martedì, luglio 03, 2007

Circolare CNCL del 4 maggio 2006 n° 914

Dal sito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riporto una circolare che spiega in maniera sintetica e chiara gli strumenti e gli obblighi che i consulenti del lavoro sono tenuti rispetto alla normativa antiriciclaggio.

In attesa dell’emanazione di ulteriori e più approfondite istruzioni in materia di antiriciclaggio in particolare sui rilievi mossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, appare opportuno dotare i professionisti coinvolti negli adempimenti di strumenti utili ad agevolarne l’attività. Punto di partenza non può che essere il registro in versione cartacea necessario per l’identificazione del cliente, di cui alleghiamo facsimile (utilizzabile in format word sul sito www.consulentidellavoro.it). Ma la di là delle istruzioni per l’uso, che qui di seguito si riportano qualche considerazione di carattere generale appare quanto mai opportuno formularla. Non vi è dubbio infatti che, in merito al segreto professionale, il legislatore abbia cercato di garantire l’attività dei professionisti prevedendo, all’art. 9 c. 3 del regolamento n. 141/06, che le segnalazioni effettuate "non costituiscono violazione del segreto professionale, ne comportano alcun tipo di responsabilità per i professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori". E’ certo che il nuovo legislatore avrà il compito, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, di procedere quanto prima a formulare nuove regole meno opprimenti e più funzionali alla lotta all’antiriciclaggio.

A questo proposito, si osserva che la considerazione n. 20 della direttiva 2005/60/CE lascia intravedere un mutamento di indicazioni nel momento in cui fa riferimento a "liberi professionisti che forniscono consulenza legale come ad esempio (dunque non esclusivamente) gli avvocati" ed ancor più quando afferma che "è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale non partecipi all’attività di riciclaggio..".

Ora, sappiamo bene, che consulente legale non è sinonimo di avvocato o notaio, ma ancor più interessante è l’accento posto dalla direttiva, prima ancora che sui soggetti, sull’attività.

Se il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo oggi si sviluppano nel campo extra finanziario, è certamente più utile colpire le attività che sono suscettibili di agevolare tali pratiche, senza rimanere vincolati ad una elencazione, magari tassativa, di questi o quei soggetti obbligati.

L’art. 23 c. 2 della direttiva 2005/60/CE stabilisce che "gli stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all’art. 22 c. 1 (che prevede nello specifico obblighi di informazione e comunicazione all’UIC da parte dei soggetti destinatari della direttiva) ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso". A ben vedere, non vi è riferimento ai "consulenti del lavoro", ma questa è una mancanza meramente letterale che, ci auspichiamo, venga superata dal legislatore italiano il quale potrebbe operare un’enunciazione più conforme alla nostra realtà di quelli che sono i soggetti coinvolti nelle procedure antiriciclaggio, rimanendo perfettamente in sintonia con la finalità della direttiva che mira a sviluppare la collaborazione tra liberi professionisti e Stato.

Si può ritenere che questa norma, una delle più importanti della nuova direttiva, di per sé potrebbe diventare sufficiente a tutelare il segreto professionale.

Vi è convinzione che occorrerà, ad ogni modo, garantire l’operato del professionista affinché questo, nella sua delicata funzione, non diventi oggetto di ritorsioni e gravi ripercussioni personali a seguito di eventuali segnalazioni che potrebbe operare.

Nell’attesa di nuove regole che definiscano più razionalmente l’intera disciplina dell’antiriciclaggio, è stato predisposto il modulo/registro di identificazione tipo che ottempera a quanto disposto dall’art. 6 c. 6 del DM 3 febbraio 2006 n. 141.

Nella prima nota esplicativa, emessa dal Consiglio Nazionale con la circolare n.913 del 20 aprile, è stato già modo di trattare degli obblighi del professionista, tra cui l’obbligo di identificazione, di registrazione e conservazione nell’archivio unico informatico o cartaceo dei dati del cliente.

Il provvedimento dell’UIC del febbraio 2006 ha confermato che:

  1. l’archivio unico cartaceo consiste in un registro tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile non recante spazi bianchi e abrasioni
  2. il registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o dalla società di revisione, ovvero da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto
  3. l’ultimo foglio deve recare l’indicazione del numero delle pagine di cui si compone il registro e l’apposizione della firma delle persone di cui al punto sub 2.

Nella circostanza, al fine di dettagliare il modulo/registro di identificazione ribadiamo che si rende necessario, per l’identificazione del cliente che operi in proprio o per conto di altro soggetto, acquisire i seguenti dati distinti per:

  • PERSONE FISICHE:

    • • nome e cognome
    • • luogo e data di nascita
    • • indirizzo della residenza o domicilio
    • • codice fiscale
    • • estremi del documento utilizzato

    1. SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

      • • denominazione
      • • sede legale
      • • codice fiscale

      Il modulo/registro di identificazione predisposto, per facilitare l’annotazione dei dati relativi al cliente è stato suddiviso in tre parti:

          1. identificazione del cliente (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)
          2. identificazione del legale rappresentante del soggetto diverso da persona fisica (persona giuridica)
          3. identificazione del soggetto terzo per conto del quale il cliente identificato opera.

      L’identificazione deve essere effettuata dal professionista o da un suo collaboratore contestualmente all’incarico (identificazione diretta), alla presenza fisica del cliente. Tutti i dati devono essere desunti da un documento di riconoscimento valido e non scaduto. Per esemplificare l’annotazione del documento utilizzato si farà ricorso alla declaratoria riportata nel provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 recante la seguente codifica:

      01 = Carta di identità

      02 = Patente di guida

      03 = Passaporto

      04 = Porto d'armi

      05 = Tessera postale

      06 = Altro

      Potranno, però, verificarsi condizioni nelle quali non sarà possibile procedere contestualmente all’identificazione del cliente, in quanto lo stesso potrebbe conferire l’incarico non direttamente.

      Nella fattispecie (identificazione indiretta) il professionista procederà senza la presenza del cliente tenendo cura di verificare che:

      a) il cliente sia già stato identificato direttamente dal professionista in relazione ad altra attività professionale;

      b) i dati e le altre informazioni risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documento recante la firma digitale ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 445/2000;

      c) i dati e le altre informazioni risultino da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 23 maggio 1997 n.153;

      d) i dati e le altre informazioni risultino dall’attestazione di altro professionista che abbia identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera e che eserciti in altro Stato U.E. in attuazione della Direttiva 2001/97/CE.

      Altra casistica di identificazione prevista dal provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006 è l’identificazione a distanza, ovvero in assenza del cliente e del professionista, prevista nel caso in cui al cliente sia stata rilasciata apposita attestazione da soggetti che lo hanno già identificato e rientranti in una delle seguenti categorie:

      a) intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 20/02/2004, n. 56;

      b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Uunione europea, così come definiti nell’art.1, lett. a) e b),n. 2), 3) e 4) della Direttiva 2001/97/CE del 04/12/2001

      c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri stati aderenti allo stesso organismo.

      Infine, è utile rammentare che il professionista potrà istituire l’archivio unico informatico che deve essere tenuto secondo gli standard tecnici indicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi. Riteniamo utile richiamare l’attenzione sull’utilizzo informatico dell’archivio unico per il quale è prevista la possibilità di affidare a terzi la gestione, solo se è assicurato l’accesso diretto e immediato del professionista all’archivio stesso. Si osserva che, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione restano a carico del professionista unico responsabile.

      Cordiali saluti.

      IL PRESIDENTE
      (Marina E. Calderone)


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