venerdì, novembre 23, 2007

Niente antiriciclaggio nella gestione dei rapporti di lavoro

Semplificazioni in vista per i consulenti del lavoro.
Riporto da newsfood.com:
Art. 12 del dlgs in materia di antiriciclaggio
Antiriciclaggio: la norma si fa più leggera per i consulenti del lavoro
Il Cdm accoglie le richieste dei professionisti

Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha accolto con soddisfazione il recepimento delle richieste avanzate in materia di antiriciclaggio ed accolte dal governo con l’art. 12 del decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria.
In particolare, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti di cui all'art.2 della legge 12/79, ovvero gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
“La semplificazione in materia di antiriciclaggio, a più riprese avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sostenuta anche in sede di audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha trovato finalmente oggettivo riscontro nella bozza di D. L.vo che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare”, ha commentato Marina Calderone.
“I consulenti del Lavoro – ha continuato la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - esprimono perciò viva soddisfazione per l’esclusione dai previsti adempimenti in materia di antiriciclaggio , situazione già da tempo segnalata e recepita dal Sottosegretario Mario Lettieri”.


Il testo dell'articolo 12 riporta quanto segue:
ART.12 DLGS RECEPIMENTO DIRETTIVA SU ANTIRICILAGGIO
Art. 12(Professionisti)
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a. i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro.
b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nellapredisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridicianaloghi;
d. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dallelettere a), b) e c) del presente comma;

2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenzasull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, del presente decreto non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2,comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12

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