lunedì, novembre 27, 2006

Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti, le società di revisione e gli operatori non finanziari osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.


C'è da aggiungere a quanto previsto dalla norma l'obbligatorietà della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, e l'adeguamento dei mezzi tecnologici agli standard previsti. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricordiamo:

  • L'uso di antivirus e firewall per i computer connessi ad internet.

  • L'uso di gruppi di continuità.

  • L'effettuazione settimanale di copie di sicurezza dei dati.

  • L'uso di sistemi operativi che permettano l'accesso mediante login e password. Sono quindi esclusi windows95, 98 e ME.

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