venerdì, dicembre 03, 2010

Invio telematico delle segnalazioni di operazioni sospette

Riporto integralmente il comunicato del 25/11/2010 dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, dal titolo:

REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE


REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

25-11-2010
Comunicato
L'Unità di Informazione Finanziaria ha proceduto a una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza.
Il nuovo sistema, che sarà operativo dal maggio 2011, prevede che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d'Italia, sul quale i segnalanti dovranno preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili su questo sito.
L'utilizzo del canale telematico favorirà una maggiore tempestività nell'inoltro della segnalazione e nella rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevati dalle procedure interne di controllo; sarà altresì possibile corredare la segnalazione stessa di documenti elettronici, garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati.
Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata.
Il contenuto della segnalazione si articolerà in: dati identificativi della segnalazione; elementi informativi in forma strutturata; elementi descrittivi in forma libera.
In linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del d.lgs. n. 231/2007, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione.
Allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo gli interventi di adeguamento necessari al recepimento delle novità dello schema segnaletico, si anticipano, negli allegati 1 e 2, le istruzioni sul contenuto della segnalazione e, negli allegati 3a e 3b, il relativo tracciato elettronico (1) (in formato XBRL).
Le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo della procedura saranno tempestivamente fornite.

(1) Tale tracciato dovrà essere utilizzato dai segnalanti che si avvarranno della possibilità di predisporre autonomamente il file contenente la segnalazione (modalità upload) anziché ricorrere all'utilizzo del data-entry disponibile sul portale.

Maggiori informazioni sono reperibili alla fonte.

mercoledì, dicembre 01, 2010

Convegno pubblico FIBA

La FIBA-CISL di Savona organizza un convegno pubblico dal titolo "La normativa antiriciclaggio e le sue implicazioni sull'attività lavorativa".
Il convegno è per il giorno venerdì 3 dicembre alle ore 14,30 ad Albenga.
Per maggiori dettagli si rimanda alla locandina dell'evento e all'invito.

martedì, novembre 30, 2010

Maggiori obblighi per i revisiori dei conti

Da ilsole24ore.com segnalo l'articolo "Antiriciclaggio più stretto per i revisori", del quale riporto un breve estratto:
Obblighi antiriciclaggio differenziati per gli organismi di controllo delle società. In generale, i componenti di collegi sindacali, consigli di sorveglianza, comitati di controllo di gestione e degli organismi di vigilanza (previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b, del Dlgs n. 231/01) sono tenuti a vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e di comunicare le eventuali violazioni rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese in base all'articolo 52 del Dlgs 231/07 (il decreto legislativo che ha delineato la disciplina antiriciclaggio). Il tipo però di controllo svolto incide sul dettaglio degli ulteriori oneri che gravano sugli organismi incaricati.
Per maggiori dettagli rimando alla fonte.

giovedì, novembre 04, 2010

Antiriciclaggio dedicato agli avvocati di Castellanza

Il prossimo venerdì, 5 novembre, è previsto un incontro formativo a Castellanza dedicato agli avvocati dal titolo "La disciplina antiriciclaggio per i professionisti".

Il programma della giornata è il seguente:
14.30 Registrazione dei partecipanti

15.00 Inizio lavori

Prof. Avv. Mario Zanchetti
Professore Ordinario di Diritto penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattaneo

Colonnello GdF Dott. Carmelo Vella
Capo Divisione, Direzione investigativa antimafia - Relazioni internazionali, Ministero dell'Interno Roma

Prof. Avv. Oliviero Mazza
Professore Ordinario di Procedura penale Università degli Studi di Milano-Bicocca
Avvocato in Milano

Prof. Avv. Gianluca Varraso
Ricercatore di Diritto processuale penale e docente di Diritto penitenziario
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Docente di Diritto processuale penale-Diritto processuale penale societario Università Carlo Cattaneo – LIUC
Avvocato in Milano


18.00 Conclusione lavori
Maggiori dettagli su varese7press e su liuc.it.

martedì, ottobre 26, 2010

Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti alla luce della normativa vigente.

Riporto da sienafree.it la notizia di un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, dal titolo "Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti alla luce della normativa vigente".

Riporto per comodità di lettura la notizia ma, come sempre, rimando alla fonte per maggiori dettagli ed approfondimenti.

L'appuntamento è fissato per venerdì 29 ottobre, alle 15, presso l'auditorium della Banca Mps in viale Mazzini

“Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti alla luce della normativa vigente”. E' questo il titolo del convegno in programma per venerdì 29 ottobre, alle ore 15, presso l'auditorium della Banca Monte dei Paschi di Siena, in viale Mazzini 23 , organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; dall'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Montepulciano; dall'Ordine degli Avvocati di Siena; dall'Ordine degli Avvocati di Montepulciano e dal Collegio Notarile di Siena e Montepulciano.

