L’articolo 18 del d.lgs. 231/2007 individua le seguenti attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela:
- identificare il cliente e verificarne l’identità;
- identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazion professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.
Il successivo articolo 19 individua le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18.
Al riguardo, si precisa che non è coerente con lo spirito delle richiamate disposizioni in materia di adeguata verifica la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest’ultimo dichiari la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell’operazione o della prestazione professionale.
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