In quest'ambito occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, che non richiede rinnovo di registrazione poiché non ha una scadenza, dall'incarico a tempo determinato e da quello a tempo determinato con possibilità tacita di rinnovo. Soltanto nel secondo caso è richiesta una nuova registrazione, come conseguenza di un nuovo contratto d'opera conferito al professionista con una nuova proposta accettata dallo stesso. Nel terzo caso, poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione. Diversamente per le prestazioni professionali che durante tale contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori ai 12.500 euro vige l'obbligo di registrazione: queste andranno registrate secondo i loro tempi, non potendosi ritenere sufficiente la sola registrazione iniziale di valore indeterminato dell'incarico. In presenza di un incarico a compenso fisso annuale che rientri in una delle categorie indicate nell'Allegato A2, quali ad esempio la consulenza aziendale o l'assistenza tributaria, si conviene sulla registrazione dell'incarico generico e non anche delle singole prestazioni che in quell'ambito vengono compiute, ferma restando la necessità di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente d'importo superiore a 12.500 euro nonché per l'assistenza finalizzata a tali trasferimenti.
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