martedì, maggio 11, 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia

Riporto dal sito del Ministero della Giustizia il Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
16 aprile 2010
(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 - Serie Generale )
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010;
Su proposta della Unità di informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni



  1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:



    1. «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;



    2. «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;



    3. «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che on sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;



    4. «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:



      1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;



      2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



      3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



      4. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;



    5. «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 2
Ambito di applicazione



  1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:



    1. i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;



    2. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;



    3. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:



      1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;



      2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;



      3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;



      4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;



      5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;



    4. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);



    5. i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.



  1. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono sonerati agli obblighi di cui al presente decreto.



  2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



  3. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».
Art. 3
Indicatori di anomalia



  1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.



  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.



  3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



  4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.



  5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.



  6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.



  7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.



  8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.



  9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette



  1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.



  2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro: Alfano
Gli allegati sono disponibili sul sito del ministero ai seguenti indirizzi: allegato 1, allegato 2.
Il decreto con gli allegati sono disponibili in un unico documento presso scribd.com

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