sabato, dicembre 06, 2008

Rilasciata la versione 2009.1 di Star Antiriciclaggio

DynamiCode Software Factory ha rilasciato la versione 2009 del software antiriciclaggio StAR, nelle due versioni Star OP e Star PRO dedicate rispettivamente agli operatori non finanziari (normativa 143) ed ai liberi professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio n° 141. 

Dynamicode s.r.l. ha rilasciato la nuova release 2009.1 del software antiriciclaggio StAR.OP e Star.PRO.
Fra le principali novità, la possibilità di nuove stampe (elenco di tutte le attività e prestazioni in archivio), nuova utility per la verifica della partita IVA, funzioni di compattazione degli archivi per incrementare le prestazioni dell'applicazione.

La nuova versione 2009 è installabile come sempre in maniera gratuita, ed utilizzabile per 30 giorni in tutte le funzionalità, basta scaricarla dal sito web ufficiale www.antiriciclaggiostar.it, o richiedere il cd di installazione.

Tutti gli operatori e professionisti, anche quelli poco avvezzi alle nuove tecnologie possono mettersi in regola con la normativa antiriciclaggio, ed evitare le pesanti sanzioni e pene da essa previste.
Per i clienti già in possesso della versione precedente, basterà avviare il programma ed aggiornare il tutto tramite il comodo Live Update.

Il software antiriciclaggio StAR sviluppato da DynamiCode Software Factory (www.dynamicode.it) è disponibile in due distinte versioni, denominate StAROP e StARPRO.
StARPRO è rivolto ai liberi professionisti indicati nel regolamento n° 141 del 3/2/2006 e successive modifiche.
StAROP è dedicato agli operatori non finanziari previsti dal regolamento n° 143 del 3/2/2006.
Il software è conforme alla normativa antiriciclaggio italiana.

Per ulteriori informazioni su StAROP e StARPRO:
- web http://www.antiriciclaggiostar.it
- email info@antiriciclaggiostar.it
- numero unico nazionale 199 446028
- amministrazione: 0941 1935141

mercoledì, ottobre 29, 2008

Consigli pratici per l'adeguata verifica

Su ilsole24ore.com ho trovato quest'interessante articolo che commenta il vademecum stilato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si tratta di linee guida per l'adeguata verifica della clientela.

Al setaccio il rischio-riciclaggio
di Valentina Maglione e Benedetto Santacroce

Una check list per misurare il rischio di riciclaggio legato al tipo di cliente e di operazione e calibrare così i controlli. A proporla agli operatori, insieme con una serie di altre indicazioni, è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ieri ha approvato il documento con le linee guida per l'adeguata verifica della clientela predisposte da un gruppo di lavoro costituito all'interno della commissione Antiriciclaggio. Il documento è in consultazione per 30 giorni.

L'adeguata verifica 
Il documento dei commercialisti tenta di colmare la mancanza di regole attuative degli obblighiimposti dal decreto legislativo antiriciclaggio (231 del 2007), suggerendo agli operatori modalità uniformi per effettuare l'adeguata verifica della clientela.
«Il principio dell'approccio basato sul rischio spiega Enricomaria Guerra, consigliere nazionale delegato all'antiriciclaggio è disciplinato in modo piuttosto generico dal decreto 231. Individuare procedure è quindi essenziale per consentire l'adempimento degli obblighi di verifica del cliente».
Quello che viene dai commercialisti è un primo aiuto che dovrebbe presto essere affiancato dalle istruzioni delle Autorità. L'Unità di informazione finanziaria (la Uif, che da quest'anno ha sostituito l'Uic) sta infatti lavorando per aggiornare gli indicatori di anomalia "tagliati" su misura per i diversi intermediari. E se per conoscere gli indici per gli intermediari finanziari sarà necessario attendere di più, sulle "griglie" per i professionisti e gli altri operatori saranno presto aperte le consultazioni con gli Ordini e le associazioni.

Si tratta di chiarimenti necessari, dato che l'adeguata verifica rappresenta una novità per gli operatori. Il decreto 231 ha infatti introdotto nuovi adempimenti connessi all'identificazione del cliente. Se, infatti, è stata confermata la necessità di identificare il cliente, sono stati aggiunti l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e quello di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto.
Parallelamente, il decreto 231 ha introdotto un nuovo approccio valutativo, basato sul rischio, anticipato al momento iniziale in cui si instaura il rapporto con il cliente e non più al successivo momento connesso alla segnalazione delle operazioni sospette. Pur in presenza di un chiaro indirizzo normativo, l'assenza di procedure ha reso difficoltosa l'applicazione del nuovo approccio.
Le regole 
Il modello proposto nelle linee guida dei commercialisti è volto a semplificare e standardizzare la valutazione di rischio che il professionista è chiamato a fare nei confronti del potenziale cliente. La guida si compone di cinque parti, oltre la documentazione di riferimento.

Nella prima parte vengono elencate le operazioni che devono formare oggetto di verifica e quelle che restano escluse, come la mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali (nota 65633 del 12 giugno 2008 del ministero dell'Economia).

La seconda parte, invece, con l'ausilio di flow chart, delinea la procedura da seguire a seconda della tipologia di verifica richiesta: ordinaria, semplificata o rafforzata ( quest'ultima è necessaria, per esempio, per i clienti politicamente esposti, benché agiscano per conto di clienti non politicamente esposti).

Sui tempi di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela in riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto 231), il Consiglio si riserva di chiedere alle autorità di fissare un termine adeguato per consentire i controlli, fermo restando la necessità di procedere tempestivamente. Pertanto, sotto questo profilo, i professionisti devono da subito fare uno screening della clientela.

Nelle parti terza, quarta e quinta vengono poi esaminate, rispettivamente, la verifica della clientela secondo l'approccio basato sul rischio, la trascrizione dei dati raccolti con il fascicolo cliente e il controllo costante.

L'approccio basato sul rischio 
Le linee guida dettano una valida procedura che, attraverso diversi step, consente di associare a ciascun cliente, in base ai parametri previsti, un determinato livello di rischio. In questo modo il professionista può selezionare a monte le diverse situazioni che richiedono maggiore attenzione, rispetto a quelle poco significative.

In base al documento, vanno considerati dapprima gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e poi quelli relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica): a ciascuono di essi va associato un punteggio che misura la maggiore o minore rischiosità. Infine, dalla valutazione congiunta dei due punteggi emerge un indice che esprime il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

domenica, agosto 03, 2008

Analisi per mediatori creditizi ed agenti immobiliari

Ecco un altro commento sulla normativa antiriciclaggio a carico dei mediatori creditizi ed agenti immobiliari. Il convegno, organizzato dalla Federazione agenti immobiliari professionali, ha visto come oratori Carlo Cicala, presidente Confindustria Caserta, Franco Arosio, presidente nazionale Fiap, Ranieri Razzante, docente universitario, Isabella Lisi, Alessandro De Donato, presidente dell’Ordine notarile della provincia di Caserta, Pino Contestabile, presidente provinciale della Fiaip, Anicito Salvatore, delegato provinciale Fiaip.

Dal sito ecodicaserta.it:
Caserta, farragginose le norme su mediatori e agenti immobiliari secondo l'Unione industriali

Scritto da Redazione,

Pubblicato in : , ECONOMIA


CASERTA - La nuova normativa antiriciclaggio e gli adempimenti previsti dal decreto legge 231 del 2007 a carico degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi, nonché gli adempimenti e gli obblighi previsti nelle compravendite immobiliari con riferimento al certificato energetico degli edifici, hanno innescato molti dubbi interpretativi ed evidenziato una grande difficoltà applicativa.

A fare chiarezza sull’intricata materia, in particolare sull’obbligo della “adeguata verifica della clientela”, ci hanno provato esperti del settore e docenti universitari, convocati presso la sede di Confindustria Caserta dal Collegio provinciale di Caserta della Federazione agenti immobiliari professionali (Fiaip).

I lavori sono stati aperti dal presidente di Confindustria Caserta Carlo Cicala, che ha sottolineato la necessità di procedere, a tutti i livelli, ad un rapido snellimento delle procedure, per recuperare competitività all’intero sistema economico, peraltro già duramente provato dalla crisi. “Bisogna creare allora le condizioni giuste per invertire il trend”, ha detto Cicala. “E perché ciò avvenga la strada passa per lo snellimento della burocrazia, la riduzione delle tasse e lotta senza quartiere alla criminalità, oltre che un veloce ritorno alla gestione normale del ciclo dei rifiuti”.

A seguire si sono succeduti gli interventi di Franco Arosio, presidente nazionale Fiap, e di Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio nell’Università di Macerata, che ha illustrato le novità del Decreto legge 231/2007. Quest’ultimo, peraltro, nel dettagliare le disposizioni contenute e indicate nell’articolo 3 del Decreto – quello che detta i principi generali del sistema – ha anche evidenziato le difficoltà applicative dei numerosi adempimenti richiesti, in particolare da parte delle piccole imprese.

Nel corso del convegno, inoltre, un’attenzione particolare è stata riservata anche all’attestato di certificazione energetica, il cui rilascio diventa obbligatorio per ogni singola unità immobiliare compravenduta con il prossimo anno (precisamente, dal primo luglio 2009). Dell’argomento hanno parlato, in particolare, Isabella Lisi (“Il certificato energetico degli edifici: adempimenti ed obblighi nelle compravendite immobiliari”) e Alessandro De Donato, presidente dell’Ordine notarile della provincia di Caserta (“Aspetti pratici del D.M. 37 negli atti notarili”).

