domenica, gennaio 27, 2008

Terza direttiva antiriciclaggio

Sull'ottimo sito tuttoantiriciclaggio.it ho trovato un breve riassunto della terza direttiva antiriciclaggio.
  • L'obbligo dell'identificazione della clientela scatta per operazioni di importo pari o superiore a 15.ooo euro;
  • Non esiste più l'ufficio italiano cambi, ma l'ufficio di informazione finanziaria;
  • I consulenti del lavoro non sono più obbligati alla identificazione e registrazione di clienti e prestazioni;
  • L'omessa tenuta dell'archivio unico informatico è punita con una sanzione da 50.000€ a 500.000€;
  • Le segnalazioni possono essere trasmesse all'ufficio di informazione finanziaria o presso gli ordini professionali;
  • I dati contenuti nell'archivio unico informatico potranno essere usati anche per fini fiscali.
Per comodità riporto l'intero articolo, ma rimando alla fonte per maggiori dettagli.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n.268) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della della direttiva 2005/60/CE. La maggior parte degli obblighi entrerà in vigore il 29 dicembre 2007, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità. Il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate).

Come già ampiamente anticipato verrà soppresso L'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e al suo posto in tema di antiriciclaggio nascerà l'UIF (Unità di informazione finanziaria).

Come richiesto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.

L’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi andranno inviate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) oppure potranno essere inviate agli Ordini Professionali che provvederanno a trasmetterle senza ritardo all'UIF.

A sorpresa è stato modificato l'art. 36 al comma 6 che ora consente che i dati e le informazioni registrate per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico potranno essere utilizzati anche ai fini fiscali.

Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.

* Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
* I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
* Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

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