domenica, luglio 19, 2009

Il Ministero dell'Economia e Finanza risponde agli intermediari immobiliari

In riferimento all’ interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 / 2007 arriva la risposta del Ministero dell’ Economia e delle Finanze a Fiaip.

In particolare viene precisato che nell’ ambito dell’ attività quotidiana dell’ agente immobiliare l’ obbligo di acquisire i dati necessari per l’ identificazione del cliente per l’ adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’ incarico di vendita, ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione, alla cessione / affitto d’ azienda, perché solo allora si ha l’ effettiva instaurazione del rapporto.
Per maggiori dettagli si rimanda a mondocasablog.com.

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