Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.
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2 commenti:
ma questo è ancora applicabile?
Caro Anonimo,
non mi risulta che il parere in questione, emesso dall'allora Ufficio Italiano Cambi, sia stato emendato.
Ma con tutto l'intrecciarsi di leggi e regole, ci vorrebbe un avvocato per districarsi... :-)
Saluti,
Luigi Poderico
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