sabato, dicembre 29, 2007
Intercettazioni
Lo trovate su http://antinterception.googlepages.com
venerdì, novembre 23, 2007
Niente antiriciclaggio nella gestione dei rapporti di lavoro
Riporto da newsfood.com:
Art. 12 del dlgs in materia di antiriciclaggio
Antiriciclaggio: la norma si fa più leggera per i consulenti del lavoro
Il Cdm accoglie le richieste dei professionisti
Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha accolto con soddisfazione il recepimento delle richieste avanzate in materia di antiriciclaggio ed accolte dal governo con l’art. 12 del decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria.
In particolare, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti di cui all'art.2 della legge 12/79, ovvero gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
“La semplificazione in materia di antiriciclaggio, a più riprese avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sostenuta anche in sede di audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha trovato finalmente oggettivo riscontro nella bozza di D. L.vo che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare”, ha commentato Marina Calderone.
“I consulenti del Lavoro – ha continuato la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - esprimono perciò viva soddisfazione per l’esclusione dai previsti adempimenti in materia di antiriciclaggio , situazione già da tempo segnalata e recepita dal Sottosegretario Mario Lettieri”.
Il testo dell'articolo 12 riporta quanto segue:
ART.12 DLGS RECEPIMENTO DIRETTIVA SU ANTIRICILAGGIO
Art. 12(Professionisti)
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a. i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro.
b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nellapredisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridicianaloghi;
d. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dallelettere a), b) e c) del presente comma;
2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenzasull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, del presente decreto non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2,comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
martedì, novembre 20, 2007
L'Ufficio italiano cambi viene assorbito dalla Banca d'Italia
19/11/2007, 09.29
Addio all'Uic. A Draghi l'antiriciclaggio
Ok dal Consiglio dei ministri al decreto che sopprime l'Ufficio cambi. Alla Banca d'Italia andranno i poteri ispettivi sui casi di riciclaggio
Si tratterà, secondo il quotidiano Finanza e Mercati di sabato che dedica spazio all'argomento, di un trasferimento e potenziamento delle funzioni di un ente dello Stato che ha un ruolo di primo piano nelle indagini della magistratura sui reati finanziari e sul terrorismo.
La nuova struttura che di fatto assorbirà e integrerà la vecchia godrà di larga autonomia e assorbirà i 70 funzionari circa che lavorano atualmente per l'Ufficio italiano cambi.
Nei prossimi giorni cercherò di approfondire l'argomento.
domenica, novembre 18, 2007
Altre misure antiriciclaggio
Libretti al portatore non oltre i 5mila euro
di Redazione - sabato 17 novembre 2007, 07:00
Le norme antiriciclaggio approvate ieri dal governo «assicurano maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie prevedendo una più attenta identificazione di cliente e titolare effettivo». È il giudizio del sottosegretario dell’Economia Mario Lettieri, che fa notare come vengano introdotte anche procedure semplificate per rischi di riciclaggio ridotto.
Con la soppressione dell’Ufficio italiano cambi e la sua integrazione nella Banca d’Italia, le transazioni in contanti o strumenti di pagamento al portatore non possono superare i 5mila euro; gli istituti di credito dovranno emettere assegni con la dicitura «non trasferibile». Queste misure entreranno in vigore il 30 aprile del prossimo anno.
Entro la stessa data, le case da gioco dovranno individuare le modalità per collegare i dati dei clienti con le operazioni di cambio-fiches oltre i 2mila euro. Lo schema del provvedimento, oltre a riguardare i casinò, coinvolge quanti offrono «attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione... » giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, sulla base delle autorizzazioni concesse dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
sabato, novembre 17, 2007
Modalità di applicazione degli obblighi antiriciclaggio a carico dei soggetti di cui all'art. 2, co.1, lett. b-bis del D.M. 141/ 2006
Soggetti di cui alla lett. b-bis del D.M. 141/2006: codice da utilizzare per l'identificazione del segnalante delle operazioni sospette
Pertanto, nei confronti dei rapporti con i clienti che si sono instaurati con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 (25 maggio 2007) e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, i professionisti di cui in epigrafe adempiranno agli obblighi di identificazione e registrazione entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto.
giovedì, novembre 15, 2007
Arbitrato
un commercialista è stato incaricato di svolgere l'attività di arbitrato in una controversia tra una società e un (ex) socio.
Ristolta la controversia, si decide di attribuire le spese al 50% tra entrambe le parti (socio riammesso nella società e società). bisogna identificarli entrambi? oppure nessuno dei 2 visto ke si tratta di arbitrato?
Premesso che avrei gradito una domanda non anonima, e che il commercialista di oggetto del quesito dovrebbe essere in grado di risolvere il problema da solo, analizziamo la questione.
Nel provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24/02/2006 trovi
egli eventualmente operi nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico.Quindi la prestazione professionale deve avere come oggetto la trasmissione o movimentazione di "denaro". La domanda si può quindi riformulare se l'arbitrato è una prestazione professionale che comporta o può comportare la trasmissione o movimentazione di "denaro".
L’identificazione è dovuta:
a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.
Io non sono commercialista, ma informatico. Ma a buon senso direi proprio di si.
In oltre, l'identificazione e la scrittura nell'AUI costa poco ed è una operazione di routine all'interno di uno studio commerciale tale per cui, nel dubbio, io registrerei.
giovedì, settembre 27, 2007
Trasferimenti frazionati
Dal Notiziario riporto il seguente articolo a firma di Angelo Rubano dal titolo Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”.
Buona lettura.
Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”
La normativa scatta anche se l’operazione è frazionata in tanti versamenti
di importi singolarmente inferiori alla soglia che attiva i previsti divieti.
La normativa volta a fronteggiare il fenomeno del riciclaggio di denaro ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano negli anni novanta, allorquando vennero assunte misure più incisive e immediate nell'ambito della prevenzione del riciclaggio dei proventi delle attività criminose, prevedendo, al contempo, un appropriato sistema sanzionatorio.
