giovedì, settembre 27, 2007

Trasferimenti frazionati

Dal Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate traggo spunto per ricordare che gli obblighi di trascrizione e segnalazione antiriciclaggio sono validi anche in caso di operazioni frazionate.

Dal Notiziario riporto il seguente articolo a firma di Angelo Rubano dal titolo Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”.

Buona lettura.

Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”

La normativa scatta anche se l’operazione è frazionata in tanti versamenti
di importi singolarmente inferiori alla soglia che attiva i previsti divieti.

La normativa volta a fronteggiare il fenomeno del riciclaggio di denaro ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano negli anni novanta, allorquando vennero assunte misure più incisive e immediate nell'ambito della prevenzione del riciclaggio dei proventi delle attività criminose, prevedendo, al contempo, un appropriato sistema sanzionatorio.

Tale azione di contrasto si realizza con una duplice tipologia d'interventi: uno, volto a "criminalizzare" la reimmissione nel circuito economico di denaro proveniente da reato (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale), l'altro, con fine preventivo, che mira a limitare l'uso del contante nelle transazioni e a monitorare il sistema finanziario.

La "legge antiriciclaggio" (decreto legge 143/1991) impone delle restrizioni alla circolazione di denaro contante, libretti di deposito, assegni bancari e circolari, e altri titoli similari. Questo al fine di fronteggiare il fenomeno del reimpiego nei mercati ufficiali di capitali di provenienza illecita, il cosiddetto "lavaggio di denaro sporco", nonché di contrastare il fenomeno delle frodi.

L'articolo 1 della "legge antiriciclaggio" stabilisce il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro (tale limite, precedentemente fissato in 20 milioni di lire, è stato rideterminato in 12.500 euro dall'articolo 1 del Dm 17 ottobre 2002).

Per gli altri mezzi di pagamento vigono le stesse norme relative al denaro contante; infatti, vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari e circolari, aventi importo superiore alla soglia dei 12.500 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La norma prende in considerazione anche i trasferimenti frazionati, singolarmente di importo inferiore ma complessivamente superiori al citato limite.
Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1991, il ministro del Tesoro ha esplicitato il concetto di operazioni frazionate, statuendo che più operazioni effettuate in momenti diversi, ancorché singolarmente di importo non superiore al limite dei 12.500 euro, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione, quando effettuate in un circoscritto intervallo temporale e quando la natura e le modalità delle operazioni poste in essere le riconduca a un singolo trasferimento monetario. Ancora, il ministro ha precisato che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa, costituiscono parti di un'unica operazione.

Il riscontro di violazioni valutarie in attività di verifica: un caso pratico
Esaminiamo un caso che si è posto all'attenzione degli organi ispettivi dell'agenzia delle Entrate, durante la verifica fiscale nei confronti di una società di capitali.
Nell'ambito di un finanziamento infruttifero effettuato dai soci in favore della Alfa Srl, regolarmente deliberato in assemblea, il signor Mario Rossi versava nelle casse della società parte della sua quota con cinque assegni bancari, privi della clausola di non trasferibilità, di importo unitario pari a 10mila euro.
Nella sostanza, il socio versava in favore della società oggetto di verifica l'importo complessivo di 50mila euro, frazionandolo però mediante emissione di cinque assegni di uguale importo.

In prima istanza, i verbalizzanti riscontravano criticità nelle modalità di versamento del predetto finanziamento, in quanto la delibera assembleare prevedeva che i versamenti da parte dei soci avvenissero tramite bonifico; di contro, il socio Mario Rossi risultava aver effettuato il versamento tramite assegni, transitati sul conto "cassa" della Alfa Srl.
I verbalizzanti ritenevano che, benché di importo unitariamente inferiore al limite citato nella "legge antiriciclaggio", gli assegni fossero ascrivibili a una medesima operazione: il versamento da parte del socio di 50mila euro.

Inoltre, a supporto di tale tesi era rilevato che:

  • gli effetti recavano tutti uguale data di emissione
  • gli assegni erano stai emessi tutti dalla stessa persona e indicavano sempre un identico beneficiario
  • i numeri progressivi degli effetti erano consecutivi.

Alla luce di ciò, i verbalizzanti hanno constatato la violazione di cui all'articolo 1 del Dl 143/1991, identificando il responsabile della violazione nella persona di Mario Rossi (in proprio, nella qualità di socio che effettua la dazione, e quale legale rappresentante della ricevente Alfa Srl, giusta responsabilità concorrente del soggetto che riceve il trasferimento ultrasoglia: cfr Cassazione, sentenza n. 690 del 26 gennaio 1999); nei confronti del socio e della società si è resa pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Nel caso di specie, visto che la Alfa Srl aveva riversato in banca i cinque assegni, è stata segnalata anche l'ipotesi di omessa comunicazione di infrazioni della "legge antiriciclaggio" (articoli 2 e 3 del Dl 143/1991), al competente Uic, al fine di determinare l'eventuale responsabilità di soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette (l'Ufficio italiano cambi è l'unità di informazione finanziaria per l'Italia a cui sono attribuite dal legislatore specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario; è competente a ricevere, dai soggetti obbligati in forza di legge, le segnalazioni di operazioni sospette sulle quali esercita un controllo di carattere finanziario prima di trasmettere l'intero dossier agli organi investigativi competenti).

