martedì, febbraio 17, 2009

Adeguata verifica della clientela

L’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 individua le seguenti attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela:
  1. identificare il cliente e verificarne l’identità;
  2. identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazion professionale;
  4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.

Il successivo articolo 19 individua le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18.
Al riguardo, si precisa che non è coerente con lo spirito delle richiamate disposizioni in materia di adeguata verifica la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest’ultimo dichiari la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell’operazione o della prestazione professionale.

Nessun commento:

... oppure contattami

Se non hai trovato quello che cerchi contattami con la posta elettronica: poderico@gmail.com

La pubblicità presente su questo sito ha lo scopo di ammortizzare i costi di tenuta dell'infrastruttura.
Il programma per la tenuta dell'arcivio unico informatico distribuito è completamente gratuito.

Post più popolari