Tale azione di contrasto si realizza con una duplice tipologia d'interventi: uno, volto a "criminalizzare" la reimmissione nel circuito economico di denaro proveniente da reato (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale), l'altro, con fine preventivo, che mira a limitare l'uso del contante nelle transazioni e a monitorare il sistema finanziario.
La "legge antiriciclaggio" (decreto legge 143/1991) impone delle restrizioni alla circolazione di denaro contante, libretti di deposito, assegni bancari e circolari, e altri titoli similari. Questo al fine di fronteggiare il fenomeno del reimpiego nei mercati ufficiali di capitali di provenienza illecita, il cosiddetto "lavaggio di denaro sporco", nonché di contrastare il fenomeno delle frodi.
L'articolo 1 della "legge antiriciclaggio" stabilisce il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro (tale limite, precedentemente fissato in 20 milioni di lire, è stato rideterminato in 12.500 euro dall'articolo 1 del Dm 17 ottobre 2002).
Per gli altri mezzi di pagamento vigono le stesse norme relative al denaro contante; infatti, vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari e circolari, aventi importo superiore alla soglia dei 12.500 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La norma prende in considerazione anche i trasferimenti frazionati, singolarmente di importo inferiore ma complessivamente superiori al citato limite.
Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1991, il ministro del Tesoro ha esplicitato il concetto di operazioni frazionate, statuendo che più operazioni effettuate in momenti diversi, ancorché singolarmente di importo non superiore al limite dei 12.500 euro, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione, quando effettuate in un circoscritto intervallo temporale e quando la natura e le modalità delle operazioni poste in essere le riconduca a un singolo trasferimento monetario. Ancora, il ministro ha precisato che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa, costituiscono parti di un'unica operazione.
Il riscontro di violazioni valutarie in attività di verifica: un caso pratico
Esaminiamo un caso che si è posto all'attenzione degli organi ispettivi dell'agenzia delle Entrate, durante la verifica fiscale nei confronti di una società di capitali.
Nell'ambito di un finanziamento infruttifero effettuato dai soci in favore della Alfa Srl, regolarmente deliberato in assemblea, il signor Mario Rossi versava nelle casse della società parte della sua quota con cinque assegni bancari, privi della clausola di non trasferibilità, di importo unitario pari a 10mila euro.
Nella sostanza, il socio versava in favore della società oggetto di verifica l'importo complessivo di 50mila euro, frazionandolo però mediante emissione di cinque assegni di uguale importo.
In prima istanza, i verbalizzanti riscontravano criticità nelle modalità di versamento del predetto finanziamento, in quanto la delibera assembleare prevedeva che i versamenti da parte dei soci avvenissero tramite bonifico; di contro, il socio Mario Rossi risultava aver effettuato il versamento tramite assegni, transitati sul conto "cassa" della Alfa Srl.
I verbalizzanti ritenevano che, benché di importo unitariamente inferiore al limite citato nella "legge antiriciclaggio", gli assegni fossero ascrivibili a una medesima operazione: il versamento da parte del socio di 50mila euro.
Inoltre, a supporto di tale tesi era rilevato che:
- gli effetti recavano tutti uguale data di emissione
- gli assegni erano stai emessi tutti dalla stessa persona e indicavano sempre un identico beneficiario
- i numeri progressivi degli effetti erano consecutivi.
Alla luce di ciò, i verbalizzanti hanno constatato la violazione di cui all'articolo 1 del Dl 143/1991, identificando il responsabile della violazione nella persona di Mario Rossi (in proprio, nella qualità di socio che effettua la dazione, e quale legale rappresentante della ricevente Alfa Srl, giusta responsabilità concorrente del soggetto che riceve il trasferimento ultrasoglia: cfr Cassazione, sentenza n. 690 del 26 gennaio 1999); nei confronti del socio e della società si è resa pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.
Nel caso di specie, visto che la Alfa Srl aveva riversato in banca i cinque assegni, è stata segnalata anche l'ipotesi di omessa comunicazione di infrazioni della "legge antiriciclaggio" (articoli 2 e 3 del Dl 143/1991), al competente Uic, al fine di determinare l'eventuale responsabilità di soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette (l'Ufficio italiano cambi è l'unità di informazione finanziaria per l'Italia a cui sono attribuite dal legislatore specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario; è competente a ricevere, dai soggetti obbligati in forza di legge, le segnalazioni di operazioni sospette sulle quali esercita un controllo di carattere finanziario prima di trasmettere l'intero dossier agli organi investigativi competenti).
Conclusioni
Si rammenta che l'articolo 7 del Dlgs 56/2004, prevede che "I soggetti indicati nell'art. 2 (tra cui gli uffici della Pubblica Amministrazione) che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entra trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti... la violazione dell'obbligo di comunicazione... è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione".
Tornando al caso esaminato, i funzionari verificatori, non essendo in grado di conoscere se l'azienda di credito che ha accettato in versamento gli assegni abbia effettuato la segnalazione e, vista la particolarità della violazione, hanno provveduto a segnalare l'infrazione agli organi competenti.
La competenza in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio antiriciclaggio, per importi fino a 250mila euro, spetta alle direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro. Così è stabilito dal Dm 43726/2006, che individua gli uffici competenti per singola regione e lascia alla direzione V del dipartimento del Tesoro la potestà di sanzionare le infrazioni di importo superiore a 250mila euro.