I lavori, moderati da Anicito Salvatore delegato provinciale Fiaip Settore cultura e formazione, sono stati chiusi da Pino Contestabile, presidente provinciale della Fiaip.

giovedì, luglio 17, 2008

Statistiche sulle segnalazioni sospette

Su l'opinione.it troviamo un interessante articolo che ci da il polso su come stanno andando, in termini quantitativi, le segnalazione di operazioni sospette.
Di interessante c'è da notare che l'88% delle segnalazioni proviene da banche.

Antiriciclaggio

Denaro contante nel mirino
di Mario Mirabelli

Nel periodo che va dal 1997 ai primi mesi del 2008 sono state in Italia più di 70mila le segnalazioni antiriciclaggio fatte all’Ufficio Italiano Cambi, oggi diventato Ufficio di Informazione Finanziaria dipendente dalla Banca d’Italia. Tanti gli obblighi per i professionisti imposti dalla Comunità Europea. Intermediari finanziari e dal 2006 anche gli stessi professionisti hanno segnalato in totale più di 66.000 operazioni a rischio di riciclaggio e più di 3.500 operazioni sospette di veicolare finanziamenti al terrorismo. Un numero in continuo aumento: nel 2007 le operazioni segnalate hanno superato le 12.500 con un incremento del 21,1% rispetto alle oltre 10.300 del 2006 e un aumento del 38% rispetto alle oltre 9.000 segnalazioni del 2005. Secondo stime effettuate dal Centro Studi Analisi Statistiche Finanziarie Economiche e Commerciali, nei primi sei mesi del 2008 le segnalazioni sono state circa 7.000. Nel 2007 l’88,3% delle segnalazioni antiriciclaggio è stato fatto dagli enti creditizi, il 5,8% dai Money trasfer, il 3,4% dalle Poste, l’1,9% dalle assicurazioni e lo 0,6% dagli intermediari tra cui Sim e Sgr. Dalle elaborazioni di stima relative al 2008 risulta che più del 50% delle segnalazioni proviene dalle regioni del Nord contro un 35% del Centro e il 12% dal Sud. Più nel dettaglio è la Lombardia ad essere in testa con quasi il 35%, seguono il Lazio con il 18%, la Campania con il 9%, il Piemonte con il 7% e poi Veneto 6,5%, Emilia Romagna 6% e Toscana 5,5%. Anche per il 2007 e gli inizi del 2008 è il denaro contante a confermarsi come il principale fattore di anomalia avvertito e comunicato dagli intermediari nell’operatività della clientela: il versamento e prelevamento costituisce la maggior parte delle operazioni segnalate. In Emilia Romagna nel primo semestre del 2008 risulta essere Bologna la città con il più alto numero di segnalazioni seguita da Modena e Parma, mentre quella che ha il minor numero di segnalazioni è la provincia di Ferrara.

* Centro Studi Analisi Statistiche Finanziarie Economiche e Commerciali

martedì, luglio 15, 2008

Vademecum Antiriciclaggio

Sul sito foroavezzano.it ho trovato questo vademecum sulla normativa antiriciclaggio e la sua applicazione, con maggiore riguardo ai liberi professionisti ed avvocati. E' aggiornata al marzo 2007, ma i concetti di base sono ancora validi.

La guida è a cura del Prof. Dott. Ranieri Razzante, docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Macerata.

L'indice riporta i seguenti argomenti:

1. Introduzione ................................................................................. pag. 6
2. Il concetto di “riciclaggio” ........................................................ » 7
3. La legislazione italiana................................................................ » 11
4. I nuovi obblighi per i liberi professionisti ................................... » 26
5. Le particolarità per l’attività dell’avvocato ............................... » 29
6. Appendice normativa e documentaria......................................... » 31
Per scaricarla in formato pdf segui questo collegamento.

Buona lettura

lunedì, luglio 14, 2008

Si cambia ancora

Cambiano ancora le regole sui limiti massimi per trasferimenti di denaro anonimi.
Dal sito di miaeconomia i dettagli del caso:

Assegni e contanti, si cambia di nuovo
(07/07/2008)

Sono cambiate le regole introdotte ad aprile per i pagamenti con assegni e contanti. La manovra d’estate (Dl 112/08) ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal decreto legislativo 231/07 sull'antiriciclaggio.

Così, dopo meno di due mesi, cambiano di nuovo le regole per l’emissione di assegni: il limite per i pagamenti in contanti o con assegni trasferibili torna a 12.500 euro, dai 5mila che erano stati introdotti lo scorso 30 aprile. E scompare l’obbligo di inserire il proprio codice fiscale in caso di girata di un assegno.

Il cambiamento - fa sapere il ministero dell’Economia - è stato così rapido che saranno cancellati i procedimenti sanzionatori aperti contro chi ha violato, nelle scorse settimane, le norme ora scadute.

Si può dunque tornare a emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, per importi unitari inferiore a 12.500 euro. Oltre questa soglia, gli assegni devono invece essere non trasferibili, e possono essere incassati solo dal beneficiario.

Anche il saldo dei libretti al portatore può tornare sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.

Banche e Poste continueranno tuttavia a consegnare, di regola, assegni non trasferibili ai clienti; chi vuole disporre di assegni liberi, deve fare una richiesta scritta e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo.

Confermati invece i limiti più restrittivi destinati al circuito dei Money transfer: possono veicolare solo somme sotto i 2mila euro o, se chi ordina l’operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, sotto i 5mila euro.

Altri link di approfondimento:

mercoledì, maggio 21, 2008

Antiricialggio e formazione

Purtroppo non sono riuscito a pubblicare il presente annuncio con dovuto anticipo, ma spero che comunque possa risultare utile a qualcuno.

Da andrialive.it:
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani

Professionisti e PMI, a lezione di antiriciclaggio

Oggi alle 15.30 presso il Centro Congressi di Andria. Interverranno Marcello De Trizio, Presidente dell’Ordine, e Luciano De Angelis, Dottore Commercialista, Pubblicista, Docente SSEFF.

di La Redazione

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani organizza una nuova conferenza, “Le nuove forme sull’antiriciclaggio per i professionisti e le PMI”.

Previsto per mercoledì 21 maggio alle 15.30 presso il Centro Congressi di Andria, l’incontro sarà preceduto dai saluti del Presidente dell’Ordine, Marcello de Trizio.

Successivamente interverrà il Dr Luciano De Angelis, Dottore Commercialista, Pubblicista, Docente SSEFF, che si soffermerà su varie tematiche. Dalle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (la soglia dei 5.000 € ed il concetto di operazine frazionata e collegata) alle disposizioni restrittive sugli assegni bancari e postali (trasferibilità, assegni m.m., imposte sui moduli), dalle novità su assegni circolari, vaglia postali e cambiari fino al divieto di conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia.

Il relatore si occuperà anche di obblighi di comunicazione al MEF delle infrazioni, di sanzioni, obblighi per i professionisti, obblighi per sindaci e revisori.

Al termine dell’intervento del Dr De Angelis, ci sarà spazio per le risposte alle eventuali domande.
La partecipazione al convegno, libera ed aperta ai collaboratori di studio (previa prenotazione obbligatoria dal sito www.uniformat.it), costituirà credito formativo per 3 ore.

mercoledì, maggio 14, 2008

Considerazioni sugli agenti immobiliari e mediatori creditizi

Sul blog mondocasa, troviamo una interessante analisi su come gli obblighi antiriciclaggio pesino sugli agenti immobiliari e mediatori creditizi.

Sotto la minaccia di sanzioni, gli agenti immobiliari devono osservare norme che risparmiano altri attori dell’ambiente finanziario
14. Maggio 2008, 12:08

Il fenomeno relativo al riciclaggio del denaro illecito condiziona ormai da oltre 15 anni l’attività immobiliare. La disciplina italiana in materia cerca di realizzare un efficace sistema preventivo insieme agli altri paesi aderenti al Gafi (il Gruppo d’azione finanziario sul riciclaggio di denaro sporco, che fa capo all’Ocse), che hanno la stessa esigenza di contrastare l’utilizzo distorto del sistema economico-finanziario per movimentare capitali illeciti e/o illegali. Per le categorie di Agenti immobiliari e Mediatori creditizi, tutto è iniziato il 22 aprile 2006, con l’adozione del regolamento di cui al D.M. n.143/2006 emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, e dei vari provvedimenti dell’Uic. Dopo circa 20 mesi di prima interpretazione degli adempimenti antiriciclaggio, il quadro normativo è stato significativamente rivisto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (la cosiddetta “terza direttiva antiriciclaggio”), precisa l’indirizzo emerso a livello comunitario circa il necessario coinvolgimento di molte categorie di professionisti e di altri soggetti obbligati nella lotta al riciclaggio del denaro e di movimentazioni di capitali illeciti e/o illegale.

