sabato, ottobre 17, 2009

Antiriciclaggio: obblighi limitati per i Consigli dell’Ordine forense

Dal sito dell'Consiglio Nazionale Forense riporto il seguente comunicato stampa:

15/10/2009 - La vigilanza sulla correttezza degli iscritti scatta solo in occasione del controllo disciplinare
Roma 16/10/2009. Gli Ordini forensi sono tenuti a segnalare all'Uif la mancata attuazione degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti esclusivamente in occasione del controllo disciplinare. Nessun altro potere ispettivo e di controllo gli è stato loro affidato dalla normativa in vigore o in attesa di entrare in vigore.
L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha messo a punto una nota interpretativa per spiegare l'effetto delle nuove prescrizioni in capo agli ordini professionali, introdotte con la terza direttiva Ue, recepita dal decreto legislativo n.231 /2007, anche alla luce del cosiddetto decreto correttivo (approvato dal Consiglio dei ministri del 18 settembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La nota interpretativa è stata inviata oggi ai presidenti dei Consigli dell'ordine accompagnata da una lettera circolare del presidente Guido Alpa.
Secondo la nota, che propone una interpretazione sistematica dell'articolo 8 del dlgs 231/07,
gli obblighi in capo agli Ordini devono modularsi quanto a intensità a seconda che l'Ordine professionale abbia scelto di proporsi "da filtro" tra gli iscritti e Uif. A seconda cioé, che l'Ordine si sia assunto la responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ritrasmetterle all'Uif.
La funzione di "filtro" nella segnalazione delle operazioni sospette. Così è, per esempio, per il Consiglio nazionale del notariato e per i Consigli territoriali notarili, che in quanto filtro saranno tenuti  a vigilare costantemente sull'adempimento degli obblighi da parte dei propri iscritti; saranno tenuti ad applicare in maniera penetrante l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio nel caso in cu svolgerà tale funzione di filtro e saranno tenuti a realizzare compiutamente l'obbligo di formazione del personale e di invio dei dati raccolti  all'Uif
Diversamente ha scelto il Consiglio nazionale forense. In conseguenza di ciò, gli obblighi gravanti sugli Ordini forensi sono di natura più elastica.
Per l'Ufficio studi, infatti, la normativa in vigore, pur chiamando in causa gli Ordini sui controlli, non conferisce loro alcun particolare potere ispettivo o di indagine. Non solo. La terza direttiva ha previsto un coinvolgimento degli Ordini piuttosto elastico, lasciando la scelta al legislatore nazionale che, in sede di recepimento,  ha confermato la "flessibilità" della soluzione adottata in ambito comunitario, rimettendo a una fonte normativa secondaria l'individuazione degli Ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti.
Così, il decreto del ministro delle Finanze (27 febbraio 2009) ha operato la scelta subordinandola però al consenso dell'Ordine professionale considerato. Consenso manifestato dal solo Consiglio nazionale del notariato.
La flessibilità degli obblighi in capo agli Ordini. "Con ciò si vuole segnalare che la misura del coinvolgimento degli ordini professionali può esser diversa e che dunque gli obblighi previsti dal dlgs 231 in capo agli ordini possono diversificarsi in correlazione con il grado di coinvolgimento" attuato dalle varie norme", spiega la nota che  continua sottolineando che proprio la formulazione dell'articolo 8, lascia intendere che per gli Ordini forensi gli obblighi di controllo scattano nella più generale funzione disciplinare, laddove la norma stabilisce che "gli ordini promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi nell'ambito delle attribuzioni già previste dall'ordinamento". Questa interpretazione trova oggi un argomento forte nello stesso decreto correttivo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, laddove questo ha precisato che l'obbligo di informazione all'Uif grava sugli ordini " nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali".
Gli obblighi che gravano sugli Ordini forensi. Di conseguenza, specifica la nota, " se nell'ambito dei propri poteri di cognizione esercitati nel quadro del controllo disciplinare emerge a carico dell'iscritto una violazione di un obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio, l'ordine dovrà tenerne conto nella comminazione dei eventuali sanzioni e sarà tenuto a informare l'Uif in caso di eventuali omissioni di segnalazione". Quanto agli altri obblighi, essi sono modulati di conseguenza: meno pregnante quello sulla formazione del personale, evidentemente correlato allo svolgimento del ruolo di filtro da parte dell'ordine. Per quanto concerne l'obbligo di fornire dati statistici e informazioni sull'attività svolta nell'anno solare, l'obbligo "non può non ritenersi per sé inesistente, ma è chiaro che, riguardando solo gli elementi acquisiti nel corso della funzione disciplinare, potrà esser nei fatti inattuabile se  nell'anno solare non vi siano occasioni di rilevare violazioni della normativa antiriciclaggio".
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