mercoledì, luglio 19, 2006

Inserimento di una operazione nel caso di operatore non finanziario.

Quando si compila la registrazione di una prestazione i campi relativi a codici presenti in anagrafe si interpretano nel seguente modo:

Codice cliente: è il codice del cliente (persona fisica) per il quale si sta svolgendo l'operazione.

Codice committente: è il codice dell'eventuale persona, fisica o giuridica, per conto della quale il cliente opera.

Codice controparte: è l'eventuale codice della controparte nell'operazione oggetto della registrazione.

Nel caso specifico, il codice che identifica l'intermediario va inserito proprio nel codice della controparte.

Per maggiore chiarezza riporto quanto previsto nel provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24/02/2006:

D09A) L’attributo che segue [ndr: Codice cliente] serve ad individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attività che si sta registrando.
Il cliente, per gli operatori di recupero crediti, è il soggetto che conferisce l’incarico (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attività di custodia o di trasporto di contante o valori è il mittente; per gli operatori che svolgono attività di mediazioni immobiliare, commercio di preziosi o di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte è il venditore.

...
D09B) L’attributo che segue [ndr: Codice committente] serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.
È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato qualora il cliente agisca per proprio conto, ma diventa obbligatorio in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.

D09C) L’attributo che segue [ndr: Codice controparte] serve a individuare la controparte del cliente richiedente l'attività che si sta registrando.
D09C.1) È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato nelle registrazioni di operazioni che non prevedono controparte. Pertanto, con tale attributo, per gli operatori di recupero crediti, devono essere indicati i debitori (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attività di trasporto di contante o valori il destinatario; per gli operatori che svolgono attività di mediazioni immobiliari, commercio di preziosi o vendita di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte il compratore; per gli operatori che svolgono attività di mediazione creditizia l’intermediario. Ne consegue che tali ultimi operatori devono registrare nella anagrafe dei clienti anche gli intermediari (persone giuridiche) con i quali viene messo in contatto il cliente.

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