Infine, si ricorda che qualora fosse dimostrata la provenienza del denaro da illeciti penalmente rilevanti, verrebbe a configurarsi la consumazione delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 648-bis e ter del Codice penale (ai sensi dell'articolo 648-bis Cp, commette il reato di riciclaggio chiunque trasferisce denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da dissimularne o occultarne l'origine illecita; l'articolo 648-ter, invece, attribuisce la figura di reato all'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro proveniente da illeciti penali).
martedì, settembre 18, 2007
Corsi di formazione
Maggiori dettagli sul sito agenfax.it
CAMERA DI COMMERCIO: AL VIA I CORSI SPECIALISTICI PER IL SETTORE IMMOBILIARE
(ri.acc. 18/9) - La Camera di Commercio di Alessandria promuove una serie di corsi relativi a tematiche che riguardano il settore immobiliare. l corsi, che hanno, nel contempo, carattere formativo e informativo, sono a livello specialistico, e si svolgono, in linea di massima, lungo l'arco di una mezza giornata. Essi rappresentano il naturale sviluppo dei contenuti e delle finalità della convenzione Clara Condicio, orientata a diventare un marchio di qualità per gli agenti di affari in mediazione che vi aderiscono.
Gli argomenti trattati riguardano:Il contratto preliminare e la proposta d'acquisto; gli adempimenti in materia di antiriciclaggio; la consultazione catastale; gli aspetti fiscali nelle compravendite immobiliari; la cessione d'azienda: aspetti giuridici e fiscali; il trattamento dei dati sensibili da parte degli agenti immobiliari; i contratti di locazione; la compravendita di immobili residenziali, industriali e commerciali; la determinazione del valore degli immobili. L'organizzazione dei corsi è stata affidata ad ASFI - Azienda speciale della Camera di Commercio per la formazione - e la quota di partecipazione (comprensiva di coffee break) per ogni incontro è stata fissata in € 50,00 oltre IVA (detraibili dalla denuncia dei redditi). Il primo corso si terrà il prossimo 29 settembre, dalle 15.00 alle 18.00, e riguarderà il contratto preliminare; relatore sarà il presidente del Collegio Notarile di Alessandria, Luigi Oneto. Seguiranno gli incontri dedicati all'analisi delle problematiche connesse all'antiriciclaggio ( 11 ottobre p.v. dalle 10.00 alle 113.00), al catasto (22 ottobre p.v.) e alla fiscalità (13 dicembre). Gli altri argomenti saranno trattati negli incontri che avranno luogo nel 2008, a partire dal mese di gennaio.
Gli interessati possono inoltrare domanda di preadesione compilando la scheda scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio (www.al.camcom.it alla sezione Corsi e Formazione) oppure dal sito di Asfi (www.asfi.it alla sezione modulistica), spedendola via fax al numero 0131/43186, oppure inviandola all'indirizzo e-mail corsimmobiliari@al.camcom.it . Agli aderenti saranno successivamente inviati i programmi dettagliati di ciascun singolo seminario, che saranno consultabili anche sul sito della Camera di Commercio.
martedì, settembre 11, 2007
Quantifichiamo le segnalazioni sospette
REGISTRANO una costante crescita le segnalazioni per sospette operazioni di riciclaggio: nel 2006 quelle ... ... ricevute dall'Ufficio italiano cambi sono state 10.327 (di cui 443 per possibile finanziamento di attività terroristiche) contro le 9.057 dell'anno precedente. Lo rileva il ministero dell'Economia nella relazione sull'antiriciclaggio appena vistata dal ministro Padoa-Schioppa e trasmessa al Parlamento. Lo scorso anno, ricorda Via XX Settembre, sono iniziate ad arrivare le segnalazioni da parte di operatori non finanziari e delle altre figure professionali abilitate dagli ultimi adeguamenti normativi. In ogni caso, esiste «un esiguo numero di condanne, non coerente con la notevole attività investigativa». L'istituto di Washington ha rileva tra gli aspetti positivi «l'elevato grado di trasparenza del sistema finanziario italiano, grazie alle misure di identificazione della clientela e di archiviazione dei dati che consentono di tracciare, anche a distanza di tempo, le transazioni finanziarie». Tra i possibili interventi migliorativi il Fondo monetario suggerisce invece «l' introduzione anche nell'ordinamento italiano del cosiddetto reato di auto-riciclaggio, ossia la possibilità di incriminare per riciclaggio anche l'autore del reato dal quale provengono i proventi illeciti. Eventualità, quest'ultima, esclusa dall'attuale normativa ma che secondo i tecnici del Fondo potrebbe consentire un maggior numero di condanne. A livello regionale, segnala ancora il Ministero, la quota maggiore di segnalazione arriva dalla Lombardia (29,3%), seguita da Lazio (16,8%) e Campania (9,6%). Per quanto riguarda l'analisi delle attività sospette il Tesoro mette in evidenza come l'approfondimento delle operazioni segnalate abbia consentito di individuare specifiche tipologie di operatività anomale quali l'abusivismo finanziario, l'utilizzo improprio di carte di credito, i giri di fondi, le attività illecite poste in essere da cittadini cinesi, le truffe e l'usura«. Arriva poi una conferma dell'aumento di violazioni riconducibili a false fatturazioni ed evasione dell'Iva per acquisti in ambito Ue.
martedì 11 settembre 2007
domenica, settembre 09, 2007
Prestazioni professionali periodiche ed incarichi a compenso fisso annuale
In quest'ambito occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, che non richiede rinnovo di registrazione poiché non ha una scadenza, dall'incarico a tempo determinato e da quello a tempo determinato con possibilità tacita di rinnovo. Soltanto nel secondo caso è richiesta una nuova registrazione, come conseguenza di un nuovo contratto d'opera conferito al professionista con una nuova proposta accettata dallo stesso. Nel terzo caso, poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione. Diversamente per le prestazioni professionali che durante tale contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori ai 12.500 euro vige l'obbligo di registrazione: queste andranno registrate secondo i loro tempi, non potendosi ritenere sufficiente la sola registrazione iniziale di valore indeterminato dell'incarico. In presenza di un incarico a compenso fisso annuale che rientri in una delle categorie indicate nell'Allegato A2, quali ad esempio la consulenza aziendale o l'assistenza tributaria, si conviene sulla registrazione dell'incarico generico e non anche delle singole prestazioni che in quell'ambito vengono compiute, ferma restando la necessità di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente d'importo superiore a 12.500 euro nonché per l'assistenza finalizzata a tali trasferimenti.
