatore Commissione Fiduciarie AIRA, Responsabile Ufficio Legale Unione Fiduciaria
    • Archivio Unico Informatico, gestione e criticità per un intermediario finanziario, dottor Paolo Ciarrocchi, Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio CARIPARMA
    • Soluzioni informatiche per gli intermediari, dottore ingegnere Fabio Ghirardi, dottoressa Agata Davino, Unione Fiduciaria
    • SAGGIO, la proposta di Studio Informatica in ambito Antiriciclaggio, ingegner Marco Spagnol, Studio Informatica
    Un interessante resoconto, pieno di spunti e notizie, è disponibile sul sito di compliancenet.it e in copia a questo link.

    Gli argomenti trattati sono:
    • L’archivio unico informatico
    • Qual è la funzione dell’AUI?
    • Fonti dell’attuale disciplina
    • Dati aggregati: definizione, come si collegano all’AUI ed adempimenti fondamentali a carico degli intermediari segnalanti
    • Esempi concreti di analisi e valutazioni
    • Principali sviluppi prospettici attesi
    • Adeguata verifica della clientela
    • Titolare effettivo

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