Lo scopo è di evitare l’inquinamento del sistema finanziario da proventi illeciti, richiedendo il coinvolgimento di molti soggetti obbligati, che sono quindi chiamati a espletare gratuitamente e anche con oneri di adempimento le funzioni di collaborazione contro l’inquinamento del sistema delle transazioni lecite. Gli Agenti immobiliari e i Mediatori creditizi devono svolgere il ruolo di consulenti globali con l’obbligo di spendere la propria qualificazione, oltre che tempo e denaro, per offrire il proprio contributo professionale al fine di difendere quello stesso sistema di prevenzione dell’illecito. Un ruolo da rivendicare. In questa prospettiva, gli Agenti e i Mediatori avrebbero il diritto di rivendicare il ruolo di attore principale, chiedendo un pubblico segno di riconoscimento professionale, anche perché questi adempimenti incidono profondamente sullo svolgimento dell’attività dei soggetti obbligati e interessati e, in caso di inosservanza, comportano un pesante regime sanzionatorio. La nuova disciplina, infatti, li impegna all’obbligo di avviare la procedura di “Adeguata verifica alla clientela” (Customer due diligence) al posto del principio della “Presunta conoscenza del cliente” (Know your customer), alla registrazione e conservazione dei dati, alla segnalazione di operazioni sospette nonché alla comunicazione al Mef delle transazioni che violano le limitazioni all’uso del contante.
Gli obblighi sono tanti e si ritrovano con riferimento sia alle normative vigenti e applicabili sia ai risvolti applicativi, tenuto conto anche delle posizioni assunte dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Unità di informazione finanziaria e delle varie interpretazioni fornite. Con il D.lgs. n. 23/07, una delle particolarità della materia antiriciclaggio è data dalla stratificazione di interventi normativi diversi nel corso del tempo con diverso panorama normativo e disposizioni applicative: a) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; b) la Circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2007 n.125367; c) la Direttiva n. 2005/60/CE. Fiaip, dal canto suo, si è da tempo attivata per ricevere istruzioni pratiche operative e interpretazioni autentiche dagli organi ministeriali competenti in materia, affinché la platea dei “soggetti obbligati” possa godere di illustrazioni pratiche di primo livello. Sotto la minaccia di sanzioni, gli agenti immobiliari devono osservare norme che risparmiano altri attori dell’ambiente finanziario. Una situazione da sanare per rendere più efficace il sistema Obblighi di vigilanza sì, ma siano uguali per tutti 14 I N F R M A disciplina antiriciclaggio.

Armando Barsotti , Luciano Passuti e Alberto Zamberletti
Ufficio Studi Fiaip

Fonte: www.bpmediagroup.it

martedì, maggio 06, 2008

Segreto professionale

Da sempre le norme antiriciclaggio si portano dietro uno strascico pesante. E' l'obbligo di riservatezza e di tutela del segreto professionale che stride enormemente con l'obbligo di "denunciare" i propri clienti in particolari casi.

Questo problema viene esaminato sul sole 24 ore.

Gli Albi a difesa del segreto professionale
di Angela Manganaro

È difficile capire, quando si muove denaro, chi sta davvero dietro un'operazione. C'è sproporzione tra controllo e possibile illecito. Si potrebbe violare il segreto professionale, quindi la Costituzione. Troppi compiti investigativi per professioni che restano pur sempre «liberali». Sono i difetti delle norme antiriciclaggio vecchie e nuove (le prime in vigore da due anni, le ultime da domani) elencati dagli Ordini di notai, avvocati e commercialisti. Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 56/2006 che recepisce la seconda direttiva Ue sull'antiriciclaggio, i professionisti devono segnalare le operazioni se sospettano "lavaggio" di denaro sporco e, da dicembre, di piani terroristici. Da domani devono segnalare eventuali infrazioni perché si abbassa la soglia per la circolazione del contante, da 12.500 a 5mila euro.
Gli avvocati fanno presente che nel resto d'Europa i nuovi obblighi stanno creando problemi di costituzionalità. «Siamo favorevoli alla lotta al riciclaggio – dice Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense – ma due sentenze delle Corti costituzionali belga e francese hanno rilevato un contrasto tra segnalazione e segreto professionale. Anche se i primi dati dicono che i legali ne fanno sono pochissime (7 su un 174 segnalazioni fatte dai professionisti nel 2007 ndr), perché meno coinvolti, stiamo studiando un modo per rendere le direttive Ue compatibili con l'articolo 24 della Costituzione».
I notai guardano ai problemi che crea l'indagine sul cliente. «Siamo soddisfatti per l'alleggerimento degli oneri formali di raccolta dei dati rispetto al decreto 56/2006 – dice Cesare Licini, che si occupa di antiriciclaggio per il Consiglio nazionale del Notariato –. Con le nuove regole abbiamo però più difficoltà perché è complesso capire il titolare effettivo, cioè la persona a cui fa capo la situazione giuridica: non abbiamo né vorremmo avere poteri inquisitori». Anche perché, dall'altra parte della scrivania, ci sono «società fiduciarie ossessionate dalla segretezza».
I commercialisti vedono nell'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno libero «un eccesso di delega». Enricomaria Guerra, esperto della materia per il Consiglio nazionale riassume il malcontento così: «Il testo unico che raccoglierà le nuove norme è stato redatto senza aver ascoltato le nostre proposte. C'è troppa sperequazione tra oneri e onori: abbassare la soglia per assegni vuol dire che i commercialisti dovranno segnalare anche pagamenti cash da 5.100 euro. Non è nemmeno comprensibile perché in alcuni controlli ci sovrapponiamo alla Guardia di finanza. Adesso stiamo cercando un confronto e aspettiamo chiarimenti».
La lettura delle regole sulle operazioni frazionate diverge tra le categorie. «Al contrario dei notai, non crediamo che se si paga in più tranche e in contanti, una fattura superiore a 5mila euro ci sia infrazione», dice Guerra. I notai, invece, vorrebbero «un'interpretazione funzionale della norma»: «Se lo scopo è rendere tracciabile il pagamento, quando entra nell'atto notarile non ha bisogno di ulteriori controlli», osserva Licini.

Guide del sole 24 ore

Ho trovato interessante la seguente raccolta di guide del sole 24 ore. Quindi autorevoli e pratiche allo stesso tempo.

Il contenuto si riassume come segue:
Videoforum
Pagamenti sotto controllo -Videoforum con il direttore generale dell'Abi Giuseppe Zadra

Gli immobili
Negli atti di trasferimento è d'obbligo indicare le modalità di pagamento senza omettere il compenso per il mediatore
Il testo della guida

Gli assegni
I principi generali della nuova disciplina e i limiti per gli assegni liberi e le girate
Come cambiano gli assegni
Antiriciclaggio, ridotta a 5mila euro la trasferibilità degli assegni
Assegni, i vecchi carnet evitano il bollo

Il contante
I limiti all'uso del contante e gli altri mezzi di pagamento: carte di credito, bancomat, bonifici
Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro
Invii congrui alla capacità economica
Bonifici e Rid: non ci sono restrizioni sugli ordini alle banche
Titoli al portatore: per i libretti nuovo giro di vite sui saldi
Adeguata verifica per i titolari delle carte

I controlli
Gli obblighi di segnalazione di professionisti e intermediari a Fisco e ministero dell'Economia
La verifica dei clienti diventa stringente
Antiriciclaggio, cosa cambia dal notaio
Parcelle in contanti, limite a 500 euro
Lo studio obbligato a riversare in banca

venerdì, aprile 18, 2008

Antiriciclaggio e notai

Su il sole 24 ore ho trovato un interessante articolo che spiega come il Consiglio nazionale del Notariato si sia mosso per informare e formare i propri iscritti.

Da ilsole24ore.com:


Antiriciclaggio, cosa cambia dal notaio
di Angela Manganaro

I notai spiegano ai notai le nuove regole antiriciclaggio. I professionisti hanno ricevuto sul loro indirizzo di posta elettronica un vademecum sugli obblighi introdotti dal decreto legislativo 231/07 (alcune norme sono in vigore dallo scorso 29 dicembre, altre saranno operative dal prossimo 30 aprile).
È un documento di 9 pagine con le risposte del Consiglio nazionale del Notariato alle 35 domande più frequenti inviate in questi mesi dai colleghi.
Vere e proprie Faq (acronimo di «domande più frequenti») che precedono, spiega il consigliere Bruno Barzellotti, «la pubblicazione, nei prossimi giorni, delle prime massime sul decreto 231». Un documento «operativo, tarato sui notai e che non esime da approfondimenti», dice.
Quando la legge lo richiede, si precida ad esempio, il cliente dovrà essere identificato comunque: se ha un documento scaduto, il notaio, come pubblico ufficiale ha tutti mezzi previsti dalla legge notarile per accertarne l'identità. Le verifiche antiriciclaggio scatteranno per qualsiasi atto in cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività di valore pari o superiore a 15mila euro; sulle costituzioni di società o enti a prescindere dall'importo; in ogni altro caso in cui c'è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
I notai devono, tra le altre cose, fare «un'adeguata verifica della clientela», che comporta controlli più approfonditi sull'identità del cliente, su quella del titolare effettivo (cioè chi controlla società o enti) e su chi opera per conto delle società fiduciarie.
Si dà ad esempio la definizione di «titolare effettivo» che i notai devono identificare secondo il decreto 231/07. È chi «controlla società o enti, mai chi esercita un controllo de facto su una persona fisica» e deve avere «il controllo diretto o indiretto, o essere beneficiario del patrimonio». Si indentifica con una dichiarazione responsabile del cliente, o consultando pubblici registri o in altri modi «idonei»: l'Ordine consiglia di incrociare queste verifiche. Per quanto riguarda le società fiduciarie, il notaio può chiedere il nome della persona per conto del quale si opera «in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione».
E se il fiduciario si rifiuta? Potrebbe essere considerato un indizio, assieme ad altre circostanze, che fa pensare a un'operazione sospetta per cui scatta la segnalazione. Si chiarisce bene cosa si intende per «operazione frazionata» (si veda la scheda in alto) e si precisa che per una singola operazione si possono emettere più assegni liberi (quelli senza la clausola "non trasferibile" che dal 30 aprile non possono essere pari o superiori a 5mila euro).

sabato, aprile 12, 2008

Notizia interessante per i mediatori creditizi

Ho trovato la seguente notizia che potrebbe interessare i mediatori creditizi. Si tratta del progetto Unirete, che prevede la creazione di una rete a livello nazionale di mediatori creditizi, mettendo a comune le conoscenze e know-how.