Nozione di cliente: società fiduciaria
Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.
Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo
In caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l'acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all'identificazione del funzionario che interviene su incarico dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell'intermediario per conto del quale opera.
sabato, settembre 08, 2007
Attività di docenza
L'attività di docenza esplicata da un professionista nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.
venerdì, settembre 07, 2007
Incarico di recupero credito
L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.
mercoledì, settembre 05, 2007
Modalità di identificazione: identificazione diretta
Nel caso di identificazione di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del cliente e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tali società o enti; ai sensi delle disposizioni dell'art. 4, c. 2 del D.M. n. 143/2006 le informazioni necessarie a suddetta verifica devono essere prodotte dal cliente.
La documentazione indicata nella Parte III, par. 2 del Provvedimento UIC (visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) può essere sostituita, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000 che consente l'utilizzazione dell'istituto anche a privati, dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le suddette dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate in luogo dei documenti di identificazione della persona fisica che compie l'operazione.
martedì, settembre 04, 2007
Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari
In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.
lunedì, settembre 03, 2007
Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: momento di effettuazione dell'operazione
giovedì, agosto 30, 2007
Società di elaborazione dati
Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell'attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l'incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell'attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonché la vendita o il noleggio di programmi software destinati all'elaborazione stessa) non comporta l'adempimento degli obblighi in questione.
mercoledì, agosto 29, 2007
Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: operazioni di trasferimento di materie, beni e prodotti senza trasferimento della proprietà
Ai sensi del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 (Parte IV, paragrafo 6) le operazioni da registrare da parte degli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi sono quelle di acquisto, vendita o mediazione, così come indicato nell'apposita tabella recante i codici e la descrizione delle operazioni di cui all'allegato 1 del provvedimento citato. Pertanto, la semplice lavorazione, non è compresa tra le operazioni oggetto di registrazione.
L'esenzione dagli obblighi antiriciclaggio riguarda anche la fattispecie del "prestito d'uso", ovvero quel contratto attraverso il quale gli operatori possono disporre di un quantitativo di lingotti o barre necessario per le lavorazioni per un periodo definito, seppur rinnovabile.
martedì, agosto 28, 2007
Identificazione di persona giuridica
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.
lunedì, agosto 27, 2007
Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi: obblighi in materia di identificazione dei fornitori e di registrazione degli acquisti
Gli obblighi di identificazione e registrazione nelle fattispecie in epigrafe non sussistono per le operazioni poste in essere tra i soggetti rientranti tra quelli indicati all'art. 2, lett. g), h) ed l), del D.M. n. 143/2006, nonché per le operazioni di acquisto poste in essere con gli intermediari bancari e con Poste italiane s.p.a..
sabato, agosto 25, 2007
Incarichi ricevuti da altro professionista
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.
venerdì, agosto 24, 2007
Agenti immobiliari: contratti preliminari sottoposti a condizione sospensiva e di contratti sottoposti a prelazione a favore di terzi
Sono assoggettati agli obblighi di identificazione e registrazione in archivio unico i contratti preliminari sottoposti a condizione sospensiva per i quali la condizione non si sia ancora avverata, quelli sottoposti a condizione risolutiva, e i contratti sottoposti a prelazione a favore di terzi per i quali il relativo diritto non sia stato ancora esercitato.
mercoledì, agosto 22, 2007
Agenti immobiliari che svolgano anche attività di mediazione creditizia
Se l'agente immobiliare è anche mediatore creditizio iscritto all'albo UIC, può tenere un unico archivio (cartaceo o informatico), purché nello stesso sia tenuta traccia della tipologia di attività esercitata (mediazione creditizia o immobiliare - attributi A01A e A24 per l'attività o indicazioni di contenuto equivalente per l'archivio cartaceo, D01A per l'anagrafica, o indicazione di contenuto equivalente per l'archivio cartaceo ).
Nel caso di compravendita immobiliare, qualora l'operatore sia intervenuto esclusivamente per la concessione del finanziamento, in qualità di mediatore creditizio, e non abbia pertanto contribuito, in qualità di agente immobiliare, a detta compravendita, è tenuto a registrare l'operazione in archivio, tenendo evidenza del fatto che opera in qualità di mediatore creditizio (attrib. A01A = 40, A24 = 8604, D01A = 40 ).
Nel caso di concessione di finanziamento legata ad una compravendita, ovvero qualora la mediazione creditizia sia strumentale rispetto alla mediazione immobiliare, l'operatore (anche se iscritto al relativo albo) dovrà registrare entrambe le operazioni in archivio, attribuendole in entrambi i casi all'attività di agente immobiliare (attrib. A01A = 33, D01A = 33), valorizzando l'attributo A24 con i codici 8201 oppure 8202 per la mediazione immobiliare, e 8299 per la concessione del finanziamento. In tal caso dovrà essere registrato nell'anagrafe clienti l'intermediario con il quale viene messo in contatto il cliente (attrib. D09C.1).
sabato, agosto 18, 2007
Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione
Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l'attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione successivamente cancellata. Si valorizza altresì l'attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell'attributo A54.A passa da 0 a 3 e nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B
martedì, agosto 07, 2007
Agenti immobiliari: mancata accettazione di proposta d'acquisto irrevocabile
Se l'agente riceve una proposta d'acquisto irrevocabile, non è tenuto all'identificazione e alla registrazione se la proposta non viene accettata, in quanto le disposizioni prevedono l'obbligo di registrazione per il solo contratto preliminare o definitivo di compravendita. L'operazione può comunque essere tenuta in considerazione per eventuali ipotesi di operazioni sospette.