Conclusioni
Si rammenta che l'articolo 7 del Dlgs 56/2004, prevede che "I soggetti indicati nell'art. 2 (tra cui gli uffici della Pubblica Amministrazione) che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entra trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti... la violazione dell'obbligo di comunicazione... è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione".

Tornando al caso esaminato, i funzionari verificatori, non essendo in grado di conoscere se l'azienda di credito che ha accettato in versamento gli assegni abbia effettuato la segnalazione e, vista la particolarità della violazione, hanno provveduto a segnalare l'infrazione agli organi competenti.

La competenza in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio antiriciclaggio, per importi fino a 250mila euro, spetta alle direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro. Così è stabilito dal Dm 43726/2006, che individua gli uffici competenti per singola regione e lascia alla direzione V del dipartimento del Tesoro la potestà di sanzionare le infrazioni di importo superiore a 250mila euro.

Infine, si ricorda che qualora fosse dimostrata la provenienza del denaro da illeciti penalmente rilevanti, verrebbe a configurarsi la consumazione delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 648-bis e ter del Codice penale (ai sensi dell'articolo 648-bis Cp, commette il reato di riciclaggio chiunque trasferisce denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da dissimularne o occultarne l'origine illecita; l'articolo 648-ter, invece, attribuisce la figura di reato all'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro proveniente da illeciti penali).

Angelo Rubano

martedì, settembre 18, 2007

Corsi di formazione

Per il settore immobiliare, la camera di commercio di Alessandria organizza e promuove una serie di corsi di formazione. Tra i vari argomenti trattati trova posto pure la normativa antiriclaggio.

Maggiori dettagli sul sito agenfax.it


CAMERA DI COMMERCIO: AL VIA I CORSI SPECIALISTICI PER IL SETTORE IMMOBILIARE
(ri.acc. 18/9) - La Camera di Commercio di Alessandria promuove una serie di corsi relativi a tematiche che riguardano il settore immobiliare. l corsi, che hanno, nel contempo, carattere formativo e informativo, sono a livello specialistico, e si svolgono, in linea di massima, lungo l'arco di una mezza giornata. Essi rappresentano il naturale sviluppo dei contenuti e delle finalità della convenzione Clara Condicio, orientata a diventare un marchio di qualità per gli agenti di affari in mediazione che vi aderiscono.
Gli argomenti trattati riguardano:Il contratto preliminare e la proposta d'acquisto; gli adempimenti in materia di antiriciclaggio; la consultazione catastale; gli aspetti fiscali nelle compravendite immobiliari; la cessione d'azienda: aspetti giuridici e fiscali; il trattamento dei dati sensibili da parte degli agenti immobiliari; i contratti di locazione; la compravendita di immobili residenziali, industriali e commerciali; la determinazione del valore degli immobili. L'organizzazione dei corsi è stata affidata ad ASFI - Azienda speciale della Camera di Commercio per la formazione - e la quota di partecipazione (comprensiva di coffee break) per ogni incontro è stata fissata in € 50,00 oltre IVA (detraibili dalla denuncia dei redditi). Il primo corso si terrà il prossimo 29 settembre, dalle 15.00 alle 18.00, e riguarderà il contratto preliminare; relatore sarà il presidente del Collegio Notarile di Alessandria, Luigi Oneto. Seguiranno gli incontri dedicati all'analisi delle problematiche connesse all'antiriciclaggio ( 11 ottobre p.v. dalle 10.00 alle 113.00), al catasto (22 ottobre p.v.) e alla fiscalità (13 dicembre). Gli altri argomenti saranno trattati negli incontri che avranno luogo nel 2008, a partire dal mese di gennaio.
Gli interessati possono inoltrare domanda di preadesione compilando la scheda scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio (www.al.camcom.it alla sezione Corsi e Formazione) oppure dal sito di Asfi (www.asfi.it alla sezione modulistica), spedendola via fax al numero 0131/43186, oppure inviandola all'indirizzo e-mail corsimmobiliari@al.camcom.it . Agli aderenti saranno successivamente inviati i programmi dettagliati di ciascun singolo seminario, che saranno consultabili anche sul sito della Camera di Commercio.

martedì, settembre 11, 2007

Quantifichiamo le segnalazioni sospette

Dal sito internet de "ilTempo.it" riporto un interessante articoletto che descrive alcuni dati numerici derivanti dagli obblighi antiriciclaggio. In particolare è interessante notare che lo scorso anno le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Ufficio Italiano Cambi sono state 10327, contro le 9057 del 2005.

