mercoledì, ottobre 29, 2008

Consigli pratici per l'adeguata verifica

Su ilsole24ore.com ho trovato quest'interessante articolo che commenta il vademecum stilato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si tratta di linee guida per l'adeguata verifica della clientela.

Al setaccio il rischio-riciclaggio
di Valentina Maglione e Benedetto Santacroce

Una check list per misurare il rischio di riciclaggio legato al tipo di cliente e di operazione e calibrare così i controlli. A proporla agli operatori, insieme con una serie di altre indicazioni, è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ieri ha approvato il documento con le linee guida per l'adeguata verifica della clientela predisposte da un gruppo di lavoro costituito all'interno della commissione Antiriciclaggio. Il documento è in consultazione per 30 giorni.

L'adeguata verifica 
Il documento dei commercialisti tenta di colmare la mancanza di regole attuative degli obblighiimposti dal decreto legislativo antiriciclaggio (231 del 2007), suggerendo agli operatori modalità uniformi per effettuare l'adeguata verifica della clientela.
«Il principio dell'approccio basato sul rischio spiega Enricomaria Guerra, consigliere nazionale delegato all'antiriciclaggio è disciplinato in modo piuttosto generico dal decreto 231. Individuare procedure è quindi essenziale per consentire l'adempimento degli obblighi di verifica del cliente».
Quello che viene dai commercialisti è un primo aiuto che dovrebbe presto essere affiancato dalle istruzioni delle Autorità. L'Unità di informazione finanziaria (la Uif, che da quest'anno ha sostituito l'Uic) sta infatti lavorando per aggiornare gli indicatori di anomalia "tagliati" su misura per i diversi intermediari. E se per conoscere gli indici per gli intermediari finanziari sarà necessario attendere di più, sulle "griglie" per i professionisti e gli altri operatori saranno presto aperte le consultazioni con gli Ordini e le associazioni.

Si tratta di chiarimenti necessari, dato che l'adeguata verifica rappresenta una novità per gli operatori. Il decreto 231 ha infatti introdotto nuovi adempimenti connessi all'identificazione del cliente. Se, infatti, è stata confermata la necessità di identificare il cliente, sono stati aggiunti l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e quello di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto.
Parallelamente, il decreto 231 ha introdotto un nuovo approccio valutativo, basato sul rischio, anticipato al momento iniziale in cui si instaura il rapporto con il cliente e non più al successivo momento connesso alla segnalazione delle operazioni sospette. Pur in presenza di un chiaro indirizzo normativo, l'assenza di procedure ha reso difficoltosa l'applicazione del nuovo approccio.
Le regole 
Il modello proposto nelle linee guida dei commercialisti è volto a semplificare e standardizzare la valutazione di rischio che il professionista è chiamato a fare nei confronti del potenziale cliente. La guida si compone di cinque parti, oltre la documentazione di riferimento.

Nella prima parte vengono elencate le operazioni che devono formare oggetto di verifica e quelle che restano escluse, come la mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali (nota 65633 del 12 giugno 2008 del ministero dell'Economia).

La seconda parte, invece, con l'ausilio di flow chart, delinea la procedura da seguire a seconda della tipologia di verifica richiesta: ordinaria, semplificata o rafforzata ( quest'ultima è necessaria, per esempio, per i clienti politicamente esposti, benché agiscano per conto di clienti non politicamente esposti).

Sui tempi di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela in riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto 231), il Consiglio si riserva di chiedere alle autorità di fissare un termine adeguato per consentire i controlli, fermo restando la necessità di procedere tempestivamente. Pertanto, sotto questo profilo, i professionisti devono da subito fare uno screening della clientela.

Nelle parti terza, quarta e quinta vengono poi esaminate, rispettivamente, la verifica della clientela secondo l'approccio basato sul rischio, la trascrizione dei dati raccolti con il fascicolo cliente e il controllo costante.

L'approccio basato sul rischio 
Le linee guida dettano una valida procedura che, attraverso diversi step, consente di associare a ciascun cliente, in base ai parametri previsti, un determinato livello di rischio. In questo modo il professionista può selezionare a monte le diverse situazioni che richiedono maggiore attenzione, rispetto a quelle poco significative.

In base al documento, vanno considerati dapprima gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e poi quelli relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica): a ciascuono di essi va associato un punteggio che misura la maggiore o minore rischiosità. Infine, dalla valutazione congiunta dei due punteggi emerge un indice che esprime il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

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