Gli Stati possono imporre agli avvocati di collaborare con le autorita' responsabili della lotta al riciclaggio di capitali quando essi partecipano ad alcune transazioni di natura finanziaria non collegate ad un procedimento giudiziario e cio' non viola il diritto ad un equo processo. Lo ha stabilito con una sentenza della scorsa settimana la Corte di giustizia europea, spiegando che tali obblighi sono giustificati dalla necessita' di lottare efficacemente contro il riciclaggio.
La direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite costituisce uno dei principali strumenti internazionali di lotta contro il riciclaggio. Nel 2001 essa è stata aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desideri espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. A partire da tale momento, i notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, sono assoggettati alle disposizioni della direttiva, quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o immobiliare o agiscono in nome e per conto di società in ogni operazione finanziaria o immobiliare.
Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 da vari Consigli dell'ordine degli avvocati, è stato chiesto alla Cour d'arbitrage (Corte Costituzionale del Belgio) di annullare taluni articoli della legge belga di recepimento della direttiva. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che l'estensione agli avvocati degli obblighi di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che queste ritengono utili, arreca un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.
In tale contesto, la Cour d'arbitrage ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali viola il diritto ad un equo processo. La Corte ricorda che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.
Come regola generale - ha sottolineato la Corte - tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.
Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo, mentre invece - ha evidenziato la Corte UE - le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell’ambito preciso delle dette operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali che esercita un'influenza evidente sullo sviluppo della delinquenza organizzata, la quale costituisce a sua volta una minaccia particolare per le società degli Stati membri.
Pertanto, la Corte europea ha dichiarato che l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora essi partecipino a talune operazioni finanziarie non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, non viola il diritto ad un equo processo.
martedì, luglio 10, 2007
Corte UE : antiriciclaggio , lecito imporre ad avvocati collaborazione
Riporto un articolo apparso su www.osservatoriosullalegalita.org a firma Gabriella Mira Marq e datato 01/07/2007. Buona lettura.
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