Da ilgiornale.it riporto la notizia completa:
Mediazione creditizia, il progetto Unirete
di Nunzia Pagani

Perché Unirete? «Perché i mutamenti del mercato creditizio impongono alle società di mediazione la necessità di porsi sul mercato in modo sempre più organizzato e strutturato». Sono parole di Antonio Loda, presidente della nuova società creata per essere l’interlocutore primario di tutte quelle reti medio-piccole che, pur operando con qualità e organizzazione, non hanno - se da sole - l’efficacia sul mercato alla quale invece possono ambire se coordinate in una struttura.
«Dopo oltre vent’anni in questo settore - continua Loda, che tra le sue cariche ha anche quella di vicepresidente di Capital Money - ho capito che è ora più che mai essenziale nel nostro mondo unire efficacia ed efficienza operativa, professionalità ma anche velocità e flessibilità. Soprattutto in un periodo economico come quello attuale, che tende a fare dell’incertezza una costante per il cliente».
Da qui l’idea di organizzare, in una struttura commerciale e quindi profit alcune reti nazionali che, aderendovi, possono contare sulla condivisione di know-how e processi testati e garantiti, pur mantenendo ciascun brand la propria autonomia strategica di sviluppo sul territorio.
Ma come potere far convivere le diverse esigenze commerciali delle reti di mediazione creditizia? «La volontà di fondo che permea l’idea di Unirete è quella di potere aumentare l’incisività sul mercato nei confronti delle banche eroganti, il che si traduce in prodotti specifici studiati per rispondere realmente alle esigenze della clientela, in processi agili e sempre meno legati alla soggettività dell’organo deliberante, in riconoscimenti capaci di consentire a ciascun operatore la possibilità di formarsi costantemente e di garantire quindi al cliente la massima professionalità di servizio».
Per ciascun aderente, Unirete coordina le attività di sviluppo del marchio sul territorio e di gestione e controllo del budget, fornisce il programma di gestione informatica, la formazione tecnica e l’attività di audit ed è di supporto nell’attività di consulenza esterna, nell’assistenza contrattuale e legale, nell’archivio unico informatico. Le società aderenti a Unirete opereranno tramite le convenzioni che la stessa Unirete attiverà con le diverse fabbriche prodotto; ciascuna potrà dialogare con le banche per il tramite di un proprio back-office, secondo le procedure determinate e condivise.

La possibilità di integrare la mediazione creditizia con il business assicurativo consente infine alle reti aderenti al progetto di diversificare le proprie opportunità di business, creando occasioni di sviluppo personale e professionale per i propri collaboratori.
In questo senso Unirete è la prima e unica società che garantisce l’individualità dei brand aderenti costruendo nel contempo, per tutti, una partnership capace di creare reale valore aggiunto all’attività di ciascuno. Non è quindi un caso che la mission di Unirete reciti: «Una rete di aziende autonome che, operando in sinergia, generano una catena di valori tali da divenire leader di mercato. Per esprimere la maggior forza contrattuale nei confronti delle fabbriche prodotto e il migliori servizio per i clienti».
Un progetto ambizioso, quindi, ma innovativo e originale, in quanto cambia il concetto di aggregazione nel mondo della mediazione creditizia e si pone anche come garante del ruolo del mediatore, aumentandone la percezione di professionalità sul mercato. A questo si aggiunge che una sana strategia organizzativa porta come conseguenza anche una significativa ottimizzazione dei costi. E anche su tale aspetto Unirete è nuova.
«Riteniamo che ogni aderente abbia idee e progettualità interessanti che possono essere adottate da tutto il gruppo - continua Loda - e proprio per questo ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo a livello generale. Ogni rete è autonoma commercialmente sul territorio, ma se è possibile mettere a frutto esperienze e condividere nuovi canali perché non farlo? Non si tratta più di essere “concorrenti”, ma di “concorrere” al raggiungimento di un unico obiettivo che passa per alcuni valori come la credibilità, la trasparenza e la lealtà, e che inevitabilmente porta anche ad un incremento dell’utile conseguibile».
Nel corso del 2008 Unirete prevede la messa a regime del progetto e l’inserimento di almeno sei aderenti, mentre per il biennio successivo il piano strategico annuncia la trasformazione in spa e l’inserimento di altre 15/20 reti. Per il 2011 l’obiettivo è arrivare alla quotazione in Borsa.

martedì, aprile 01, 2008

L'antiriciclaggio e i pagamenti

Ecco un altro vademecum su come cambieranno le modalità di pagamento in contanti e per assegni, in seguito all'attuazione della nuova direttiva antiriciclaggio.

Da voceditalia.it:

Novita' per conti correnti e contante
Assegni e pagamenti, attenzione si cambia
Dal 30 aprile in vigore la nuova direttiva sull’Antiriciclaggio

Milano, 31 mar. – Tra un mese, esattamente il 30 aprile prossimo, entrerà in vigore il Decreto n.231 che dà attuazione alla Direttiva Europea sull’Antiriciclaggio n. 2005/60/CE, direttiva nata con lo scopo di contrastare il riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose e destinati al finanziamento del terrorismo.

Cambiano diverse cose per il risparmiatore, e vale la pena di soffermarci sulle più importanti.

Assegni (art. 49 del Decreto)
Sui nuovi libretti di assegni rilasciati da Banche e Poste ci sarà obbligatoriamente prestampata la dizione “NON TRASFERIBILE”. Se si vogliono i moduli di assegno in forma “libera” (come è stato finora), il cliente deve richiederlo per iscritto. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l' indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; in più, ciascuna girata deve recare il codice fiscale del girante. Se manca, l’assegno è ritenuto nullo.

Stesso discorso anche per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari: se l’importo è inferiore a 5.000 euro il cliente può richiedere – sempre per iscritto – il rilascio in forma libera (senza la clausola “Non trasferibile”).

Ovviamente chi ha in mano libretti di assegni “vecchi” (rilasciati cioè prima del 30 aprile prossimo) dovrà ricordarsi di aggiungere la clausola “Non trasferibile” sul libretto d’assegni (di solito c’è uno spazio apposito appena sotto l’importo da scrivere in cifre, in alto sulla destra) per le operazioni di importo uguale o superiore a 5.000 euro ed indicare sul retro il codice fiscale del girante da indicare sotto alla firma del girante stesso (detto in parole povere, il girante è il beneficiario dell’assegno ovvero la persona alla quale avete “intestato” l’assegno).

Denaro contante
Anche qui novità per i pagamenti in contanti. Fino ad oggi era possibile con un limite di 12.500 euro, ma dal 30 aprile prossimo il limite per i pagamenti cash scende a 5.000 euro. Pertanto qualsiasi acquisto venga fatto, qualunque parcella o compenso si paghi, se è pari o superiore a 5.000 euro va fatta a mezzo assegno, bonifico bancario o carta di credito.
La misura legislativa vuole ovviamente accentuare i controlli delle movimentazioni in contanti e consentire la tracciabilità dei pagamenti anche su importi relativamente bassi.

Libretti di risparmio
I libretti di risparmio “al portatore” non potranno avere un saldo superiore ai 5.000 euro: c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per recarsi in banca o in posta e regolarizzare la propria posizione.

Sanzioni
Chi non rispetta la nuova normativa sarà punito - anche pesantemente – a seconda dei casi. La sanzione è di tipo pecuniario e può andare, in caso di mancanza della clausola “Non trasferibile” dall’ 1% sino al 40% dell’importo dell’assegno.
Abbiamo già visto parlando degli assegni che la mancata indicazione del codice fiscale nella girata di un assegno ne rende nulla la validità e diventa quindi impossibile incassarlo.

In ogni caso, Banche e Poste si stanno attrezzando per fornire ai propri clienti informazioni al riguardo. Sul sito dell’Abi (http://www.abi.it/) è possibile leggere l’intera normativa.