A parlare sul tema saranno Giancarlo D'Avanzo, presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; Alfredo Robledo, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, che interverrà sulle “attività e i settori interessati dal reato di riciclaggio, il ruolo delle banche e dei professionisti e i riflessi in campo internazionale”; Annalisa De Vivo, ricercatrice dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che illustrerà l’”adeguata” verifica della clientela nelle linee guida del Consiglio nazionale; il notaio Marco Krogh che interverrà sugli “obblighi antiriciclaggio da parte dei notai”; l'avvocato Gianluca Gambogi che illustrerà le “misure antiriciclaggio adottate dagli avvocati” ed il Col. Giampaolo Mazza, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena, che tratterà de “i controlli negli studi professionali e dell'aspetto sanzionatorio”.

lunedì, agosto 23, 2010

Antiriciclaggio e adempimenti degli Agenti Immobiliari

Su mondocasablog.com un articolo interessante, a cura di Armando Barsotti, che riassume in poche righe i principali obblighi ed adempimenti in tema di antiriciclaggio per gli agenti immobiliari.


Gli Agenti Immobiliari devono osservare tutti i principali obblighi previsti della normativa antiriciclaggio:

  • Identificazione del cliente

  • Registrazione di cui all’art. 36

  • Segnalazione delle operazioni sospette

  • Adeguata verifica della clientela

  • Elaborare una SCHEDA ANALISI RISCHIO

Maggiori informazioni su:

venerdì, agosto 13, 2010

Disposizioni antiriciclaggio arricchite per i professionisti

A seguito della manovra economica 2010, le disposizioni antiriciclaggio a carico dei professionisti si arricchiscono. Da studiociraolo.it riporto:

La manovra economica arricchisce il quadro delle disposizioni antiriciclaggio. Tra le principali novità che interessano operatori e professionisti si elencano: il ricorso frequente o ingiustificato per prelievi o versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro; stretta per i soggetti che hanno sede in paradisi fiscali che non potranno partecipare a procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici se non previa autorizzazione del Mef; obbligo di astensione, o cessazione, per intermediari e professionisti di operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali; limiti all'uso del contante a 5mila euro e inasprimento delle sanzioni minime. E' fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, emettere assegni trasferibili da 12.500 a 5mila euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che è comunque valida ma è sanzionata.

Per maggiori informazioni rimando ai seguenti collegamenti:

martedì, agosto 10, 2010

Chiarimenti per agenti immobiliari e mediatori creditizi

Segnalo l'articolo Necessario conservare i documenti per dieci anni, apparso su ilsole24ore.com, e che riporta i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia alla FIMAA (Federazione italiana mediatori e agenti d'affari).

L'articolo tocca i seguenti argomenti:
Gli agenti immobiliari devono osservare tutti i principali obblighi previsti della normativa antiriciclaggio: adeguata verifica delle clientela, segnalazione delle operazioni sospette, registrazione dei dati del cliente e conservazione dei documenti relativi all'operazione.
Dal mio punto di vista è interessante il vincolo di conservazione dei documenti per 10 anni: dove sarà il tuo PC tra 10 anni? Riuscirai ancora ad utilizzare il tuo AUI o il tuo gestionale d'ufficio tra 10 anni?

mercoledì, luglio 07, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

lunedì, luglio 05, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

domenica, luglio 04, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

sabato, luglio 03, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

giovedì, luglio 01, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

mercoledì, giugno 30, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

lunedì, giugno 28, 2010

domenica, giugno 27, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

venerdì, giugno 25, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.

giovedì, giugno 24, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

martedì, giugno 22, 2010

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

lunedì, giugno 21, 2010

domenica, giugno 20, 2010

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

  • Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
  • Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
  • Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
  • Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
  • Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

domenica, giugno 06, 2010

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione

Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

sabato, giugno 05, 2010

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.

venerdì, giugno 04, 2010

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione

Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

domenica, maggio 30, 2010

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione

Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
  2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.

giovedì, maggio 27, 2010

Indicatore di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
  1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

mercoledì, maggio 26, 2010

Indicatore di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

  1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta .
  2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
  3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
  4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

martedì, maggio 25, 2010

Indicatore di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
  1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
  2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
  3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
  4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
  5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
  6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
  7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

lunedì, maggio 24, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
  • costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; 
  • conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi; 
  • utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; 
  • trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; 
  • ricezione e/o trasferimento di fondi.

domenica, maggio 23, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.

martedì, maggio 18, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

lunedì, maggio 17, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.


Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

sabato, maggio 15, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

giovedì, maggio 13, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente

1.Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

    1.1.Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.

    1.2.Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

mercoledì, maggio 12, 2010

Indicatore di anomalia connessi al cliente


Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

martedì, maggio 11, 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia

Riporto dal sito del Ministero della Giustizia il Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
16 aprile 2010
(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 - Serie Generale )
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010;
Su proposta della Unità di informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni



  1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:



    1. «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;



    2. «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;



    3. «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che on sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;



    4. «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:



      1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;



      2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



      3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



      4. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;



    5. «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 2
Ambito di applicazione



  1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:



    1. i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;



    2. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;



    3. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:



      1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;



      2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;



      3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;



      4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;



      5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;



    4. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);



    5. i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.



  1. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono sonerati agli obblighi di cui al presente decreto.



  2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



  3. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».
Art. 3
Indicatori di anomalia



  1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.



  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.



  3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



  4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.



  5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.



  6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.



  7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.



  8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.



  9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette



  1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.



  2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro: Alfano
Gli allegati sono disponibili sul sito del ministero ai seguenti indirizzi: allegato 1, allegato 2.
Il decreto con gli allegati sono disponibili in un unico documento presso scribd.com

martedì, maggio 04, 2010

Antiriciclaggio e segnalazioni per i professionisti

Su ilsole24ore.com si trova un interessante articolo: "Sul riciclaggio segnalazioni a tutto campo" a firma di Antonio Iorio. Vengono esaminate le sfaccettature dell'obbligo di segnalazione in capo ai professionisti:

L'obbligo rappresenta senz'altro l'attività più delicata per le conseguenze che possono derivare sia in capo al cliente a seguito della segnalazione, sia, per altro verso, in capo al professionista in ipotesi di omissione della segnalazione.

venerdì, aprile 30, 2010

Adeguata verifica della clientela per i commercialisti

Forse qualche commercialista potrà trovare utile l'articolo di Nicola Brutti dal titolo "CNDCEC, le linee guida del sull'adeguata verifica della clientela", su ipsoa.it.

L'articolo comincia così:

Il documento tiene conto degli aggiornamenti della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) recati dal D.lgs. n. 151 del 25 settembre 2009.
In vista dell’applicazione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva approvato nel settembre 2008 le “ sull’adeguata verifica della clientela”, che, nella nuova versione, di aprile 2010 vengono aggiornate al recente D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009.
Buona lettura.

giovedì, aprile 15, 2010

Allargate le verifiche antiriciclaggio

Questo articolo, di Luciano De Angelis, è di sicuro interesse per i professionisti.

L'indice del rischio cliente/operazione dovrà essere modificato in relazione all'evoluzione del cliente ed al susseguirsi delle operazioni. Il fascicolo del cliente potrà tenersi anche in modo informatico. L'adeguata verifica viene estesa anche a consulenze nei confronti di cooperative ed onlus e nessuno «sconto» potrà realizzarsi in tema di posizioni gestite da società fiduciarie; ma la verifica è esclusa nel caso di attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali. Inoltre, c'è l'estensione degli obblighi a ciascun revisore nell'ambito dei collegi sindacali di società industriali e commerciali. Sono i principali aggiornamenti alle «Linee guida per l'adeguata verifica della clientela» approvate nel novembre 2008, posti in essere dalla «Commissione Antiriciclaggio» del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Un'operazione che Enrico Maria Guerra, delegato del consiglio in seno alla commissione, descrive come «un aggiornamento e un adeguamento delle disposizioni alle novità introdotte dal dlgs correttivo, il n. 151/2009».
L'articolo completo è disponibile su professionisti.it

mercoledì, marzo 17, 2010

Circolare antiriciclaggio dal Consiglio Nazionale Forense

Sul sito dell'Consiglio Nazionale Forense è disponibile la circolare 10-C-2010, dal titolo:

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA
Il testo della circolare è il seguente.

05/03/2010 - obbligo di comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’Economia
Cari Presidenti e Cari Amici,

