Il 16 novembre 2007 su proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri di settore il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di recepimento della Terza Direttiva Europea riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio).
Il nuovo provvedimento, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).
Come già ampiamente anticipato verrà soppresso L'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e al suo posto in tema di antiriciclaggio nascerà l'UIF (Unità di informazione finanziaria).
Come richiesto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
L’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.
Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi andranno inviate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) oppure potranno essere inviate agli Ordini Professionali che provvederanno a trasmetterle senza ritardo all'UIF.
A sorpresa è stato modificato l'art. 36 al comma 6 che ora consente che i dati e le informazioni registrate per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico potranno essere utilizzati anche ai fini fiscali.
Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
giovedì, gennaio 24, 2008
Novità in ambito antiriciclaggio
Dal sito tuttoantiriciclaggio.it ho trovato un interessante riassunto sulle principali novità in ambito antiriciclaggio. Le riporto di seguito per comodità del lettore, ma rimando al sito per maggiori approfondimenti.
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