Massimo Benvenuti
massimo.benvanuti@voceditalia.it

Seminario antiriciclaggio

Ho trovato notizia di un interessante seminario sull'antiriciclaggio, che si terrà il 1° Aprile al Classic Hotel di Reggio Emilia.
Riporto il messaggio così come appare su emilia.net:

Un seminario sulla normativa antiriciclaggio
Organizzato da Legacoop, si svolgerà il 1 aprile al Classic Hotel di Reggio

REGGIO EMILIA (31 mar. 2008) - Con il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 sono state recepite le disposizioni delle direttive europee contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, introducendo significative novità nella disciplina della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Per chiarire e definire gli adempimenti conseguenti, Legacoop Reggio Emilia organizza un seminario sul tema “La normativa antiriciclaggio e le implicazioni connesse”. L’iniziativa si terrà martedì 1 aprile 2008 alle 14:30 a Reggio Emilia, presso l’Hotel Classic, in Via Pasteur 121.
Relatori saranno due importanti esperti della materia: Luigi Ferrajoli, avvocato e pubblicista, e il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, Giuseppe Bonanno. Il seminario sarà presieduto dal presidente di Legacoop Reggio Emilia Ildo Cigarini.
“Il riciclaggio di denaro e di beni di provenienza illecita – spiega il presidente Cigarini nell’illustrare l’iniziativa – è stato considerato negli ultimi decenni, e lo è tuttora , uno dei più gravi fenomeni criminali che possano interessare il mercato soprattutto quello finanziario. Ha rappresentato e rappresenta un forte rischio di instabilità dell’intero sistema economico nazionale e sovranazionale, atteso che il reinvestimento dei proventi frutto di attività illecite in attività legali così come la presenza di operatori ed intermediari collusi con la criminalità, sono in grado di alterare profondamente le regole del mercato, compromettendo l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria ed indebolendo l’intero sistema economico. Da ciò è nata l’esigenza, anche a livello internazionale ed in ambito comunitario, di combattere strenuamente questo fenomeno, creando un sistema armonico ed articolato di leggi quali efficaci strumenti di contrasto al riciclaggio. Una organizzazione di imprese come Legacoop – prosegue Cigarini – attenta al tema della lotta all’illegalità, e impegnata perché nel campo economico ci sia il pieno rispetto delle regole, ha ritenuto fondamentale affrontare e approfondire con una iniziativa di alto livello la normativa antiriclaggio.”
I lavori del seminario inizieranno con una introduzione al quadro giuridico generale dell’antiriciclaggio ed al reato di riciclaggio. Poi si parlerà di adempimenti che sono posti a carico di tutti i soggetti, a prescindere dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano, che impongono limiti all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore con la finalità di scoraggiare e limitare l’uso del denaro e dei titoli al portatore. Si continuerà poi con gli obblighi, posti a carico di determinati soggetti, relativi all’identificazione e valutazione della clientela e della segnalazione delle operazione sospette. E infine seguirà l’illustrazione sul ruolo ed i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate per chiudere poi con le risposte ai dubbi ed ai quesiti del pubblico.

giovedì, marzo 13, 2008

Seconda tranche dlgs 231/2007

Il 30 aprile 2008 scatta la seconda tranche degli obblighi antiriciclaggio dettati dal dlgs 231/2007. Il sole 24ore propone un'ottima scheda riassuntiva, che riporto per comodità di lettura.
Per gli approfondimenti rimando alla fonte.

Antiriciclaggio: denaro sospetto sotto controllo
di Luigi Ferrajoli
10 Marzo 2008

Dal 30 aprile prossimo scatta le seconda tranche delle nuove norme antiriciclaggio varate con il Dlgs 231/2007: limitazioni all'uso di denaro contante, libretti al portatore, obbligazioni, assegni in forma libera (si veda anche la pagina a fianco). Già dallo scorso 29 dicembre, invece, sono cambiate le regole per i controlli e le segnalazioni sul denaro sospetto con nuovi (non facili) obblighi per professionisti e intermediari tenuti all'identikit della clientela in correlazione al rischio. In sintesi, maggiore è il sospetto che un'operazione mascheri tentativi di riciclaggio, più forte dev'essere l'allerta con indagini mirate e conservazione dei documenti-prova.

La verifica della clientela
Sono stati previsti oneri di «adeguata verifica» della clientela, che scattano quando vengono instaurati rapporti continuativi o eseguite operazioni occasionali che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro.
A prescindere dal valore della prestazione, l'obbligo di verifica scatta anche se sussiste un sospetto di riciclaggio ovvero se insorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione. Per gli intermediari finanziari, la verifica è richiesta anche quando agiscono da tramite o sono parti nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo superiore a 15.000 euro; mentre gli agenti in attività finanziaria devono adempiere all'obbligo anche per operazioni di importo inferiore alla soglia. I professionisti effettuano altresì la verifica quando l'operazione ha un valore indeterminato o indeterminabile, come nel caso di assistenza a operazioni dirette alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
L'obbligo di verifica della clientela comporta dunque l'identificazione del cliente per mezzo di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti. Prima della conclusione del rapporto o al momento del conferimento o esecuzione dell'incarico, l'identificazione avviene in presenza del cliente tramite un documento di identità non scaduto.

Le novità
È richiesta l'acquisizione di informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale, anche al fine di poter svolgere costantemente un controllo sul loro svolgimento.
Controllo effettuato analizzando le transazioni concluse durante l'arco del rapporto, in modo da verificare la loro compatibilità con la conoscenza del cliente, le sue attività commerciali e il suo profilo di rischio, nonché con l'origine dei fondi e tenendo sempre aggiornati i documenti e le informazioni. L'obbligo di adeguata verifica della clientela va infatti assolto con un approccio fondato sul rischio associato alla natura giuridica, all'attività e al comportamento del cliente, nonché alla tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e ragionevolezza dell'operazione e prestazione professionale Con la nota informativa n. 10/2008, il Consiglio dei dottori commercialisti ha precisato che i professionisti effettuano la valutazione del rischio sin dal momento del conferimento dell'incarico anche al fine di astenersi dal compiere la prestazione sospetta di rischio di riciclaggio.
Gli intermediari e i professionisti non sono tuttavia soggetti all'obbligo di adeguata verifica della clientela se il cliente è un intermediario finanziario o un ente creditizio comunitario o situato in un Paese extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio e preveda specifiche forme di controllo.
L'identificazione non è poi richiesta se il cliente è una Pubblica amministrazione, anche se permane il dovere di raccogliere informazioni per stabilire se il cliente possa beneficiare dell'esenzione.

Gli esclusi
Gli obblighi semplificati non trovano però applicazione se sussistono motivi per ritenere che l'identificazione non appaia attendibile o non consenta di acquisire informazioni sufficienti. Sono dunque richieste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come nel caso in cui il cliente non è fisicamente presente per l'identificazione.
Il rischio è compensato, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari e adottando misure extra atte a verificare la certificazione dei documenti. Il primo pagamento relativo all'operazione deve poi essere effettuato tramite un conto intestato presso un ente creditizio. L'adeguata verifica della clientela è infine assolta senza la presenza fisica del cliente quando lo stesso è già stato identificato in relazione a un rapporto in essere a condizione che le informazioni siano state aggiornate.

lunedì, febbraio 11, 2008

Antiriciclaggio e antiterrorismo

Ho trovato un articolo interessante sul tema "antiriciclaggio e antiterrorismo", a firma di Marco Krogh. Appare sul sito internent denaro.it.


Mi permetto di copiarlo integralmente perché spesso gli articoli spariscono dai server originari.