domenica, agosto 05, 2007
Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria
L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.
venerdì, agosto 03, 2007
Agenti immobiliari: non rilevanza della caparra o di acconti ai fini della registrazione
La caparra o eventuali acconti versati in sede di trattativa non rilevano ai fini della registrazione.
lunedì, luglio 30, 2007
Attività professionale in forma associata o societaria
I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale.
domenica, luglio 29, 2007
Agenti immobiliari: esclusione dagli obblighi di registrazione nel caso di potenziale cliente
La mera presentazione di un potenziale cliente ad altro agente non costituisce attività significativa ai fini della registrazione in archivio.
mercoledì, luglio 11, 2007
Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte
E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.
martedì, luglio 10, 2007
Corte UE : antiriciclaggio , lecito imporre ad avvocati collaborazione
Gli Stati possono imporre agli avvocati di collaborare con le autorita' responsabili della lotta al riciclaggio di capitali quando essi partecipano ad alcune transazioni di natura finanziaria non collegate ad un procedimento giudiziario e cio' non viola il diritto ad un equo processo. Lo ha stabilito con una sentenza della scorsa settimana la Corte di giustizia europea, spiegando che tali obblighi sono giustificati dalla necessita' di lottare efficacemente contro il riciclaggio.
La direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite costituisce uno dei principali strumenti internazionali di lotta contro il riciclaggio. Nel 2001 essa è stata aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desideri espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. A partire da tale momento, i notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, sono assoggettati alle disposizioni della direttiva, quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o immobiliare o agiscono in nome e per conto di società in ogni operazione finanziaria o immobiliare.
Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 da vari Consigli dell'ordine degli avvocati, è stato chiesto alla Cour d'arbitrage (Corte Costituzionale del Belgio) di annullare taluni articoli della legge belga di recepimento della direttiva. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che l'estensione agli avvocati degli obblighi di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che queste ritengono utili, arreca un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.
In tale contesto, la Cour d'arbitrage ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali viola il diritto ad un equo processo. La Corte ricorda che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.
Come regola generale - ha sottolineato la Corte - tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.
Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo, mentre invece - ha evidenziato la Corte UE - le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell’ambito preciso delle dette operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali che esercita un'influenza evidente sullo sviluppo della delinquenza organizzata, la quale costituisce a sua volta una minaccia particolare per le società degli Stati membri.
Pertanto, la Corte europea ha dichiarato che l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora essi partecipino a talune operazioni finanziarie non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, non viola il diritto ad un equo processo.
lunedì, luglio 09, 2007
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Obblighi di registrazione nel caso di collaborazione tra agenti immobiliari
Qualora due agenti immobiliari collaborino nell'ambito della stessa operazione di compravendita, svolgendo la propria attività l'uno per il venditore e l'altro per il compratore, entrambi dovranno registrare l'operazione di compravendita identificando e registrando tutte le parti (venditore/i, acquirente/i) indipendentemente da quale sia il proprio cliente.
martedì, luglio 03, 2007
Normativa antiriciclaggio per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi
Il 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi (attesi dal Novembre del 2004) del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.
Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano quindi la normativa ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
L’Archivio Antiriciclaggio potrà essere tenuto nelle due modalità previste: cartaceo o informatico.
L’Archivio Unico Cartaceo (AUC) dovrà essere tenuto senza cancellazioni, abrasioni, firmato in ogni pagina e con l’indicazione del totale delle pagine su ognuna. Non potranno essere fatte correzioni e le pagine dovranno essere firmate singolarmente dal responsabile. Le modalità di compilazione sono le stesse dell’archivio di tipo informatico.
L’Archivio Unico Informatico (AUI) dovrà essere tenuto in conformità alle istruzioni dell’Allegato A del provvedimento UIC (Provvedimento UIC - Allegato tecnico A). Le registrazioni,sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 anni.
La sanzione prevista per l’omessa istituzione archivio unico è l’arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro, mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell'archivio viene prevista una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro.
Per le singole categorie sono previste informazioni specifiche da registrare e conservare. Vediamo nel dettaglio.
AGENZIE IMMOBILIARI (Articolo 12)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.
Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti;
b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8201 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto preliminare
8202 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo
8299 Mediazione immobiliare - altro
MEDIATORI CREDITIZI (Articolo 16)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.
Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
c) alla data della concessione del finanziamento;
d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.
Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8601 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria
8602 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di acquisto di crediti
8603 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito al consumo, così come definito da l'art.121
del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
8604 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito ipotecario
8605 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di prestito su pegno
8606 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito
documentate, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito
8699 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di altra forma
Particolare attenzione dovrà essere fatta quindi da quegli agenti immobiliari (iscritti all’albo) che svolgono anche attività di mediazione creditizia: dovranno essere tenuti due archivi distinti e separati per le due posizioni, nei quali indicare le informazioni di natura diversa previste dalla normativa.
In sintesi, l’agenzia Immobiliare dovrà tenere un registro in cui registrare l’avvenuta identificazione del cliente e gli estremi del contratto concluso con lo stesso. Il mediatore creditizio dovrà sempre registrare i dati identificativi del cliente e specificare i dettagli del finanziamento accordato.
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE all’UIC
Ai soggetti tenuti la normativa chiede, oltre alla tenuta dell’Archivio Unico, di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi, con le modalità previste del provvedimento dello stesso, tutte le operazioni che potrebbero essere ritenute “sospette”: Vengono allo scopo pubblicati nel Provvedimento UIC gli indici di anomalia da considerare nella valutazione (in ogni caso soggettiva e relativa) dell’indice di sospetto.
SEGNALAZIONI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Devono essere segnalate le infrazioni all’art. 1 della legge antiriciciclaggio (197/1991), che riportiamo: È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
L’importo è aggiornato a 12.500 Euro.