REGISTRANO una costante crescita le segnalazioni per sospette operazioni di riciclaggio: nel 2006 quelle ...


... ricevute dall'Ufficio italiano cambi sono state 10.327 (di cui 443 per possibile finanziamento di attività terroristiche) contro le 9.057 dell'anno precedente. Lo rileva il ministero dell'Economia nella relazione sull'antiriciclaggio appena vistata dal ministro Padoa-Schioppa e trasmessa al Parlamento. Lo scorso anno, ricorda Via XX Settembre, sono iniziate ad arrivare le segnalazioni da parte di operatori non finanziari e delle altre figure professionali abilitate dagli ultimi adeguamenti normativi. In ogni caso, esiste «un esiguo numero di condanne, non coerente con la notevole attività investigativa». L'istituto di Washington ha rileva tra gli aspetti positivi «l'elevato grado di trasparenza del sistema finanziario italiano, grazie alle misure di identificazione della clientela e di archiviazione dei dati che consentono di tracciare, anche a distanza di tempo, le transazioni finanziarie». Tra i possibili interventi migliorativi il Fondo monetario suggerisce invece «l' introduzione anche nell'ordinamento italiano del cosiddetto reato di auto-riciclaggio, ossia la possibilità di incriminare per riciclaggio anche l'autore del reato dal quale provengono i proventi illeciti. Eventualità, quest'ultima, esclusa dall'attuale normativa ma che secondo i tecnici del Fondo potrebbe consentire un maggior numero di condanne. A livello regionale, segnala ancora il Ministero, la quota maggiore di segnalazione arriva dalla Lombardia (29,3%), seguita da Lazio (16,8%) e Campania (9,6%). Per quanto riguarda l'analisi delle attività sospette il Tesoro mette in evidenza come l'approfondimento delle operazioni segnalate abbia consentito di individuare specifiche tipologie di operatività anomale quali l'abusivismo finanziario, l'utilizzo improprio di carte di credito, i giri di fondi, le attività illecite poste in essere da cittadini cinesi, le truffe e l'usura«. Arriva poi una conferma dell'aumento di violazioni riconducibili a false fatturazioni ed evasione dell'Iva per acquisti in ambito Ue.

martedì 11 settembre 2007

domenica, settembre 09, 2007

Prestazioni professionali periodiche ed incarichi a compenso fisso annuale

In quest'ambito occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, che non richiede rinnovo di registrazione poiché non ha una scadenza, dall'incarico a tempo determinato e da quello a tempo determinato con possibilità tacita di rinnovo. Soltanto nel secondo caso è richiesta una nuova registrazione, come conseguenza di un nuovo contratto d'opera conferito al professionista con una nuova proposta accettata dallo stesso. Nel terzo caso, poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione. Diversamente per le prestazioni professionali che durante tale contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori ai 12.500 euro vige l'obbligo di registrazione: queste andranno registrate secondo i loro tempi, non potendosi ritenere sufficiente la sola registrazione iniziale di valore indeterminato dell'incarico. In presenza di un incarico a compenso fisso annuale che rientri in una delle categorie indicate nell'Allegato A2, quali ad esempio la consulenza aziendale o l'assistenza tributaria, si conviene sulla registrazione dell'incarico generico e non anche delle singole prestazioni che in quell'ambito vengono compiute, ferma restando la necessità di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente d'importo superiore a 12.500 euro nonché per l'assistenza finalizzata a tali trasferimenti.

Nozione di cliente: società fiduciaria

Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.

Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo

In caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l'acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all'identificazione del funzionario che interviene su incarico dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell'intermediario per conto del quale opera.

sabato, settembre 08, 2007

Attività di docenza

L'attività di docenza esplicata da un professionista nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.

venerdì, settembre 07, 2007

Incarico di recupero credito

L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

mercoledì, settembre 05, 2007

Modalità di identificazione: identificazione diretta

Nel caso di identificazione di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del cliente e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tali società o enti; ai sensi delle disposizioni dell'art. 4, c. 2 del D.M. n. 143/2006 le informazioni necessarie a suddetta verifica devono essere prodotte dal cliente.
La documentazione indicata nella Parte III, par. 2 del Provvedimento UIC (visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) può essere sostituita, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000 che consente l'utilizzazione dell'istituto anche a privati, dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le suddette dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate in luogo dei documenti di identificazione della persona fisica che compie l'operazione.

martedì, settembre 04, 2007

Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari

In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.

lunedì, settembre 03, 2007

Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: momento di effettuazione dell'operazione

L'identificazione del cliente può essere effettuata fino al momento della conclusione del contratto, da intendersi al più tardi come momento della consegna della merce.

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