Notariato & Cittadini
vademecum normativo

Antiriciclaggio e antiterrorismo: nuovi obblighi

Marco Krogh*


A distanza di meno di due anni dall'entrata in vigore del D.M. 3 febbraio 2006 numero 141 che ha sancito la definitiva e completa applicazione degli obblighi antiriciclaggio. prescritti dal d.lgs. 56 del 2004, anche ai professionisti, è entrato in vigore il d.lgs. 21 novembre 2007 numero 231, che ha riformato l'intera materia antiriciclaggio, i cui obblighi, peraltro, sono stati riformulati anche in funzione della prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo.
La sollecitazione iniziale, che ha avviato la nuova filiera normativa, approdata al d.lgs. de quo, è partita dalle raccomandazioni impartite dal GAFI (Gruppo di azione Finanziaria Internazionale).
Il GAFI è un organismo internazionale indipendente il cui segretario si trova presso l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con il compito di concepire e promuovere strategie che rendano possibile la prevenzione, la scoperta e la repressione del riciclaggio di capitali mediante l'adozione di appropriate misure da parte di tutti i paesi aderenti ed è composto da 29 membri: l'Argentina, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, il Giappone, la Grecia, Hong Kong, l'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, Singapore, la Spagna, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e la Turchia. Del GAFI fanno, inoltre, parte la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo.
Obiettivo prioritario di questo organismo, quindi, è quello di promuovere una globalizzazione nella lotta al crimine organizzato; obiettivo questo certamente condivisibile ed irrinunciabile da parte di chiunque avverta la necessità di contrastare in modo efficace queste gravi emergenze criminali; ciò che, invece, appare inadeguato è la tendenza a globalizzare la "norma giuridica", attraverso lâadozione di un sistema di tipo piramidale in cui il provvedimento normativo successivo si conforma in modo pedissequo al provvedimento normativo che lo precede senza articolarsi in ragione della specificità delle fattispecie da regolamentare: l'inserimento generalizzato e disarticolato di norme in sistemi giuridici con diverse radici, senza i dovuti adattamenti, rischia di rendere il sistema stesso inefficiente.
Numerose disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2007 costituiscono la mera traduzione delle raccomandazioni GAFI.
Ciò appare inadeguato, in quanto disposizioni normative efficienti all'interno di un determinato sistema ovvero efficienti se riferite a determinate categorie di soggetti possono rivelarsi inefficienti o di difficile applicazione o addirittura incomprensibili in un altro sistema giuridico ovvero se riferite ad un'altra categoria di soggetti.
Questa critica ovviamente attiene alla struttura delle disposizioni, al contenuto degli obblighi ed al loro modo di articolarsi allâinterno del sistema e non alle finalità perseguite, comuni ai vari ordinamenti e condivisibili dalla generalità dei destinatari della normativa.
Fatta questa premessa di carattere "procedurale", va detto che sotto l'aspetto "sostanziale" il primo presupposto logico che ha sollecitato l'avvio della nuova filiera normativa, come espressamente enunciato nella Terza direttiva, è da rinvenirsi nell'esigenza di concretizzare, in efficaci strumenti normativi, le nuove conoscenze, via via perfezionatesi a livello internazionale, nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
Si è ritenuto opportuno, innanzitutto allineare la definizione di "reato grave" a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 26 giugno 2001, in considerazione del fatto che, se inizialmente la definizione di riciclaggio era ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base (7° considerando della III direttiva).
Al riguardo, va precisato che l'ampliamento della gamma di reati presupposti presi in considerazione ha come finalità non quella di introdurre all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri nuove definizioni del reato di riciclaggio o nuove fattispecie criminali, area questa di pertinenza esclusiva degli Stati membri, ma di dare una più articolata elencazione delle fattispecie che fanno da presupposto o da sfondo per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio e, segnatamente, per la sussistenza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
In buona sostanza, il reato di riciclaggio, nelle sue forme di riciclaggio proprio ed improprio, continuerà ad essere disciplinato dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, tuttavia, ai fini dellâapplicazione della normativa antiriciclaggio, dovranno essere prese in considerazioni anche condotte tecnicamente non riconducibili a tali fattispecie criminose ma ad altre fattispecie criminose quali la ricettazione, il favoreggiamento reale ovvero a fattispecie che non costituiscono figura autonoma di reato (si pensi all'autoriciclaggio).
L'utilizzo del termine riciclaggio, all'interno del sistema è, quindi, "atecnico" e non riferibile alle fattispecie sanzionate all'interno del nostro sistema penale e ciò risulta affermato espressamente nel d.lgs 231 del 2007, laddove l'articolo 2 nel dettare la definizione di "riciclaggio" precisa nel suo incipit :"ai soli fini del presente decreto".
Passando ad esaminare, sinteticamente, il contenuto ed i principi che reggono il nuovo sistema, va ricordato che con il d.lgs. 56 del 2004 si è codificata l'idea che per contrastare in modo efficace le nuove emergenze criminali è necessario coinvolgere oltre ai soggetti che svolgono la loro attività nell'area tipicamente finanziaria, anche i professionisti che si muovono in un'area indirizzata in modo più specifico alla consulenza ed all'assistenza nella preparazione e nell'esecuzione di operazioni di tipo economico e finanziario.
Ciò non è elemento di secondaria importanza ed andrà tenuto in debita considerazione, ogni qual volta si renderà necessario interpretare le nuove norme che hanno come generici destinatari sia i soggetti di area finanziaria che i professionisti: l'assolvimento degli obblighi e dei doveri da parte dei destinatari delle norme potrà avvenire con modalità e criteri diversi in ragione della diversa area operativa degli uni e degli altri che si traduce in una non coincidenza dei presupposti applicativi delle norme stesse.
Non può dimenticarsi che l'estensione tout court degli obblighi dettati per i soggetti finanziari anche ai professionisti, trascurando quelle peculiarità che caratterizzano lo svolgimento della prestazione professionale e la diversità strutturale, in termini di organizzazione del lavoro e di risorse impiegate, tra un ente creditizio e finanziario (e soggetti assimilati) ed uno studio professionale, ha rappresentato uno dei maggiori limiti all'(in)efficienza della normativa previdente.
Il nuovo decreto legislativo, per più di un aspetto, costituisce il tentativo iniziale per una migliore articolazione degli obblighi tra i vari soggetti destinatari della normativa, pur riscontrandosi tuttora numerose disposizioni allâinterno del sistema che mantengono unâeccessiva generalizzazione, genericità ed imprecisione che, a mio giudizio, può nuocere all'efficienza del sistema.
Altre criticità di tipo operativo che riguardano la materia in esame derivano dalla sua natura di normativa di polizia, diretta, in modo specifico, a prevenire ed a reprimere attività criminose e, come tale fisiologicamente destinata ad entrare in conflitto con le norme a tutela delle libertà individuali delle persone.
Spetterà all'interprete coniugare e conciliare, in modo efficace, le opposte esigenze di contrasto della criminalità e di garanzia della sfera privata delle persone, dando maggior peso a quei valori che in un determinato contesto sociale e temporale meritano prevalenza.
Allo stato attuale, non può, comunque, non prendersi atto che, con l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ai professionisti, si assiste ad una trasformazione della regolamentazione del rapporto professionista-cliente da prevalentemente privatistica a marcatamente pubblicistica che si traduce, in buona sostanza, in un significativo vulnus della sfera privata delle persone.
Questo elemento ha, per il notaio, certamente un impatto meno dirompente rispetto agli altri professionisti, essendo per sua natura deputato, nello svolgimento della prestazione professionale a conciliare funzione pubblica ed attività libero professionale.
Alle molteplici esternalità positive prodotte dalla prestazione notarile oggi si aggiunge anche la prevenzione e la repressione del riciclaggio di proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo.
Esaminando gli altri principi generali che attualmente reggono il sistema antiriciclaggio ed antiterrorismo, merita attenzione, perchè fondamentale nel nuovo assetto normativo, innanzitutto la prescrizione contenuta nella parte iniziale dallâarticolo 3 del d.lgs. 231 del 2007, riguardante la condotta che deve assumere il professionista nei confronti del cliente: "le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste".
Collaborazione attiva che si traduce nell'obbligo non più di mera e passiva identificazione del cliente ma nellâobbligo di adeguata verifica del cliente, articolato nei suoi aspetti di:
- identificazione del cliente;
- identificazione del titolare effettivo, se necessario;
controllo costante del rapporto continuativo;
dovere di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura dellâoperazione economica.
Dal professionista si pretende non solo la mera acquisizione passiva dei dati identificativi del cliente, ma una conoscenza del cliente rapportata alla prestazione professionale da svolgere (customer due diligence).
Il principio della collaborazione attiva, così enunciato, tuttavia, rischierebbe di comportare una dilatazione senza confini degli obblighi a carico dei soggetti passivi, se non contestualizzato e coordinato con gli altri principi del sistema.
Particolarmente significativo, in questo senso, è l'espresso invito, contenuto nella III direttiva, agli Stati membri ad una migliore calibratura degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo in funzione del minore o maggior rischio ricollegabile a determinate fattispecie.
Imporre condotte particolarmente invasive della sfera privata altrui, anche in situazioni prive di rischi oggettivi, nelle quali nessuna particolare anomalia emerge, non soddisferebbe il requisito della ragionevolezza, richiesto sia al Legislatore nell'emanazione della disposizione e sia all'interprete nell'applicazione delle stesse.
Nel decreto legislativo ciò si è tradotto nell'inserimento, accanto all'obbligo di adeguata verifica, degli obblighi di semplificata verifica e degli obblighi di rafforzata verifica.
