sabato, novembre 17, 2007

Soggetti di cui alla lett. b-bis del D.M. 141/2006: codice da utilizzare per l'identificazione del segnalante delle operazioni sospette

In relazione all'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai soggetti di cui alla nuova lett. b-bis del D.M. 141/2006, come modificato dal D.M. 60/2007 ("ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi"), si precisa che per l'identificazione del tipo del soggetto segnalante delle operazioni sospette ex Tabella 1 dell'Allegato E del Provvedimento UIC 24/02/2006 è possibile utilizzare il codice "24: Ragionieri e periti commerciali".
Pertanto, nei confronti dei rapporti con i clienti che si sono instaurati con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 (25 maggio 2007) e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, i professionisti di cui in epigrafe adempiranno agli obblighi di identificazione e registrazione entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto.

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