lunedì, febbraio 23, 2009

Regime semplificato di adeguata verifica

Ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 231/2007, i soggetti destinatari del decreto
hanno la facoltà di compiere un’adeguata verifica di tipo semplificato se il cliente è:
  • uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
  • un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
  • un ente creditizio o finanziario situato in Stati extracomunitari – individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria – che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedano il controllo del
  • rispetto di tali obblighi, come specificati nell’articolo 25, comma 1;
oppure
  • un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato (ex articolo 25, comma 3).
In questi casi, mancando la fase di acquisizione delle informazioni necessarie per assolvere gli adempimenti di adeguata verifica, si ritiene che gli obblighi di registrazione dei dati non trovino esecuzione.

Tuttavia, va comunque sottolineato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 25, i destinatari degli obblighi sono sempre tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tale articolo.

Infine, va ricordato che, a seguito dell’emanazione, in data 12 agosto 2008, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - pubblicato in G.U. n. 202 del 29 agosto 2008 - che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE, devono considerarsi incompatibili con quanto disposto dall’articolo 25 del d.lgs. 231/2007 l’articolo 14, comma 2, del decreto MEF 142/2006 e le relative disposizioni di attuazione concernenti deroghe in favore dei soggetti cui sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero.

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