Si è tentato di graduare, in modo ragionevole, gli adempimenti antiriciclaggio, nella consapevolezza che una distribuzione a pioggia degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo rende il sistema inefficiente.
L'inutile dispendio di risorse umane ed economiche, un'acritica e generalizzata acquisizione di dati ed informazioni non giova all'efficienza del sistema che, al contrario, richiede un monitoraggio ragionevole e selettivo sin dalla prima fase applicativa delle norme.
Scelta ampiamente condivisibile è stata quella di eliminare gli obblighi di adeguata verifica tra soggetti destinatari delle medesime norme antiriciclaggio (articolo 25 del d.lgs. 231/2007). Si è eliminato, ad esempio, ogni dubbio, in ordine all'insussistenza dellâobbligo dei notai di acquisire dati ed informazioni (attualmente adeguata verifica) nei riguardi dei funzionari degli istituti di credito in relazione alle prestazioni professionali svolte nei loro confronti (atti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, assensi alle cancellazioni ipotecarie, e così via).
Strettamente collegato al principio testè esposto è l'ulteriore precetto guida espresso all'interno della III direttiva (cfr. i 37°, 43° e 47° considerando, soprattutto se collegati ai 19° e 22° considerando), diretto a sollecitare gli Stati membri ad adeguare lâapplicazione dettagliata delle disposizioni in rapporto:
- alle peculiarità delle varie professioni;
- alle differenze in scala e dimensioni delle persone ed enti soggette alla III direttiva.
Mentre una giusta calibratura degli obblighi, in ragione del rischio effettivo, consente di selezionare a monte situazioni che meritano maggior attenzione rispetto ad altre poco significative, il principio da ultimo enunciato consente di modulare a monte le condotte (rectius: il contenuto degli obblighi) che possono essere pretese dai soggetti destinatari della normativa, articolando e graduando gli obblighi in ragione dellâattività e della tipologia organizzativa del destinatario stesso.
Anche questo principio risponde alla necessità di rendere ragionevole la normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo per sua natura particolarmente aggressiva della sfera privata altrui e tendenzialmente limitativa delle altrui libertà individuali.
Su questo punto, va sottolineato che per i notai è stata dettata, almeno in parte, una disciplina speciale rispetto agli altri professionisti, in considerazione del diverso ruolo istituzionale e dalla specifica disciplina ordinamentale che regola l'attività del notaio.
Oltre alla deroga espressa rispetto all'obbligo di astensione in caso di operazione sospetta o per la quale non si è in grado di adempiere lâobbligo di adeguata verifica, contenuta nell'articolo 41 del d.lgs. 231 del 2007, sono state dettate, tra le altre, disposizioni speciali in relazione agli obblighi di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni ed in relazione allâidentificazione del cliente.
L'articolo 40, comma 6 del d.lgs. de quo espressamente dispone che la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, numero 89, del regolamento 10 settembre 1914, numero 1326, e successive modificazioni e integrazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dellâarticolo 35, comma 22, decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, numero 248 costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.
Un pieno riconoscimento dell'idoneità dei mezzi di archiviazione e di conservazione adottati dal notaio nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Ulteriore specifico riconoscimento riguarda l'identificazione del cliente. Nell'allegato tecnico è espressamente previsto (articolo 3) che, in alternativa all'identificazione a mezzo documento d'identità o di riconoscimento "L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nellâarchivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato".
Con il nuovo d.lgs., dunque, è stata equiparata, ai fini antiriciclaggio ed antiterrorismo, l'identificazione delle persone fisiche effettuata da un pubblico ufficiale (notaio, eccetera) all'identificazione effettuata a mezzo documento d'identità o di riconoscimento.
Ciò ha una ricaduta importante ai fini degli obblighi di identificazione, in più di una fattispecie che con la normativa previdente avrebbe messo a rischio il regolare svolgimento dellâattività notarile.
Si pensi a chi pur essendo conosciuto e noto al notaio sia in possesso di un documento d'identità (o di riconoscimento) scaduto o all'ipotesi in cui il cliente si costituisce nellâatto a mezzo procuratore che non conosce gli estremi del documento d'identità (o di riconoscimento) del cliente pur essendo il suo operato legittimato da una procura notarile.
In queste ipotesi, in luogo degli estremi del documento di identità o di riconoscimento il cliente dovrà ritenersi correttamente identificato con la sola attestazione di certezza dellâidentità da parte del notaio che riceve l'atto o che ha ricevuto la procura. In questâultimo caso il notaio che effettua la prestazione a favore di cliente rappresentato (not face to face) potrà far affidamento sullâadeguata verifica compiuta dal collega che ha ricevuto la procura stessa.
Altro principio contenuto nell'articolo 3 del d.lgs. de quo che si collega e definisce in modo più preciso il principio sopra esposto di collaborazione attiva, contribuendo a tracciarne il perimetro, è il divieto implicito, a carico dei destinatari delle norme, di porre in essere attività investigative ulteriori non direttamente collegate con la prestazione professionale o con l'attività istituzionale da svolgere.
Invero, nel suddetto articolo 3 si afferma che i soggetti destinatari della normativa "adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nellâambito della propria attività istituzionale o professionale".
Dunque, le informazione devono essere acquisite nell'ambito della propria attività professionale e non aliunde. Non è consentita alcuna attività di polizia giudiziaria e, simmetricamente, non potranno essere imputate a professionisti o altri destinatari delle norme eventuali carenze nella ricerca di prove e indizi se non limitatamente a quei dati ed informazioni oggettivamente e direttamente connessi con lo svolgimento dellâoperazione e che, in buona sostanza, si concretizzano nell'acquisizione di dati ed informazione nei registri pubblici o direttamente dai clienti.
Questo principio, oltre a definire il contenuto del dovere di collaborazione attiva pretesa dal professionista, per altro verso, concorre a definire il contenuto dellâobbligo, prescritto dall'articolo 21 del d.lgs. 231/2007, a carico dei clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Per chiudere la panoramica dei principi generali più significativi della nuova normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo non può non farsi menzione del principio di riservatezza del segnalante, che riguarda, in modo più specifico, il dovere degli Stati membri diretto a garantire ai soggetti destinatari della normativa un regolare e sostenibile adempimento dei doveri richiesti.
Dall'efficace e reale attuazione di questo precetto guida dipenderà il successo o l'insuccesso di tutto il sistema.
Recita espressamente l'articolo 27 testè richiamato: Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Se l'obiettivo del sistema è la prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tentati o consumati mediante l'utilizzo del sistema finanziario ovvero avvalendosi delle prestazioni professionali, lo snodo fondamentale sarà costituito dal grado di sicurezza che lo Stato saprà garantire a coloro che sono chiamati ad assolvere obblighi esponendosi al rischio di rappresaglie.
La normativa, in mancanza di adeguate misure di protezione, rischierà di tradursi nell'ennesima raccolta ed archiviazione di dati ed informazioni, priva di quelli più significativi e soprattutto priva dell'output necessario per rendere efficiente il sistema.
Solo se sarà prestata la massima attenzione agli aspetti legati allâincolumità del soggetto segnalante si eviteranno comportamenti omissivi di chi pur non essendo connivente o colluso con la criminalità sarà orientato a compiere scelte opportunistiche, in considerazione dei pericoli legati allâattività di contrasto di criminalità non legata a piccoli truffatori o balordi ma a pericolose organizzazioni criminali internazionali.
In caso contrario, il motto "tengo famiglia" - coniato da Leo Longanesi per gli Italiani negli anni ‘50 -, rischia di diventare la triste metafora condizionante l'intero sistema antiriciclaggio ed antiterrorismo. Sul piano positivo — all'interno del d.lgs. 231 del 2007 -, la particolare attenzione sulla riservatezza e sulla protezione dei dati del segnalante si è tradotta in un gruppo di disposizioni miranti a garantire l'anonimato del segnalante stesso.
Eâ previsto che in caso di denuncia o di rapporto, ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata e svelata salvo che ciò non sia indispensabile e su decisione dell'autorità giudiziaria (con decreto motivato), ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
é poi espressamente prescritto che la riservatezza del segnalante dovrà, altresì, essere assicurata anche in caso di sequestro di atti o documenti.
Le misure previste, per quanto lodevoli nel loro intento di protezione dei soggetti segnalanti, appaiono, almeno per i professionisti, ancora poco efficaci, tenuto conto dello stretto legame che nella prestazione professionale sussiste tra il professionista, il cliente e l'operazione eseguita, talchè è difficile immaginare che il soggetto sottoposto ad indagine per una determinata operazione non sia in grado di collegare, con poco sforzo, l'indagine stessa alla segnalazione eseguita dal professionista che ha ricevuto l'atto notarile, al di là delle accennate misure a garanzia dell'anonimato.
L'identificazione del professionista segnalante può dedursi non solo dalla manifesta indicazione del suo nome, ma anche dalle modalità di contestazione al soggetto segnalato dell'operazione eseguita.
Una vera tutela di riservatezza, in questi casi, non può prescindere da disposizioni normative ed istruzioni specifiche agli organi investigativi, che riguardino soprattutto il momento successivo alla segnalazione, con particolare riguardo alla contestazione dei fatti al soggetto segnalato.
Sotto altro aspetto, nella misura in cui il grado di sicurezza del segnalante aumenta in modo inversamente proporzionale alla discrezionalità nella scelta se effettuare o meno la segnalazione, è sicuramente opportuno che siano individuati indici obiettivi e precisi in presenza dei quali il professionista è obbligato alla segnalazione, senza possibilità di effettuare scelte discrezionali che potrebbero esporlo a odiose rappresaglie o condizionamenti.

