giovedì, giugno 04, 2009

Ancora sulla bozza di correttivo del decreto legislativo 231/07

Altre informazioni utili sulla bozza di correttivo del decreto legislativo 231/07 sono reperibili sul sito della lastampa.it, dove viene riportata una interessante rassegna fiscale.

Ai fini dell'AUI, abbiamo:
ANTIRICICLAGGIO FLESSIBILE SUI TEMPI DI REGISTRAZIONE
Lo schema di decreto correttivo del d.lgs. 231/2007 introduce il comma 1 bis all'art. 38, precisando che l'obbligo di registrare i loro incarichi nell'archivio cartaceo deve adempiersi entro trenta giorni "dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale".

La correzione apportata sembra comportare un regime di "alternatività" del momento dal quale far decorrere il termine per la registrazione dell'incarico ai fini antiriciclaggio da parte del professionista rispetto a quanto fino ad oggi previsto (ove l'evento a quo era individuato nella "fine della prestazione").

Pertanto, il professionista potrà effettuare la registrazione entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico quando questa è contestuale all'identificazione del cliente ovvero procedere al termine della prestazione, nel caso la stessa sia ad esecuzione periodica o continuata.

La possibilità residuale di registrare i dati del cliente entro trenta giorni dalla conoscenza successiva di ulteriori informazioni potrebbe ricondursi a quelle prestazioni in apparenza ed inizialmente non assoggettate all'obbligo di registrazione (p. 32).


ALLEGGERITI I COMPITI DEI COLLEGI
I professionisti membri di organi collegiali di controllo (collegi sindacali, comitati di controllo di gestione, organismi di vigilanza) non sono tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio, salvo comunque l'obbligo di comunicare al ministero dell'Economia ed all'unità di informazione finanziaria le violazioni commesse all'interno delle società di appartenenza. Così il decreto correttivo (vd. supra) ha circoscritto l'ambito di responsabilità di pertinenza degli organi societari con riguardo al sistema dei controlli istituito dal d.lgs. 231/2007.

Sono esonerati dalla registrazione delle informazioni nell'archivio univo informatico tutti i "controllori" quando l'operazione gode dell'adeguata verifica semplificata (p. 32).

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