L’articolo 22 del d.lgs. 231/2007 richiede l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica alla clientela già acquisita, “previa valutazione del rischio presente”.
Al riguardo, i soggetti obbligati devono stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati sulla clientela sulla base di un’autonoma valutazione del rischio; tale valutazione dovrà comunque aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad es., scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in occasione del primo contatto utile con i clienti.
L’acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, lettera c) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto.
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