con circolare n. 24-C/2009 del 15 ottobre 2009 il Consiglio nazionale ha informato i Consigli dell’ordine degli avvocati dell’adozione delle disposizioni correttive della vigente normativa primaria in materia di obblighi antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) [1] , inviando un approfondimento realizzato dall’Ufficio studi in merito alla esatta delimitazione degli obblighi gravanti sui Consigli dell’ordine, in attuazione della “Terza direttiva antiriciclaggio”.
Tra questi obblighi, come segnalato nell’approfondimento di cui sopra, vi è anche quello di cui all’art. 9, comma 6, d. lgsl. 231/2007, come modificato dall’art. 4, d. lgsl. 25 settembre 2009, n. 151:
”6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14”.
Il riferimento alle funzioni istituzionali proprie dell’ente indica che, non essendo stati attribuiti ulteriori poteri ispettivi, informativi e di controllo sugli iscritti, tale obbligo debba ritenersi pertinente all’esercizio della funzione disciplinare: ove l’ordine, nel corso dell’esercizio della funzione disciplinare, rilevi una violazione delle disposizioni antiriciclaggio, è tenuto ad informarne l’UIF.
Pertanto, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) [2] , come specificamente richiesto dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia con nota del 18 febbraio 2010, prot. 14561, si chiede di voler comunicare a questo Consiglio nazionale gli elementi relativi alle eventuali informative effettuate all’UIF nel corso dell’anno 2009.
Per completezza, si richiede anche di voler segnalare eventuali iniziative di carattere formativo e culturale relative alla disciplina antiriciclaggio organizzate a beneficio degli iscritti nell’anno 2009.
Il Consiglio nazionale raccoglierà le risposte pervenute e le inoltrerà al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia entro il 30 marzo 2010.
Si prega pertanto di voler fornire le informazioni richieste al più presto possibile, e comunque entro il 24 marzo p.v.
Con i più cordiali saluti.
avv. prof. Guido Alpa

sabato, marzo 13, 2010

Comunicazione IRDCEC

Giro questa comunicazione dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

Diretta - Le Novità dell'Antiriciclaggio
Il 22 marzo è prevista una Diretta che avrà come titolo "Le novità dell’antiriciclaggio". Nella 1^ parte saranno trattati i temi riguardanti l’evasione fiscale quale reato di auto riciclaggio, il decreto correttivo e le principali novità per i professionisti, gli organi di controllo e antiriciclaggio. Nella seconda parte, muovendo dagli obblighi antiriciclaggio degli organi preposti al controllo di gestione, ci si sofferma sulle problematiche inerenti alla moltiplicazione dei controlli e alla frequente sovrapposizione tra le loro varie tipologie all’interno degli enti soggetti al controllo.

venerdì, marzo 12, 2010

Domande ricorrenti

Dal sito della Federazione Nazionale Mediatori Creditizi, è possibile accedere ad una lista di domande ricorrenti (FAQ). Tra le varie ce ne sono alcune che riguardano l'antiriciclaggio:
  1. Volevo sapere per aggiornare nel modo migliore il mio archivio antiriciclaggio, (come mediatore creditizio) nel momento in cui effettuo una fattura per mediazione ad una banca convenzionata ossia per un mutuo o prestito personale devo identificare solo il cliente che si è rivolto a me oppure solo la banca a cui devo effettuare la fattura di mediazione, e nel caso della banca a chi devo identificare? grazie per la disponibilità, buon lavoro.
  2. Per quanto concerne la normativa antiriciclaggio il Promotore finanziario deve registrare le operazioni effettuate alla loro conclusione (atto notarile) cosi come per i mediatori creditizi (mi riferisco a pratiche di mutuo e/o finanziamenti personali).
  3. L'agente in attivita' finanziaria o il mediatore creditizio sono obbligati a tenere il registro unico informatico, oppure baste effettuare la registrazione su oppositi registri cartacei, oppure ancora queste figure professionali non hanno obblighi di registrazione? in attesa di cortese riscontro porgo i miei distinti saluti.
Tutte le risposte al sito: http://www.fenamec.it/faq_comm.html

Faccio solo notare che non vi è evidenza a quanto risalgono le risposte e se quindi sono ancora valide.

Antiriciclaggio - Aspetti Normativi e Meccanografici

Forse a qualcuno potrà interessare il corso in oggetto.

Il corso è di carattere normativo e meccanografico. Vengono presentati e discussi gli adempimenti, richiesti dalla vigente normativa, in materia di Antiriciclaggio ed in seguito vengono mostrate le operazioni “quotidiane” da svolgere tramite l’utilizzo del software (identificazione, adeguata verifica della clientela, registrazione in A.U. etc.).
I destinatari sono:
Il corso è rivolto a tutte quelle figure professionali che devono assolvere agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio e quindi Ragionieri, Revisori contabili, Dottori commercialisti, Notai ed Avvocati e ad ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi quali i consulenti tributari non iscritti in Albi e le Società di Servizi.
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito della SEAC.

lunedì, febbraio 01, 2010

Seminario antiriciclaggio a Milano

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, organizza per il 4/02/2010 un convegno di studio ed approfondimento dal titolo:

La legge antiriciclaggio per i collaboratori ed i dipendenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili


Maggiori dettagli disponibili a questo link.

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