del 23-01-2008 num. 012

martedì, febbraio 05, 2008

Terza direttiva antiriciclaggio e mediatori creditizi

Sul sito www.osservatoriosullalegalita.org ho trovato una interessante nota a firma di Giovanni Falcone, nome ben noto in tema di antiriciclaggio, sui mediatori creditizi. La riporto per completezza di informazione, ma ricordo che il programma AUI distribuito da queste pagine non è adatto per gli operatori finanziari.

Anrtiriciclaggio : meno obblighi per i mediatori creditizi ...
di Giovanni Falcone*

Nel mentre l'Albo dei Mediatori creditizi subisce un incremento da record, la recente normativa di ratifica della Terza Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo , ne ha significativamente alleggerito gli obblighi sotto il profilo degli adempimenti antiriciclaggio.

Si tratta di un regalo non da poco. A onor del vero la stessa sorte, per effetto del combinato disposto del comma 3) dell'art.11, del comma 4) dell'art.36 e del comma 3) dell'art.42 del decreto 231/07, è toccata anche ai Promotori finanziari, agli Intermediari assicurativi e agli Agenti in attività finanziaria.

Di cosa si tratta? Questi "esercenti attività finanziaria", così definiti dal ripetuto comma 3) dell'art.11, ai fini antiriciclaggio, essendo quelli che concretamente gestiscono il rapporto con la clientela, diventano la longa manus della banca sul territorio.

Più precisamente, con la novella in commento che decorre dal 29 novembre u.s., dovranno interagire e dialogare direttamente con l'Intermediario finanziario di riferimento, tanto ai fini dell'Adeguata verifica della clientela (compiuta e corretta identificazione) trasmettendone i dati e le informazioni entro 30 giorni - a partire dalla conclusione dell'affare per i Mediatori creditizi o dall'acquisizione della relazione per gli altri, che della Segnalazione di Operazione Sospetta da inviare senza ritardo al referente dello stesso intermediario finanziario.

Nel contempo, è di questi giorni l'allarme del boom degli iscritti che sembra direttamente proporzionale all'aumento degli scandali finanziari.

Un rimedio, si pensa, potrebbe essere quello di migliorare il requisito qualiquantitativo dell'onorabilità, o di costringere gli "aspiranti mediatori" a costituirsi sotto forma di società di capitali e ciò al fine di offrire maggiori garanzie patrimoniali al prossimo malcapitato risparmiatore. Sembra che si cambi pagina.

Vedremo alla prova dei fatti cosa succede. Scommettiamo che in futuro la condanna per usura, bancarotta, falso in bilancio o una bella associazione a delinquere per le peggiori nefandezze avranno un certo peso per gestire o amministrare Intermediari o esercenti attività finanziarie?

Stento a crederci, ma sembra vero!!!

Mi viene solo un dubbio: si comincia dal basso o dall'alto?

* gia' ufficiale della Guardia di Finanza, consulente esperto in antiricilaggio

Circolare N. 40-C/2007 del Consiglio Nazionale Forense

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE N. 40-C/2007

IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.
PRIME VALUTAZIONI INTERPRETATIVE, E DISAMINA DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SU ORDINI FORENSI ED AVVOCATI.

Roma, 27 dicembre 2007

Indice sommario: 1. PREMESSA. 2. LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO. 3. OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI FORENSI. 3.1. obbligo di vigilanza. 3.2. obbligo di osservare il segreto d’ufficio. 3.3. obbligo di collaborazione con l’unità di informazione finanziaria – uif. 3.4. obbligo di informare l’uif di eventuali omissioni di segnalazione. 3.5. obblighi di formazione del personale. 4. OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI.
4.1. gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati. 4. 2. gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati. 5. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

1. PREMESSA.

Con le presenti osservazioni sintetiche si intendono fornire alcune prime indicazioni in ordine alle disposizioni nazionali che recepiscono la “Terza direttiva antiriciclaggio”, a beneficio dei Consigli dell’ordine degli avvocati, e dei singoli iscritti negli albi.

Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 - Suppl.
Ordinario n. 268) il DECRETO LEGISLATIVO 21 Novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Il provvedimento, soggetto all’ordinaria vacatio legis, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2007.

Il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo, rispetto a quanto previsto nella seconda direttiva antiriciclaggio.

Ai sensi dell’art. 12, comma, 1, infatti, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti, “compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”.
Relativamente a numerosi profili, la normativa primaria rinvia a provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministro della Giustizia o dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Più in particolare si considerino:

a) l’art. 19, comma 2, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti dell’obbligo di adeguata verifica della clientela;

b) l’art. 25, comma 2, in forza del quale, nell’ambito degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente a quello assicurato dagli Stati comunitari;

c) l’art. 26, comma 1, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

d) l’art. 38, comma 7, in forza del quale il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative relative agli obblighi di registrazione che gravano sui professionisti;

e) l’art. 41 prevede che “al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia” (comma2), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;

f) l’art. 43, comma 2 dispone che “gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia”. È bene ricordare che il MEF si è impegnato a non assegnare tale funzione di ricezione agli ordini professionali che non ritengono opportuno intendono farsene carico.

2. LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO.

La nuova normativa primaria, pertanto, solo in parte reca disposizioni di immediata applicazione, giacché richiede, per molti versi, di essere attuata tramite fonti di rango regolamentare, destinate a sostituire i regolamenti e le disposizioni attuative già adottate in sede di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (effettuato con decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, oggi abrogato, insieme con i propri regolamenti attuativi, dall’art. 64, lett. d, D. lgs. in commento).

Peraltro, ai sensi dell’art. 66, comma 1, “Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto”.

Pertanto, fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi i “vecchi” provvedimenti attuativi continuano ad essere applicati in quanto compatibili.

Per quanto di più di diretto interesse per gli avvocati, trattasi:

1) del DM economia 3 febbraio 2006, n. 141, recante “Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (…)”, nonché

2) del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”.

I predetti provvedimenti, come detto, restano applicabili fino all’adozione dei nuovi, purché siano compatibili con le nuove prescrizioni di rango primario del D. lgs. appena varato. Ove non più compatibili, invece, le “vecchie” disposizioni non possono più essere applicate.

Il Ministero dell’economia, con nota a firma del Capo della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura – Dipartimento del Tesoro(nota in data 18 dicembre 2007, prot. 125367), si è fatto carico di indicare quali misure dei predetti provvedimenti siano da ritenersi compatibili o meno con la nuova normativa di rango primario. Si rinvia pertanto sul punto alla nota allegata, che deve ritenersi parte integrante della presente.

3. OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI FORENSI.

La nuova disciplina non si occupa solo degli obblighi che gravano sugli iscritti negli albi, ma fornisce prescrizioni che si traducono in altrettanti doveri in capo agli ordini professionali.

3.1. Obbligo di vigilanza.

L’art. 8, comma 1 dispone che: “Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti………… degli obblighi stabiliti dal presente decreto”.

Il richiamo all’impianto ordinamentale vigente lascia ritenere che il suddetto obbligo possa essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza volta appunto a garantire “il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” (Corte costituzionale 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405).

3.2. Obbligo di osservare il segreto d’ufficio.

L’art. 9, comma 1 dispone che “Tutte le informazioni in possesso (…) degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.

3.3. Obbligo di collaborazione con l’Unità di informazione finanziaria – UIF.1

L’art. 9, comma 5 dispone che “Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste”.

3.4. Obbligo di informare l’UIF di eventuali omissioni di segnalazione.

L’art. 9, comma 6 dispone che “…gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14”.

Ove l’ordine, nell’ambito ad esempio dell’esercizio della funzione disciplinare, dovesse rilevare un’ipotesi di omissione di segnalazione a carico di un avvocato, è tenuto ad informarne l’UIF.

3.5. Obblighi di formazione del personale.

L’art. 54, comma 1 prevede che “I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto”.
Sebbene la disposizione sembri assumere particolare rilievo per quegli ordini professionali che, ai sensi dell’emanando decreto ministeriale, saranno chiamati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ad inoltrarle all’UIF, la formulazione ampia della norma e la presenza, come detto, di obblighi comunque gravanti sugli ordini (a prescindere dalla predetta funzione di ricezione) lascia ritenere che la stessa valga da subito anche per gli ordini forensi.
1 L’UIF è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI

4.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati.

Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art 16):

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività (art 18):

a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

L’adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art 19):

a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;

b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art 20).

L’avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento alla prestazione professionale:

5) tipologia della prestazione professionale posta in essere;
6) modalità di svolgimento della prestazione;
7) ammontare;
8) durata della prestazione professionale;
9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già esistente.

Quando l’avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può eseguire prestazioni professionali ovvero deve porre fine alla prestazione professionale già in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (art 23).

L’obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Va precisato che per gli avvocati l’obbligo di astensione non vige se gli elementi ostativi all’adeguata conoscenza della clientela emergono nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.

4. 2. Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati

Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.

Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente.

Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale.

I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

5. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 - dell'obbligo di “collaborazione attiva” dell’avvocato, del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario.

E proprio sul delicato tema di segnalazione delle operazioni sospette vi sono importanti novità, che elenchiamo in estrema sintesi.

a) In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza del segnalante, con una chiara indicazione dell’assoggettamento al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF, che è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni. Si è poi introdotto una deroga alla cd. “riservatezza interna”, e cioè all’obbligo dell’avvocato segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver effettuato la segnalazione: tale obbligo non impedisce – correttamente - all’avvocato che svolge la professione in forma associata di comunicare all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai propri collaboratori, di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi dell’art. 46 comma 5.

b) La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato normativo della III Direttiva. In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. E’ infatti nuova la differenza tra il “sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare” e pare dunque allargarsi il campo - già vischioso - della latitudine del sospetto.
Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto, in base alle caratteristiche dell’operazione, tenuto conto della capacità economica del cliente e - ciò che più importa - “in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

L’avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà - come è normale - basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà.
Su questo ultimo punto - al di là di alcune differenze semantiche, l’art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197.

c) Come detto nella prima parte, verranno emanati - come nel sistema previgente – e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali.

d) Restano fermi gli obblighi - contenuti anche nel sistema previgente - di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”.

e) Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini, qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia (vedi par. 1).

f) È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò - comunque - sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini.

In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono
“programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”.

È altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscano “indicazioni aggiornate”
circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Si ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso, ai sensi dell’art. 12, secondo comma per le informazioni che i professionisti “ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso“.

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