Lo scopo dell’articolo è limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore, obbligando in sintesi a:
- Trasferimenti tra soggetti diversi di somme e di titoli al portatore maggiore di €12.500 solo tramite intermediari abilitati.
- Assegni d’importo maggiore di € 12.500 con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Circolare CNCL del 4 maggio 2006 n° 914
In attesa dell’emanazione di ulteriori e più approfondite istruzioni in materia di antiriciclaggio in particolare sui rilievi mossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, appare opportuno dotare i professionisti coinvolti negli adempimenti di strumenti utili ad agevolarne l’attività. Punto di partenza non può che essere il registro in versione cartacea necessario per l’identificazione del cliente, di cui alleghiamo facsimile (utilizzabile in format word sul sito www.consulentidellavoro.it). Ma la di là delle istruzioni per l’uso, che qui di seguito si riportano qualche considerazione di carattere generale appare quanto mai opportuno formularla. Non vi è dubbio infatti che, in merito al segreto professionale, il legislatore abbia cercato di garantire l’attività dei professionisti prevedendo, all’art. 9 c. 3 del regolamento n. 141/06, che le segnalazioni effettuate "non costituiscono violazione del segreto professionale, ne comportano alcun tipo di responsabilità per i professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori". E’ certo che il nuovo legislatore avrà il compito, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, di procedere quanto prima a formulare nuove regole meno opprimenti e più funzionali alla lotta all’antiriciclaggio.
A questo proposito, si osserva che la considerazione n. 20 della direttiva 2005/60/CE lascia intravedere un mutamento di indicazioni nel momento in cui fa riferimento a "liberi professionisti che forniscono consulenza legale come ad esempio (dunque non esclusivamente) gli avvocati" ed ancor più quando afferma che "è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale non partecipi all’attività di riciclaggio..".
Ora, sappiamo bene, che consulente legale non è sinonimo di avvocato o notaio, ma ancor più interessante è l’accento posto dalla direttiva, prima ancora che sui soggetti, sull’attività.
Se il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo oggi si sviluppano nel campo extra finanziario, è certamente più utile colpire le attività che sono suscettibili di agevolare tali pratiche, senza rimanere vincolati ad una elencazione, magari tassativa, di questi o quei soggetti obbligati.
L’art. 23 c. 2 della direttiva 2005/60/CE stabilisce che "gli stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all’art. 22 c. 1 (che prevede nello specifico obblighi di informazione e comunicazione all’UIC da parte dei soggetti destinatari della direttiva) ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso". A ben vedere, non vi è riferimento ai "consulenti del lavoro", ma questa è una mancanza meramente letterale che, ci auspichiamo, venga superata dal legislatore italiano il quale potrebbe operare un’enunciazione più conforme alla nostra realtà di quelli che sono i soggetti coinvolti nelle procedure antiriciclaggio, rimanendo perfettamente in sintonia con la finalità della direttiva che mira a sviluppare la collaborazione tra liberi professionisti e Stato.
Si può ritenere che questa norma, una delle più importanti della nuova direttiva, di per sé potrebbe diventare sufficiente a tutelare il segreto professionale.
Vi è convinzione che occorrerà, ad ogni modo, garantire l’operato del professionista affinché questo, nella sua delicata funzione, non diventi oggetto di ritorsioni e gravi ripercussioni personali a seguito di eventuali segnalazioni che potrebbe operare.
Nell’attesa di nuove regole che definiscano più razionalmente l’intera disciplina dell’antiriciclaggio, è stato predisposto il modulo/registro di identificazione tipo che ottempera a quanto disposto dall’art. 6 c. 6 del DM 3 febbraio 2006 n. 141.
Nella prima nota esplicativa, emessa dal Consiglio Nazionale con la circolare n.913 del 20 aprile, è stato già modo di trattare degli obblighi del professionista, tra cui l’obbligo di identificazione, di registrazione e conservazione nell’archivio unico informatico o cartaceo dei dati del cliente.
Il provvedimento dell’UIC del febbraio 2006 ha confermato che:
- l’archivio unico cartaceo consiste in un registro tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile non recante spazi bianchi e abrasioni
- il registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o dalla società di revisione, ovvero da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto
- l’ultimo foglio deve recare l’indicazione del numero delle pagine di cui si compone il registro e l’apposizione della firma delle persone di cui al punto sub 2.
Nella circostanza, al fine di dettagliare il modulo/registro di identificazione ribadiamo che si rende necessario, per l’identificazione del cliente che operi in proprio o per conto di altro soggetto, acquisire i seguenti dati distinti per:
PERSONE FISICHE:
- • nome e cognome
- • luogo e data di nascita
- • indirizzo della residenza o domicilio
- • codice fiscale
- • estremi del documento utilizzato
- SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
- • denominazione
- • sede legale
- • codice fiscale
Il modulo/registro di identificazione predisposto, per facilitare l’annotazione dei dati relativi al cliente è stato suddiviso in tre parti:
- identificazione del cliente (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)
- identificazione del legale rappresentante del soggetto diverso da persona fisica (persona giuridica)
- identificazione del soggetto terzo per conto del quale il cliente identificato opera.
L’identificazione deve essere effettuata dal professionista o da un suo collaboratore contestualmente all’incarico (identificazione diretta), alla presenza fisica del cliente. Tutti i dati devono essere desunti da un documento di riconoscimento valido e non scaduto. Per esemplificare l’annotazione del documento utilizzato si farà ricorso alla declaratoria riportata nel provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 recante la seguente codifica:
01 = Carta di identità
02 = Patente di guida
03 = Passaporto
04 = Porto d'armi
05 = Tessera postale
06 = Altro
Potranno, però, verificarsi condizioni nelle quali non sarà possibile procedere contestualmente all’identificazione del cliente, in quanto lo stesso potrebbe conferire l’incarico non direttamente.
