Nel caso di identificazione di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del cliente e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tali società o enti; ai sensi delle disposizioni dell'art. 4, c. 2 del D.M. n. 143/2006 le informazioni necessarie a suddetta verifica devono essere prodotte dal cliente.
La documentazione indicata nella Parte III, par. 2 del Provvedimento UIC (visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) può essere sostituita, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000 che consente l'utilizzazione dell'istituto anche a privati, dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le suddette dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate in luogo dei documenti di identificazione della persona fisica che compie l'operazione.
mercoledì, settembre 05, 2007
Modalità di identificazione: identificazione diretta
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