giovedì, settembre 27, 2007

Trasferimenti frazionati

Dal Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate traggo spunto per ricordare che gli obblighi di trascrizione e segnalazione antiriciclaggio sono validi anche in caso di operazioni frazionate.

Dal Notiziario riporto il seguente articolo a firma di Angelo Rubano dal titolo Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”.

Buona lettura.

Antiriciclaggio, nessun riparo dai trasferimenti “a rate”

La normativa scatta anche se l’operazione è frazionata in tanti versamenti
di importi singolarmente inferiori alla soglia che attiva i previsti divieti.

La normativa volta a fronteggiare il fenomeno del riciclaggio di denaro ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano negli anni novanta, allorquando vennero assunte misure più incisive e immediate nell'ambito della prevenzione del riciclaggio dei proventi delle attività criminose, prevedendo, al contempo, un appropriato sistema sanzionatorio.

Tale azione di contrasto si realizza con una duplice tipologia d'interventi: uno, volto a "criminalizzare" la reimmissione nel circuito economico di denaro proveniente da reato (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale), l'altro, con fine preventivo, che mira a limitare l'uso del contante nelle transazioni e a monitorare il sistema finanziario.

La "legge antiriciclaggio" (decreto legge 143/1991) impone delle restrizioni alla circolazione di denaro contante, libretti di deposito, assegni bancari e circolari, e altri titoli similari. Questo al fine di fronteggiare il fenomeno del reimpiego nei mercati ufficiali di capitali di provenienza illecita, il cosiddetto "lavaggio di denaro sporco", nonché di contrastare il fenomeno delle frodi.

L'articolo 1 della "legge antiriciclaggio" stabilisce il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro (tale limite, precedentemente fissato in 20 milioni di lire, è stato rideterminato in 12.500 euro dall'articolo 1 del Dm 17 ottobre 2002).

Per gli altri mezzi di pagamento vigono le stesse norme relative al denaro contante; infatti, vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari e circolari, aventi importo superiore alla soglia dei 12.500 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La norma prende in considerazione anche i trasferimenti frazionati, singolarmente di importo inferiore ma complessivamente superiori al citato limite.
Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1991, il ministro del Tesoro ha esplicitato il concetto di operazioni frazionate, statuendo che più operazioni effettuate in momenti diversi, ancorché singolarmente di importo non superiore al limite dei 12.500 euro, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione, quando effettuate in un circoscritto intervallo temporale e quando la natura e le modalità delle operazioni poste in essere le riconduca a un singolo trasferimento monetario. Ancora, il ministro ha precisato che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa, costituiscono parti di un'unica operazione.

Il riscontro di violazioni valutarie in attività di verifica: un caso pratico
Esaminiamo un caso che si è posto all'attenzione degli organi ispettivi dell'agenzia delle Entrate, durante la verifica fiscale nei confronti di una società di capitali.
Nell'ambito di un finanziamento infruttifero effettuato dai soci in favore della Alfa Srl, regolarmente deliberato in assemblea, il signor Mario Rossi versava nelle casse della società parte della sua quota con cinque assegni bancari, privi della clausola di non trasferibilità, di importo unitario pari a 10mila euro.
Nella sostanza, il socio versava in favore della società oggetto di verifica l'importo complessivo di 50mila euro, frazionandolo però mediante emissione di cinque assegni di uguale importo.

In prima istanza, i verbalizzanti riscontravano criticità nelle modalità di versamento del predetto finanziamento, in quanto la delibera assembleare prevedeva che i versamenti da parte dei soci avvenissero tramite bonifico; di contro, il socio Mario Rossi risultava aver effettuato il versamento tramite assegni, transitati sul conto "cassa" della Alfa Srl.
I verbalizzanti ritenevano che, benché di importo unitariamente inferiore al limite citato nella "legge antiriciclaggio", gli assegni fossero ascrivibili a una medesima operazione: il versamento da parte del socio di 50mila euro.

Inoltre, a supporto di tale tesi era rilevato che:

  • gli effetti recavano tutti uguale data di emissione
  • gli assegni erano stai emessi tutti dalla stessa persona e indicavano sempre un identico beneficiario
  • i numeri progressivi degli effetti erano consecutivi.

Alla luce di ciò, i verbalizzanti hanno constatato la violazione di cui all'articolo 1 del Dl 143/1991, identificando il responsabile della violazione nella persona di Mario Rossi (in proprio, nella qualità di socio che effettua la dazione, e quale legale rappresentante della ricevente Alfa Srl, giusta responsabilità concorrente del soggetto che riceve il trasferimento ultrasoglia: cfr Cassazione, sentenza n. 690 del 26 gennaio 1999); nei confronti del socio e della società si è resa pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Nel caso di specie, visto che la Alfa Srl aveva riversato in banca i cinque assegni, è stata segnalata anche l'ipotesi di omessa comunicazione di infrazioni della "legge antiriciclaggio" (articoli 2 e 3 del Dl 143/1991), al competente Uic, al fine di determinare l'eventuale responsabilità di soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette (l'Ufficio italiano cambi è l'unità di informazione finanziaria per l'Italia a cui sono attribuite dal legislatore specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario; è competente a ricevere, dai soggetti obbligati in forza di legge, le segnalazioni di operazioni sospette sulle quali esercita un controllo di carattere finanziario prima di trasmettere l'intero dossier agli organi investigativi competenti).

Conclusioni
Si rammenta che l'articolo 7 del Dlgs 56/2004, prevede che "I soggetti indicati nell'art. 2 (tra cui gli uffici della Pubblica Amministrazione) che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entra trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti... la violazione dell'obbligo di comunicazione... è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione".

Tornando al caso esaminato, i funzionari verificatori, non essendo in grado di conoscere se l'azienda di credito che ha accettato in versamento gli assegni abbia effettuato la segnalazione e, vista la particolarità della violazione, hanno provveduto a segnalare l'infrazione agli organi competenti.

La competenza in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio antiriciclaggio, per importi fino a 250mila euro, spetta alle direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro. Così è stabilito dal Dm 43726/2006, che individua gli uffici competenti per singola regione e lascia alla direzione V del dipartimento del Tesoro la potestà di sanzionare le infrazioni di importo superiore a 250mila euro.

Infine, si ricorda che qualora fosse dimostrata la provenienza del denaro da illeciti penalmente rilevanti, verrebbe a configurarsi la consumazione delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 648-bis e ter del Codice penale (ai sensi dell'articolo 648-bis Cp, commette il reato di riciclaggio chiunque trasferisce denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da dissimularne o occultarne l'origine illecita; l'articolo 648-ter, invece, attribuisce la figura di reato all'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro proveniente da illeciti penali).

Angelo Rubano

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