Nella fattispecie (identificazione indiretta) il professionista procederà senza la presenza del cliente tenendo cura di verificare che:
a) il cliente sia già stato identificato direttamente dal professionista in relazione ad altra attività professionale;
b) i dati e le altre informazioni risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documento recante la firma digitale ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 445/2000;
c) i dati e le altre informazioni risultino da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 23 maggio 1997 n.153;
d) i dati e le altre informazioni risultino dall’attestazione di altro professionista che abbia identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera e che eserciti in altro Stato U.E. in attuazione della Direttiva 2001/97/CE.
Altra casistica di identificazione prevista dal provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006 è l’identificazione a distanza, ovvero in assenza del cliente e del professionista, prevista nel caso in cui al cliente sia stata rilasciata apposita attestazione da soggetti che lo hanno già identificato e rientranti in una delle seguenti categorie:
a) intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 20/02/2004, n. 56;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Uunione europea, così come definiti nell’art.1, lett. a) e b),n. 2), 3) e 4) della Direttiva 2001/97/CE del 04/12/2001
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri stati aderenti allo stesso organismo.
Infine, è utile rammentare che il professionista potrà istituire l’archivio unico informatico che deve essere tenuto secondo gli standard tecnici indicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi. Riteniamo utile richiamare l’attenzione sull’utilizzo informatico dell’archivio unico per il quale è prevista la possibilità di affidare a terzi la gestione, solo se è assicurato l’accesso diretto e immediato del professionista all’archivio stesso. Si osserva che, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione restano a carico del professionista unico responsabile.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)
lunedì, luglio 02, 2007
Ecco la nuova bozza del Decreto Antiriciclaggio
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto una nuova bozza di Decreto Legislativo di attuazione della terza direttiva comunitaria (2005/60/CE) in materia di antiriciclaggio.
Il provvedimento, che diventerà il Testo Unico di riferimento per la disciplina dell’antiriciclaggio e che abroga tutte le normative e decreti attuativi attualmente in vigore, ricalca la precedente impostazione ma introduce importanti e sostanziali novità rispetto alla bozza precedente soprattutto sull'utilizzo del contante e sulle norme per l'emissione degli assegni.
- Viene drasticamente abbassata la soglia alla circolazione del contante che passa dagli attuali 12.500 Euro a 5.000 Euro per tutte le operazioni che intercorrono tra i soggetti privati, importo che peraltro costituirà soglia non valicabile (in altri termini le transazioni in contanti non potranno eccedere i 4.999,99 Euro), mentre è stata innalzata a 15.000 Euro la soglia per far scattare l’obbligo di identificazione e registrazione da parte dei professionisti.
- Molte anche le novità per quello che riguarda l'uso degli assegni. I moduli di assegni bancari e postali potranno essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. solamente se muniti della clausola di non trasferibilità.Il cliente potrà richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera ma per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
giovedì, giugno 28, 2007
Professionisti: Archivio unico informatico affidato a terzi
Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dell'AUI per più studi professionali, devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l'individuazione dell'archivio di ogni singolo professionista.
domenica, giugno 24, 2007
Agenti immobiliari: obblighi di registrazione nel caso di contratti di cessione di azienda
Nell'ambito della conclusione di contratti di cessione di azienda, gli agenti immobiliari sono tenuti a registrare solo l'eventuale cessione di un immobile.
sabato, giugno 23, 2007
Attività di componente collegio sindacale
L'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n. 98 del 15/06/05 all'indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato AR).
venerdì, giugno 22, 2007
Agenti immobiliari: esclusione dei contratti di locazione dagli obblighi di registrazione
Secondo l'art. 12 del D.M. 143/2006 e il paragrafo 4, parte IV delle Istruzioni UIC, sono oggetto di registrazione le sole operazioni di compravendita immobiliare; pertanto la conclusione di contratti di locazione non deve essere registrata. Resta comunque fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette- qualora ne ricorrano i presupposti ed indipendentemente dall'importo dell'operazione- nell'ambito dell'intera attività istituzionale.
domenica, giugno 17, 2007
Identificazione di garanti da parte dei mediatori crediti
Poiché non espressamente richiesto, l'identificazione di eventuali garanti non deve essere effettuata.
mercoledì, giugno 13, 2007
Segnalazioni di operazioni sospette
Tale obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.
mercoledì, giugno 06, 2007
Sanzioni
L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.
lunedì, maggio 28, 2007
Istituzione archivio unico
L'obbligo di istituzione di tale archivio sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione. I dati vanno conservati per 10 anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.
Per professionisti:
L'obbligo di istituzione dell'archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.
venerdì, maggio 25, 2007
Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per operazioni poste in essere tra operatori non finanziari.Per professionisti:
Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.
mercoledì, maggio 16, 2007
Documenti per l'identificazione
Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.
martedì, maggio 15, 2007
Archivio unico cartaceo
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
lunedì, maggio 14, 2007
Modifiche alla disciplina antiriciclaggio
Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2007, n. 107, il decreto 10.04.2007, n. 60, relativo al "Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), che ha modificato il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.Il provvedimento in questione è il seguente:
I quattro articoli che compongono il decreto riguardano
Articolo 1 Definizione di libero professionista
Articolo 2 Destinatari
Articolo 3 Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
Articolo 4 Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto ministeriale del 10 aprile 2007, n. 60
Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2007, n. 107
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2007, n. 60.
Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2005";
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente "Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite";
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio " convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere delle amministrazioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-
1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione di libero professionista
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) ''libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;".
Art. 2.
Destinatari
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.".
Art. 3.
Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.".
Art. 4.
Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.".
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
domenica, aprile 15, 2007
Validità del registro cartaceo
Quello che viene detto, però, è che ogni registrazione deve essere conservata per almeno 10 anni.
domenica, aprile 01, 2007
Vademecum Antiriciclaggio
Il link dove scaricarlo è 2248_oua_antiriciclaggio.pdf
Per comodita riporto la prefazione del documento di 140 pagine.
