mercoledì, luglio 11, 2007

Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.

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