martedì, luglio 03, 2007

Normativa antiriciclaggio per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi

Dal sito www.casaclick.it riporto un semplice e chiaro schema riassuntivo, che spiega i punti principali della normativa antiriciclaggio a carico di agenzie immobiliari e mediatori creditizi.
Il 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi (attesi dal Novembre del 2004) del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.

Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano quindi la normativa ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.


L’Archivio Antiriciclaggio potrà essere tenuto nelle due modalità previste: cartaceo o informatico.
L’Archivio Unico Cartaceo (AUC) dovrà essere tenuto senza cancellazioni, abrasioni, firmato in ogni pagina e con l’indicazione del totale delle pagine su ognuna. Non potranno essere fatte correzioni e le pagine dovranno essere firmate singolarmente dal responsabile. Le modalità di compilazione sono le stesse dell’archivio di tipo informatico.
L’Archivio Unico Informatico (AUI) dovrà essere tenuto in conformità alle istruzioni dell’Allegato A del provvedimento UIC (Provvedimento UIC - Allegato tecnico A). Le registrazioni,sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 anni.

La sanzione prevista per l’omessa istituzione archivio unico è l’arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro, mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell'archivio viene prevista una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro.

Per le singole categorie sono previste informazioni specifiche da registrare e conservare. Vediamo nel dettaglio.

AGENZIE IMMOBILIARI (Articolo 12)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.

Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti;
b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.

Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8201 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto preliminare
8202 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo
8299 Mediazione immobiliare - altro

MEDIATORI CREDITIZI (Articolo 16)
Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.

Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
c) alla data della concessione del finanziamento;
d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.

I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.

Le causali previste dalla normativa sono le seguenti:
8601 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria
8602 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di acquisto di crediti
8603 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito al consumo, così come definito da l'art.121
del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
8604 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito ipotecario
8605 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di prestito su pegno
8606 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito
documentate, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito
8699 Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di altra forma

Particolare attenzione dovrà essere fatta quindi da quegli agenti immobiliari (iscritti all’albo) che svolgono anche attività di mediazione creditizia: dovranno essere tenuti due archivi distinti e separati per le due posizioni, nei quali indicare le informazioni di natura diversa previste dalla normativa.

In sintesi, l’agenzia Immobiliare dovrà tenere un registro in cui registrare l’avvenuta identificazione del cliente e gli estremi del contratto concluso con lo stesso. Il mediatore creditizio dovrà sempre registrare i dati identificativi del cliente e specificare i dettagli del finanziamento accordato.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE all’UIC

Ai soggetti tenuti la normativa chiede, oltre alla tenuta dell’Archivio Unico, di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi, con le modalità previste del provvedimento dello stesso, tutte le operazioni che potrebbero essere ritenute “sospette”: Vengono allo scopo pubblicati nel Provvedimento UIC gli indici di anomalia da considerare nella valutazione (in ogni caso soggettiva e relativa) dell’indice di sospetto.

SEGNALAZIONI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Devono essere segnalate le infrazioni all’art. 1 della legge antiriciciclaggio (197/1991), che riportiamo: È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
L’importo è aggiornato a 12.500 Euro.

Lo scopo dell’articolo è limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore, obbligando in sintesi a:
  • Trasferimenti tra soggetti diversi di somme e di titoli al portatore maggiore di €12.500 solo tramite intermediari abilitati.
  • Assegni d’importo maggiore di € 12.500 con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

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