L’ambizione di questo quaderno è quella di contribuire a informare i colleghi
sulla normativa e le tematiche del Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56, comunemente conosciuto come “legge antiriciclaggio”.
Per far ciò abbiamo fatto ricorso alla scienza del Prof. Ranieri Razzante, docente
di legislazione antiriciclaggio nell’Università di Macerata, il quale ha redatto la
guida.
E’ fuor di dubbio che l’immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita
produce un danno a tutti i soggetti economici (per esempio, massicci reinvestimenti
immobiliari indirizzati in un determinato territorio possono incidere sul livello
dei prezzi al punto tale da rendere più gravoso, se non impossibile, l’accesso al
bene casa a chi estraneo al circuito criminale). Si tratta perciò di un danno sociale,
che va combattuto.
Tuttavia, in uno stato di diritto, la sicurezza è una garanzia che va coniugata con le
altre garanzie primarie del cittadino, tra cui campeggia il diritto di difesa, senza il
quale la libertà individuale non è che flatus vocis. Il diritto di difesa è di tutti, anche
del reo, sicché la collaborazione alla giustizia dell’avvocato va intesa in chiave dialettica, cioè nella sua funzione di contraddittore istituzionale dell’autorità procedente.
Prima, durante o fuori dal giudizio, non si può perciò indebolire il ruolo dell’avvocato,
il cui pilastro essenziale è il rapporto fiduciario col cliente fondato sull’inviolabilità
del segreto professionale, inconciliabile con l’obbligo di segnalazione delle cosiddette “operazioni sospette”.
Né ai fini pratici tale obbligo appare utile o efficace fin quando manchi una riserva
legale della consulenza giuridico-contrattuale a favore delle categorie professionali
individuate dalla normativa, perché per eluderla basterebbe servirsi di professionisti
o soggetti diversi da quelli elencati.
Per questo motivo l’avvocatura italiana si è espressa criticamente sul modo in cui
la direttiva europea è stata recepita, soprattutto con riguardo al regolamento attuativo del Dlgs 56/04.
Si tratta ancora una volta di trovare un equilibrio tra autorità e libertà, un equilibrio
che non sia frutto di considerazioni od opposizioni aprioristiche, ma il risultato
di una conoscenza approfondita e diffusa.
E’ perciò importante che gli avvocati assimilino i principi e le logiche della
nuova normativa di cui sono o saranno destinatari, non solo per evitare sanzioni,
ma anche per elaborare de jure condendo, quali garanti delle libertà individuali, proposte correttive che coniughino al meglio la sicurezza con le altre garanzie fondamentali.
Michelina Grillo
Presidente OUA
venerdì, marzo 30, 2007
Stampa dei registri
Come per ogni altro archivio informatico, l'importante è prestare le giuste attenzioni e precauzioni: gruppo di continuità, backup regolari, verifica dei backup regolari.
martedì, marzo 27, 2007
Trattamento delle operazioni sospette
L'archivio unico, sia esso informatico che cartaceo, non è stato progettato per registrare le segnalazioni effettuate, bensì le operazioni o prestazioni professionali.
Al momento le segnalazioni all'UIC vengono effettuate in forma cartacea e trasmesse al seguente indirizzo: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo, del codice PR AR94. Anche se l'UIC si riserva la possibilità di attivare l'invio telematico delle stesse.
I dettagli sulla modalità e le procedure da adottare per compilare una segnalazione sono ben dettagliate nei provvedimenti del 24/02/2006 dell'UIC. In questa sede richiamamo solamente che la segnalazione si compone di 6 sezioni o quadri così composti:
- informazioni generali sulla segnalazione;
- informazioni generali sul segnalante;
- operazione oggetto di segnalazione;
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita;
- informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione.
mercoledì, marzo 14, 2007
Estensioni degli obblighi antiriciclaggio
ILLECITI - Antiriciclaggio al traguardo
Estensione degli obblighi ai fuori Albo
A giorni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento correttivo del decreto ministeriale 141/06 che estende gli obblighi antiriciclaggio a tributaristi, Ced e Caf. Entro fine marzo, invece, sarà pronta la bozza finale rivista alla luce delle osservazioni presentate dalle categorie, del decreto legislativo che recepisce la terza direttiva antiriciclaggio. Nel testo del primo provvedimento vengono recepite le osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto al Ministero di chiarire e meglio definire i contorni dell’operazione di estensione degli obblighi.
domenica, marzo 04, 2007
Archivio unico cartaceo per operatori non finaziari
Questa pubblicazione completa la precedente, soddisfacendo così le richieste dei professionisti e operatori non finanziari.
venerdì, marzo 02, 2007
Archivio unico cartaceo per professionisti
Al momento è disponibile solo la versione per professionisti, ma a breve sarà disponibile anche la versione per operatori non finanziari.
Nota bene che gli archivi di cui hai bisogno sono due: uno per l'anagrafe dei clienti e l'altro per la registrazione delle prestazioni.
Puoi acquistare on-line i due registri:
- www.lulu.com/shop/luigi-poderico/antiriciclaggio-anagrafe-dei-clienti/paperback/product-750106.html
- www.lulu.com/shop/luigi-poderico/antiriciclaggio-registro-delle-prestazioni/paperback/product-750174.html
Ricordati anche che puoi scaricare e utilizzare gratuitamente anche il software per la tenuta dell'archivio unico informatico. Lo trovi su http://www.poderico.it/aui
Archivio Unico Cartaceo
Il registro sarà acquistabile ad un prezzo ragionevole presso l'editore on-line www.lulu.com.
Appena pronti rilascerò le istruzioni per l'acquisto.
giovedì, gennaio 18, 2007
Disponibile il manuale in versione cartacea
operativo per il software antiriciclaggio.
Acquista una copia del manuale visitando il seguente link:
http://www.lulu.com/content/634405
... oppure contattami
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