Riporto dal sito del Ministero della Giustizia il
Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
Decreto 16 aprile 2010 -
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di
talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
16 aprile 2010
(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 - Serie Generale )
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma
2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta
dell'Unità di informazione finanziaria, sentiti gli ordini
professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di
agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei
soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello
stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo
internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza
finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010;
Su proposta della Unità di
informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
-
Nel presente decreto e nei
relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
-
«finanziamento del
terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla
custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in
qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte,
utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con
finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il
compimento di uno o più delitti con finalità di
terrorismo previsti dal codice penale, e ciò
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
-
«operazione»: in
conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e
integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi
di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
-
«Paesi con regime
antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità
europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e
che on sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o
modificato;
-
«riciclaggio»: in
conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni,
«le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
-
la conversione o il
trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
-
l'occultamento o la
dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti
sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività;
-
l'acquisto, la detenzione o
l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
-
la partecipazione a uno degli
atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione»;
-
«UIF»: l'Unità
di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale
incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai
medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo.
Art. 2
Ambito di applicazione
-
Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:
-
i soggetti iscritti nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
-
ogni altro soggetto che rende i
servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono
in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attività in materia di contabilità e
tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
-
i notai e gli avvocati quando, in
nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione
di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:
-
il trasferimento a qualsiasi
titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche;
-
la gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni;
-
l'apertura o la gestione di
conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
-
l'organizzazione degli apporti
necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione
di società;
-
la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
-
i prestatori di servizi relativi
a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle
lettere a), b) e c);
-
i soggetti iscritti nel registro
dei revisori contabili.
-
I componenti degli organi di
controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del
disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono sonerati agli obblighi di cui al presente
decreto.
-
L'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti
indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro
cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove
tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
-
I soggetti di cui al comma 1 sono
indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il
termine di «professionisti».
Art. 3
Indicatori di anomalia
-
Al fine di agevolare l'attività
di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili
di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto
indicatori di anomalia.
-
Gli indicatori di anomalia sono
volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni
soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati
all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al
corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette.
-
L'elencazione degli indicatori di
anomalia non è esaustiva anche in considerazione della
continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
-
L'impossibilità di
ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più
degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può
non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I
professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori
comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non
descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di
sospetto.
-
La mera ricorrenza di operazioni o
comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia
non è motivo di per sè sufficiente per
l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le
quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei
comportamenti della clientela.
-
Per favorire la lettura e la
comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati
in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore
a cui si riferiscono.
-
I professionisti si avvalgono
degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti
sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare,
sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una
valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
-
I professionisti utilizzano gli
indicatori quale strumento operativo per la valutazione della
sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti
alla luce della concreta attività prestata.
-
Al fine di rilevare operazioni
sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e
modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7,
lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
-
Ai fini del corretto adempimento
dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti
hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute
nell'allegato 2 al presente decreto.
-
La segnalazione deve contenere i
dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi
del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla
UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro: Alfano
Gli allegati sono disponibili sul sito del ministero ai seguenti indirizzi:
allegato 1,
allegato 2.
Il decreto con gli allegati sono disponibili in un unico documento presso
scribd.com