lunedì, febbraio 16, 2009

Ambito di applicazione e intermediari di cui all’articolo 113 del TUB

I soggetti destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 sono stati individuati dal testo di legge in base a specifiche categorie omogenee negli articoli da 11 a 14 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; professionisti; revisori contabili; altri soggetti).

Tra gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto non sono contemplati gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 113, d.lgs. 385/93 (cd. Testo Unico bancario – TUB). Di conseguenza, appare chiara la volontà del legislatore delegato di escludere dall’applicazione degli obblighi del d.lgs.231/2007 questo tipo di intermediari.

In proposito, va anche sottolineato che l’abolizione degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 113 del TUB deve intendersi operante a partire dal 29.12.2007, data di entrata in vigore del d.lgs.231/2007. Da tale data, dunque, gli intermediari di cui all’articolo 113 del TUB sono altresì esentati dal dover effettuare registrazioni nell’Archivio Unico Informatico.

Peraltro, i dati registrati fino al 29.12.2007 nell’Archivio Unico Informatico, dovranno essere conservati presso gli intermediari per un periodo di dieci anni.

Resta salva la facoltà di mantenere evidenza fino al 29.12.2017 dei dati registrati in data antecedente al 29.12.2007.

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