martedì, agosto 28, 2007

Identificazione di persona giuridica

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.

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